Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the applicant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The applicant, represented by multiple lawyers, challenged a second-instance judgment against the INPS and its representatives, while the opposing party was represented by a single attorney. The court ruled that the lapse of time constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code, leading to the termination of the case and the mutual offset of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within the statutory period constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the mutual offset of costs.
Parole chiave
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18894/2024 R.G. proposto da: I.N.P.S., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato SGROI ANTONINO (SGRNNN60D29C351B) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SCIPLINO ESTER ADA (SCPSRD66S47E974L), D'ALOISIO CARLA (DLSCRL71H57G482G), DE ROSE EMANUELE (DRSMNL70L12H501W) -ricorrente- contro BREUVE' LILLIANA, MARLI DI BREUVE' LILLIANA E C., elettivamente domiciliati in AOSTA PIAZZA NARBONNE, 16, presso lo studio dell’avvocato PALMAS DOMENICO (PLMDNC49A18A326Q) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n.74/2024 depositata il 01/03/2024 Numero registro generale 18894/2024 Numero sezionale 690/2025 Numero di raccolta generale 22033/2025 Data pubblicazione 31/07/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate avuto riguardo al recente e sopravvenuto intervento di questa Corte sul tema ( Cass. n.7641 del 2025);
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma, il 30/07/2025 Fabrizia Garri Numero registro generale 18894/2024 Numero sezionale 690/2025 Numero di raccolta generale 22033/2025 Data pubblicazione 31/07/2025