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Ordinanza — n. 21961/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against dismissal for breach of loyalty via serial misuse of company badges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21961/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by an employee against his disciplinary dismissal by the employer. The lower court upheld the firing based on 156 instances of serial misuse of company badges, which the employer argued constituted a grave breach of loyalty and justified the immediate termination. The cassation court found the appellate judgment sufficiently motivated regarding the existence of 'just cause' and the proportionality of the sanction, rejecting the employee's generic claims of disproportionality.

Regesto Legislator

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Art. 2106, 2119 c.c.; Where an employee's conduct irreparably compromises the fiduciary relationship, the employer may dismiss for just cause, and the proportionality of the sanction is assessed by the gravity of the breach and the specific circumstances of the case.

Parole chiave

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just cause dismissal breach of loyalty proportionality of sanction serial misconduct fiduciary relationship distacco di lavoratori licenziamento abusivo licenziamento collettivo

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art.
Art. 2119 c.c.
5 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 2119 c.c. nonché omesso esame su un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti per assenza di una giusta causa di licenziamento.
Art. 2106 c.c.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr.
art. 2119 c.c
5 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 2119 c.c.
art. 348 ter c.p
della doppia conforme, di cui all’art. 348 ter c.p.c.
art. 360, comma 4 c.p
(ora art. 360, comma 4 c.p.c.).

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 18715 del 2016
Cass. n. 18715 del 2016; n.
Cass. n. 6901 del 2016
Cass. n. 21214 del 2009
Cass. n. 7838 del 2005
Cass. n. 21965 del 2007
18715 del 2016; Cass. n. 21965 del 2007; Cass., n.
Cass. n. 25743 del 2007
Cass. n. 10550 del 2013
Cass. S.U. n. 4315 del 2020
Cass. S.U. n. 4315 del 2020).
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6525-2024 proposto da: MAGNIS FRANCESCO PAOLO, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO GRECO; -ricorrente - contro RE. SE. T . RETE SERVIZI TERRITORIALI PALERMO S.C.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCA ROMANA DE VITA; -controricorrente – avverso la sentenza n. 641/2023 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 05/09/2023 R.G.N. 47/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/05/2025 dalla ConsiglieraCARLA PONTERIO.

Oggetto Licenziamento disciplinare R.G.N.6525/2024 Cron. Rep. Ud.06/05/2025 Fatti di causa 1. La Corte d’appello di Palermo ha respinto l’appello proposto da Francesco Paolo Magnis, confermando la sentenza di primo grado che aveva rigettato l’impugnativa del licenziamento intimatogli dalla RE.SE.T. Servizi Territoriali Palermo s.c.p.a. con lettera del 24.8.2021. La Corte d'appello ha premesso che il Magnis, addetto alla custodia dei cantieri culturali della Zisa di Palermo, era stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari perché accusato di una pluralità di condotte finalizzate ad agevolare l’assenteismo sul lavoro; in particolare, erano stati accertati 156 episodi di utilizzo indebito, da parte del predetto, dei badge aziendali in dotazione a diversi dipendenti della società.

2. Avverso la sentenza Francesco Paolo Magnis ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. La RE.SE.T. Servizi Territoriali Palermo s.c.p.a. ha resistito con controricorso. Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 2119 c.c. nonché omesso esame su un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti per assenza di una giusta causa di licenziamento. Si assume che il datore di lavoro si è limitato a recepire acriticamente l’ordinanza applicativa della misura cautelare in assenza di fatti materiali idonei ad incrinare il rapporto fiduciario (nessuna rimostranza era stata mossa verso il dipendente prima della conoscenza della citata ordinanza di custodia cautelare) e senza attendere l’esito del processo penale.

