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Decreto — n. 22033/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 22033/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the applicant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The applicant, represented by multiple lawyers, challenged a second-instance judgment against the INPS and its representatives, while the opposing party was represented by a single attorney. The court ruled that the lapse of time constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code, leading to the termination of the case and the mutual offset of litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within the statutory period constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the mutual offset of costs.

Parole chiave

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cassation appeal extinction 40 day deadline formal renunciation mutual offset of costs Civil Procedure Code rimborso delle spese diritto al risarcimento danni tassazione delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n.7641 del 2025
391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate avuto riguardo al recente e sopravvenuto intervento di questa Corte sul tema ( Cass. n.7641 del 2025);
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18894/2024 R.G. proposto da: I.N.P.S., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato SGROI ANTONINO (SGRNNN60D29C351B) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SCIPLINO ESTER ADA (SCPSRD66S47E974L), D'ALOISIO CARLA (DLSCRL71H57G482G), DE ROSE EMANUELE (DRSMNL70L12H501W) -ricorrente- contro BREUVE' LILLIANA, MARLI DI BREUVE' LILLIANA E C., elettivamente domiciliati in AOSTA PIAZZA NARBONNE, 16, presso lo studio dell’avvocato PALMAS DOMENICO (PLMDNC49A18A326Q) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n.74/2024 depositata il 01/03/2024 Numero registro generale 18894/2024 Numero sezionale 690/2025 Numero di raccolta generale 22033/2025 Data pubblicazione 31/07/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate avuto riguardo al recente e sopravvenuto intervento di questa Corte sul tema ( Cass. n.7641 del 2025);

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma, il 30/07/2025 Fabrizia Garri Numero registro generale 18894/2024 Numero sezionale 690/2025 Numero di raccolta generale 22033/2025 Data pubblicazione 31/07/2025