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Sentenza — n. 21977/2025 — snciv Generato dall'IA

Supreme Court dismisses appeal due to voluntary withdrawal by the employee under Article 390 of the Code of Civil Procedure.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21977/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal process extinguished without ruling on the merits of the employee's claims against the regional government. The applicant, a former public official, had previously sought nullification of disciplinary actions and reinstatement after losing a lawsuit regarding litigation costs. The court dismissed the case solely because the applicant voluntarily withdrew the appeal on May 26, 2025, pursuant to Article 390 of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; The appeal process is extinguished when the appellant voluntarily renounces the appeal, thereby precluding any further judicial examination of the merits.

Parole chiave

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voluntary withdrawal of appeal extinction of proceedings Article 390 Code of Civil Procedure public service disciplinary action employee reinstatement claim sanzione disciplinare procedura disciplinare degli avvocati violazione dei doveri professionali

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Con atto sottoscritto dal ricorrente, dal suo difensore e da quello della Regione e depositato il 26 maggio 2025 è stata comunicata a questa Suprema Corte la volontà di Roberto Crucil di rinunciare al ricorso ex art. 390 c.p.c.
art. 390 c.p
Con atto sottoscritto dal ricorrente, dal suo difensore e da quello della Regione e depositato il 26 maggio 2025 è stata comunicata a questa Suprema Corte la volontà di Roberto Crucil di rinunciare al ricorso ex art. 390 c.p.c.
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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 11579/2020R.G. proposto da Roberto Crucil,rappresentato e difes o da ll’ Avv. Walter Zidarich e domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione; -ricorrente - contro Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia , in persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e difesa da gli Avv.ti Ettore Volpe e Marina Pisani, con domicilio eletto in Roma, piazza Colonna 355; -controricorrente - Oggetto: rinuncia avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste n. 2/202 0 pubblicata il 28 febbraio 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 giugno 2025dal Consigliere Dario Cavallari; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO, che ha concluso perché la Suprema Corte dichiari estintoil ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato presso il Tribunale di Trieste Roberto Crucil ha esposto che: era dipendent e a tempo indeterminato della Regione Friuli - Venezia Giulia dal 1982, dirigente dal 1990; era stato dirigente di staff dal 2015 al 2018 ed era iscritto all’albo speciale presso l’Ordine degli Avvocati; era stato sottoposto a procedimento disciplinare per avere chiesto la compensazione delle spese di lite e non la condanna di controparte in caso di soccombenza; ne erano conseguiti la revoca dei mandati difensivi, la cancellazione dall’albo e l’assegnazione ad altro incarico dirigenziale; leiniziative menzionate erano illegittime.

Ha chiesto che gli atti in questione fossero dichiarati nulli, con condanna della P.A. per inadempimento e riassegnazione del posto in precedenza occupato con risarcimento del danno. Il Tribunale di Trieste, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 119/2019, ha rigettato il ricorso. Roberto Crucil ha proposto appello che la Corte d’appello di Trieste, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 2 del 2020, ha rigettato. Roberto Crucil ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. La P.A. si è difesa con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto sottoscritto dal ricorrente, dal suo difensore e da quello della Regione e depositato il 26 maggio 2025 è stata comunicata a questa Suprema Corte la volontà di Roberto Crucil di rinunciare al ricorso ex art. 390 c.p.c. Pertanto, il processo è dichiarato estinto, senza pronuncia sulle spese e in ordine al c.d. raddoppio del contributounificato, in ragione dell’esito del giudizio e dell’adesione della P.A. P.Q.M La Corte, -dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione