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Ordinanza — n. 21985/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding contributory debt prescription interruption by tax authority notices.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21985/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the appellate court's decision that tax authority notices interrupted the prescription period for contributory debts. The appellant argued that internal 'viewed' copies lacked formal payment requests, but the court affirmed that such notices are legally binding and sufficient to interrupt prescription terms. Consequently, the appellate court's factual assessment of the documents' validity was deemed unreviewable in cassation.

Regesto Legislator

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Art. 1219 c.c.; Art. 2943 c.c.; Art. 360 c.p.c.: The court's assessment of whether tax authority payment notices effectively interrupted the prescription period is a matter reserved to the trial judge and cannot be censured on appeal unless the notice was legally ineffective.

Parole chiave

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prescription interruption contributory debts tax authority notices appellate review limits formal payment request revoca della rendita retroattività della rendita d'invalidità interruzione della prescrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 1219 c.c.
Considerato che Con il ricorsoè denunciata la violazione dell’art. 1219 comma 1 e 2943 comma 4 c.c., in relazione all’art.
Art. 2943 c.c.
Art. 360 c.p.c.
D.P.R. n. 115 del 2002
13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norm

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 11892/16
Cass. n. 11892/16, 5640/21).
Cass. n. 5640/21
Cass. n. 28689/18
Va, inoltre, evidenziato che l’atto di intimazione è a contenuto vincolato in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (Cass. n. 28689/18).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 24353-2021 proposto da: PUCCI LINA, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE PALERMO; -ricorrente - contro ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, (già EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente - nonchè contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, ESTER ADA SCIPLINO, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE PALERMO; -resistente con mandato - Oggetto R.G.N.24353/2021 Cron.

Rep. Ud.29/05/2025 avverso la sentenza n. 687/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 22/09/2021 R.G.N. 799/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/05/2025 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI. Rilevato che Con sentenza del 22.9.2021 n. 687, la Corte d’appello di Bologna respingeva il gravame proposto da Mendicino Tommaso avverso la sentenza del tribunale di Reggio Emilia che aveva accolto parzialmente il ricorsodi quest’ultimo, in riferimento ad una sola cartella di pagamento per contributi previdenziali, sottostante a una comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria, su una serie di immobili proprietà del Mendicino.

La Corte d’appello confermava la sentenza di primo grado, precisando che l’estratto “sintetico” degli avvisi d’intimazione, poiché riportava i riferimenti ai numer i delle cartelle di pagamento che il contribuente aveva già in precedenza ricevuto, nonché riportava gli importi di ogni cartella e la data di notifica delle stesse, doveva essere considerato un idone o att o interruttivodella prescrizione del credito contributivo. Avverso tale sentenza, Pucci Lina n.q. di erede legittima di Mendicino Tommaso ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo mentre l’AdER ha resistito con controricorso.

Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. Considerato che Con il ricorsoè denunciata la violazione dell’art. 1219 comma 1 e 2943 comma 4 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n.3 c.p.c., per avere erroneamente, la Corte d’appello , ritenuto che le intimazioni di pagamento prodotte dall’AdER fossero valide, efficaci ed idonee ad interrompere la prescrizione del credito contributivo, laddove invece, le “videate interne” prodotte dall’AdER erano inefficaci ai fini dell’interruzione della prescrizione, perché non riproduttive delle intimazioni di pagamento presuntivamente notificate e soprattutto prive di una formale richiesta di pagamento idonea a interrompere i termini diprescrizione.

Il motivo è, inammissibile. Con la censura si contesta la valutazione effettuata dal giudice di merito circa l’idoneità dei documenti prodotti dall’AdER ad interrompere la prescrizione. Orbene tale valutazione è riservata al giudice del merito, ed incensurabile in cassazione se non in ristretti limiti, non ricorrenti nella fattispecie (cfr. Cass. n. 11892/16, 5640/21). D’altra parte, la ricorrente non contesta di avere ricevuto le intimazioni e neppurecontesta il contenuto delle c.d. “videate” . Piuttosto si duole del significato attribuito dal giudice alle intimazioni in esse riprodotte.

Tuttavia, la Corte d’appello (cfr. p. 4 della sentenza impugnata) con accertamento di fatto ha lei riservato,ha verificato che per il loro contenuto erano idonee ad interrompere la prescrizione. Si tratta come detto di accertamento riservato al giudice di merito. Va, inoltre, evidenziato che l’atto di intimazione è a contenuto vincolato in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (Cass. n. 28689/18).

Da ultimo va evidenziato che è la natura stessa dell’atto gravato che comporta che questo contenga la richiesta di pagamento e ciò è sufficiente a interrompere il decorso dei termini di prescrizione. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Le spese di lite se guono la soccombenza e sono liquidate in favore di AdER come in dispositivo. Nulla per le spese dell’Inps che non ha svolto attività difensiva avendo depositato solo procura. Sussistonoi presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, rispetto a quello già versato.

P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente a pagare in favore di AdER le spese di lite che liquida nell’importo di € 4.500,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norm