2. Con il secondo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt.2106 e 2119 c.c. nonché omesso esame su un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti per mancanza di proporzionalità della sanzione espulsiva. Si sottolinea come la condotta del dipendente non aveva creato alcun disservizio alla società datoriale, che non ha mai lamentato una carente prestazione da parte del Magnis o dei suoi colleghi, e si evidenzia il modesto valore del vantaggio patrimoniale che il dipendente avrebbe conseguito (euro 40,62).

3. Con il terzo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 2119 c.c. per licenziamento discriminatorio e disparità di trattamento rispetto alle sanzioni applicate ad altri dipendenti in relazione alla medesima condotta.

4. I primi due motivi di ricorso, da trattare congiuntamente, non possono essere accolti. Anzitutto, devono giudicarsi inammissibili le censure formulate ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. in ragione della disciplina cd. della doppia conforme, di cui all’art. 348 ter c.p.c. (ora art. 360, comma 4 c.p.c.). Non è revisionabile in questa sede l’accertamento operato dai giudici di merito sulla sussistenza della condotta contestata, consistita nell’utilizzo illecito dei badge aziendali in oltre un centinaio dioccasioni e al fine di agevolare l’abusiva assenza dal lavoro; neppure è dubitabile l’utilizzabilità da parte del giudice del lavoro delle prove atipiche (cfr.

Cass., 2947 del 2023; n. 19521 del 2019) rappresentate nella specie, non solo dall’ordinanza di custodia cautelare ma , specialmente , dalle “risultanze dei servizi di videosorveglianza predisposti dalla Guardia di finanza” che “hanno consentito al G.L. di raggiungere il corretto convincimento circa la fondatezza dell’azione disciplinare…” (sentenza, p. 3, ultimo cpv.). La Corte d’appello si è attenuta ai canoni giurisprudenziali attraverso cui sono state definite le nozioni legali di giusta causa (cfr. Cass. n. 18715 del 2016; n. 6901 del 2016; n. 21214 del 2009; n. 7838 del 2005) e di proporzionalità della misura espulsiva (cfr.

Cass. 18715 del 2016; Cass. n. 21965 del 2007; Cass., n. 25743 del 2007) ed ha motivatamente valutato la gravità e il disvalore sociale della condotta addebitata al dipendente; in particolare, ha sottolineato la grave violazione del dovere fondamentale di fedeltà realizzata attraverso una “attività criminosa seriale” e “l’apprezzabile pregiudizio economico procurato alla datrice di lavoro- obbligata alla restituzione delle somme alla stessa corrisposte dal Comune di Palermo per le retribuzioni deidipendenti infedeli” (p. 4), quali elementi idonei a dimostrare l’esistenza della giusta causa e la proporzionalità della sanzione espulsiva.

A fronte di tale supporto motivazionale, il ricorrente neppure identifica i parametri integrativi della giusta causa che sarebbero stati violati dai giudici di merito, ma si limita a ribadire, in modo del tutto generico, l’insussistenza di una giusta causa di recesso. Anche per questo profilo, la sentenza impugnata non risulta efficacemente censurata.

5. La censura oggetto del terzo motivo è inammissibile. La sentenza d’appello si è attenuta ai precedenti di legittimità secondo cui, ai fini della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, qualora risulti accertato che l'inadempimento del lavoratore licenziato sia stato tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario, è di regola irrilevante che un'analoga inadempienza, commessa da altro dipendente, sia stata diversamente valutata dal datore di lavoro; nondimeno, l'identità delle situazioni riscontrate può essere valorizzata dal giudice per verificare la proporzionalità della sanzione adottata, privando, così, il provvedimento espulsivo della sua base giustificativa (Cass. n. 10550 del 2013). Nella motivazione della sentenza è opportunamente evidenziato il numero esiguo di condotte addebitate ad altra collega rispetto al numero elevatissimo di violazioni poste in essere al Magnis, quale giustificazione logica del diverso metro sanzionatorio applicato nei confronti dei due dipendenti.

6. Le considerazioni svolte conducono al rigetto del ricorso.

7. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo. Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020). P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato par