Cassation court dismisses appeal for labor procedure appeal filed late, ruling deposit in registry is required for time bar.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by Maxim S.R.L. against a first-instance judgment regarding tax and social security debts. The lower appellate court rejected the appeal because it was filed via a fixed hearing summons rather than a formal petition, and crucially, the petition was not deposited in the court registry within the six-month statutory deadline. The court held that under labor procedure rules, the act of depositing the appeal in the registry is the sole determinant for interrupting the time limit, regardless of the method used to request the hearing date. Consequently, the appeal was deemed inadmissible due to the expiration of the appeal period.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 c.p.c.; Art. 156 u.c. c.p.c.: In labor procedure appeals filed via fixed hearing summons, the appeal must be deposited in the registry within six months of the first-instance judgment's publication to interrupt the time bar.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 16166-2021 proposto da: MAXIM S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE LEPORE; -ricorrente - contro ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, (già EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente - nonchè contro I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati GIANDOMENICO CATALANO, LORELLA FRASCONA'; -controricorrente - Oggetto R.G.N.16166/2021 Cron.
Rep. Ud.29/05/2025 nonchè contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO; -resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 2957/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/12/2020 R.G.N. 1483/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/05/2025 dal Consigliere Dott.
LUCA SOLAINI. Rilevato che Con sentenza del 21.12.2020 n. 2957, la Corte d’appello di Roma dichiarava inammissibile l’appello proposto da Maxim S.r.l.avverso la sentenza del tribunale di Roma che rigettava il ricorso propostodalla società volto ad opporsi a n. 21 avvisi di addebito e n. 6 cartelle esattoriali, recanti crediti contributivi Inps ed Inail per complessivi € 377.719,26. Il tribunale rigettava il ricorso, ritenendo validamente notificati i titoli impugnati ed interrotti i termini di prescrizione. La Corte d’appello accoglieva l’eccezione preliminare dell’Inps di tardività dell’appello, ex art. 327 c.p.c., trattandosi di controversia che era stata trattata e decisa, in primo grado, con le forme del rito del lavoro, per cui l’appello doveva introdursi con ricorso da depositare nel termine di 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza, avvenuta il 13.11.18, mentre l’appello risultava depositato il 17.5.2019; né la soluzione poteva mutare solo perché l’appellante aveva impugnato la sentenza di prime cure, erroneamente, avvalendosi delle forme della citazione ad udienza fissa e procedendo alla notifica dell’appello entro i sei mesi, in quanto tale atto ben può essere suscettibile di convalida, ex art. 156 u.c. c.p.c., ma solo purché venga depositato in cancelleria entro il termine di impugnazione, il che nel caso di specie non era avvenuto.
Avverso la sentenza della Corte d’appello, Maxim S.r.l. ricorre per cassazione, sulla base di sei motivi, illustrati da memoria, mentre l’Agenzia delle Entrate riscossione,l’Inps e l’Inail hanno resistito con controricorso. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. Considerato che Con il primo motivo di ricorso, la società denuncia lanullità della sentenza, in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., e la violazione, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., dell’art. 327 c.p.c..
Ad avviso della ricorrente erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto l’appello tardivo . I l giudice di primo grado infatti aveva qualificato l’azione come opposizione, ex artt. 615 e 617 c.p.c. e dunquela sentenza era impugnabile, esclusivamente, con l’appello nel termine di 6 mesi dalla sua pubblicazione (del 13.11.18). Tempestivamenteperciò la Maxi m S.r.l. aveva notificato l’atto di citazione il 10.5.2019, entro il termine di 6 mesi previsto dall’art. 327 c.p.c.,e quindi lo aveva depositato il 17.5.2019. Con il secondo motivo (rubricato sub 1, p. 18 del ricorso), la società ricorrente deduce la nullità del procedimento, in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c. e il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 139, 140, 149 e 145 c.p.c., in combinato disposto con la legge n. 890/82, perché il tribunale avrebbe dovuto dichiarare la nullità di tutte le notifiche eseguite dagli enti emittenti per il mancato rispetto delle procedure e garanzie di legge, non risultando gli atti impugnati ritualmente notificati.
Deduce inoltre che la notifica effettuata a mezzo posta era avvenuta irritualmente per il tramite di soggetti privati ; ancora , la notifica alla persona giuridica, ex art. 145 c.p.c., non eravalida, come risultava dalle relate di notifica a mezzo posta, non essendo stato indicato il nominativo della persona addetto al ricevimento. Con il terzo motivo (rubricato sub 1.1., p. 28 del ricorso), la società ricorrente deduce il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo, perché il primo giudice aveva omesso di dichiarare l’intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti.
Con il quarto motivo (rubricato sub 2, p. 29 del ricorso), la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare degli artt. 615 e 617 c.p.c. e dell’art. 29 del d.lgs. n. 46/99, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la sentenza di prime cure, in relazione alla tempestività del ricorso, aveva statuito che il tipo di azione intrapresa era soggetta al termine perentorio previsto per l’opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., termine che però, nel caso di specie, non risultava essere stato rispettato.
Con il quinto motivo (rubricato sub 3, p. 34 del ricorso), la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 615 e 617 c.p.c. e della legge n. 890/82, in relazione all’art. 360 primo comma n.3 c.p.c., perché dalla documentazione relativa alle notifiche delle intimazioni di pagamento e del fermo prodotte dall’AdER risultava che queste ultime erano illegittime per vizi propri e delle cartelle ed avvisi sottese. Con il sesto motivo (rubricato sub 4, p. 36 del ricorso), la società ricorrente deduce laviolazione dell’art. 7 della legge n. 212/00, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c..
Sostiene che sull’erroneo presupposto della tardività del ricorso - perché secondo il tribunale le notifiche erano regolari- il primo giudice non si era pronunciato sulle ulteriori eccezioni di nullità delle cartelle esattoriali, avvisi di addebito e relativo ruolo, formulate davanti allo stesso. Il primo motivo -in disparte i profili di autosufficienza, in quanto la data della pubblicazione della sentenza di primo grado e del giorno di notifica dell’appello appaiono pacifiche e, comunque, sono state accertate dalla Corte d’appello -è inammissibile, con assorbimento dei restanti.
Nei procedimenti regolati, come quello in esame, dal rito del lavoro l’appello che venga introdotto con atto di citazione ad udienza fissa, ai fini de l rispetto del termine lungo di impugnazione di sei mesi, deve essere depositato in cancelleria nel detto termine di decadenza. Come è noto infatti nel rito del lavoro l’appello va proposto con ricorso che va depositato in cancelleria nel termine di sei mesi dal giorno della pubblicazione della sentenza di primo grado, mentre l’udienza di discussione è fissat a dal giudice con decreto ex art. 435 c.p.c. successivamente al suo deposito.
E’ solo con il deposito del ricorso che si determina l’interruzione del termine di decadenza. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore delle controricorrenti nella misura indicata in dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato. P.Q.M La Corte rigettail ricorso. Condanna la società ricorrente a pagare le spese di lite, che liquida nell’importo di € 7.000,00, in favore di ciascuna delle parti costituite.
Oltre a spese prenotate a debito, in favore dell’Agenzia delle Entrate riscossione, ed € 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre accessori di legge, in favore dell’Inps e dell’Inail. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo uni