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Ordinanza — n. 21964/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against social security debt notice, upholding valid service via ordinary mail presumption.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21964/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the appellant's appeal against a lower court ruling that dismissed their opposition to a social security debt notice. The appellant argued that service of the inspection report was invalid due to procedural flaws and failure to notify the recipient of its deposit. The court held that service via ordinary mail is valid when the recipient is temporarily unreachable, relying on the presumption of knowledge under civil code provisions. Consequently, the appeal was dismissed as the lower court correctly applied postal service rules and procedural timelines.

Regesto Legislator

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Art. 14 L. 890/1982; Art. 60 D.P.R. 600/1973: Service of impositive acts via ordinary registered mail is perfected upon receipt, with no need for specific delivery notes, and the recipient is presumed to have knowledge unless proven otherwise.

Parole chiave

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social security debt notice service of process by mail presumption of knowledge procedural validity Cassation dismissal obblighi di notifica contributi di previdenza impagati notifica tardiva dei difetti

Disposizioni normative citate

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Art. 14 L. 890/1982
Con il secondo motivo di ricorso, la società deduce la violazione dell’art. 140 c.p.c., dell’art.
Art. 60 D.P.R. 600/1973
La notifica degli atti impositivi (ma anche degli atti emessi dall’Istituto previdenziale) può avvenire alternativamente nelle forme del codice di rito, secondo le previsioni dell'art. 60 del D.P.R.
Art. 1335 c.c.
L’atto, pervenuto all’indirizzo del destinatario, doveva ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di esseri trovato nella impossibilità, senza sua colpa, di prenderne cognizione.
Art. 360 c.p.c.
890/82 in re lazione al mancato espletamento delle formalità ivi previste e la nullità della notifica del verbale ispettivo del 28.10.2014- atto prodromico all’emissione dell’avviso di addebito formato il 22.8.2015 e notificato in data 27.8.15 - in relazione all’art. 360 primo comma n.
Art. 13 D.P.R. 115/2002
L’atto, pervenuto all’indirizzo del destinatario, doveva ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di esseri trovato nella impossibilità, senza sua colpa, di prenderne cognizione.
art. 1335 c.c
L’atto, pervenuto all’indirizzo del destinatario, doveva ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di esseri trovato nella impossibilità, senza sua colpa, di prenderne cognizione.
art. 140 c.p
Con il secondo motivo di ricorso, la società deduce la violazione dell’art. 140 c.p.c., dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 3073/17
Cass. n. 3073/17, in tema di atti tributari).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10678-2020 proposto da: AUTOPUBBLICHE SAN GIOVANNI S.C.A R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato STEFANO ALBERTI; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI, LELIO MARITATO; -resistente con mandato - Oggetto Opposizione ad avviso di addebito R.G.N.10678/2020 Cron.

Rep. Ud.29/05/2025 avverso la sentenza n. 3238/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/10/2019 R.G.N. 5007/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/05/2025 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI. Rilevato che Con sentenza del giorno 12.10.2019 n. 3238, la Corte d’appello di Roma, respingeva il gravame della società Autopubblica San Giovanni a r.l. avverso la sentenza del tribunale di Roma che aveva respinto l’opposizione di quest’ultima avverso l’avviso di addebito con cui l’Inps le aveva ingiuntoil pagamento della somma complessiva di € 606.424,94, a titolo di omessi contributi dovuti per i dipendenti, nel periodo ottobre 2009-dicembre 2011.

La Corte d’appello ha rigettato il gravame, confermando la sentenza di rigetto di primo grado, rilevando come il verbale potesse essere notificato anche a mezzo raccomandata ordinaria e la notifica poteva perfezionarsi anche con la compiuta giacenza, senza necessità di redazione di alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è consegnato il plico. L’atto, pervenuto all’indirizzo del destinatario, doveva ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di esseri trovato nella impossibilità, senza sua colpa, di prenderne cognizione.

Infine, l’eccezione riferita al superamento del termine di 90 gg. per la notifica del verbale ispettivo era già stata ritenuta inammissibile dal tribunale, perché tardivamente proposta e l’appellante non si era confrontato con tale statuizione. Avverso tale sentenza, la società Autopubblica San Giovanni a r.l. ha proposto ricorso in cassazione sulla base di tre motivi di ricorso, mentre l’Inps non ha spiegato difese scritte. al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.

Considerato che Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente denuncia laviolazione degli artt. 8 e 14 della legge n. 890/82 in re lazione al mancato espletamento delle formalità ivi previste e la nullità della notifica del verbale ispettivo del 28.10.2014- atto prodromico all’emissione dell’avviso di addebito formato il 22.8.2015 e notificato in data 27.8.15 - in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.. Deduce che erroneamente la Corte del merito aveva ritenuto perfezionata per compiuta giacenza, la notifica del verbale ispettivo del 28.10.14, atto prodromico all’emissione dell’avviso di addebito, e sottolinea chel’avviso di ricevimento era stato restituito al mittente per irreperibilità temporanea.

Secondo la ricorrente l’agente postale, che non aveva provveduto all’inoltro della raccomandata informativa, non aveva adempiuto a tutti gli obblighi di comunicazione necessari imposti dalla legge, ai fini della conoscibilità dell’atto e della sua notificazione, con la conseguente nullità della notifica del verbale ispettivo. Con il secondo motivo di ricorso, la società deduce la violazione dell’art. 140 c.p.c., dell’art. 13 del d.lgs. n. 124/04, come modificato dall’art. 33 della legge n. 183/10, nonché della circolare Inps n. 75/11, in combinato disposto con l’art. 14 della legge n. 689/81 e s.m.i., in relazione al mancato espletamento delle formalità previste, con conseguente nullità della notifica del verbale ispettivo del 28.10.14, atto prodromico all’emissione dell’avviso di addebito notificato il 27.8.15, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c..

Deduce infatti che l’agente postale, nonostante l’irreperibilità temporanea del destinatario, aveva trascurato di comunicare l’avvenuto deposito a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento(cosiddetta CAD). Con il terzo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce sia il vizio di violazione di legge, in particolare, la violazione dell’art. 14 della legge n. 689/81 e s.m.i., per il mancato rispetto del termine di 90 gg. per la notifica del verbale ispettivo del 28.10.14, atto prodromico all’emissione dell’avviso di addebito, notificato il 27.8.15, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., sia il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, circa il decorso del termine di cui alla richiamata normativa, in relazione all’art. 360, primo comma n. 5 c.p.c.

Il primo e secondo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto sono infondati. La notifica degli atti impositivi (ma anche degli atti emessi dall’Istituto previdenziale) può avvenire alternativamente nelle forme del codice di rito, secondo le previsioni dell'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973, o direttamente a mezzo posta ai sensi dell'art. 14, L. n. 890/1982. In quest'ultimo caso, la notifica è disciplinata dalle regole del servizio postale ordinario per le raccomandate e non necessita di alcuna relata di notifica, né di annotazioni specifiche sull'avviso di ricevimento relativo alla persona cui è stato consegnato il plico e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario si presume ritualmente consegnato a quest'ultimo (cfr.

Cass. n. 3073/17, in tema di atti tributari). Nella specie la Corte d’appello, dopo aver verificato che la notifica del verbale era stata effettuata mediante invio “diretto”, ha correttamente ritenuto che le norme applicabili fossero quelle del servizio postale ordinario ed ha verificatoil perfezionamento della compiuta giacenza, accertando implicitamente l’emissione della comunicazione di avviso di deposito (cd. CAD) al destinatario temporaneamente irreperibile, constatando la ritualità della notifica. Il terzo motivo è inammissibile perché non si confronta con la statuizione della Corte del merito, secondo cui l’analogo motivo di gravame, a sua volta, non si confrontava con la statuizione del primo giudice secondo cui la doglianza era statatardivamente proposta.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato. La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’Inps, esonera il Collegio dal provvedere sulle spese. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato. P.Q.M Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contrib