Italian Supreme Court corrects a material error in a sentence regarding the correct party liable for doubled court fees.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court granted the National Pension Fund's request to correct a material error in a previous judgment. The court found that the original text incorrectly cited 'recurrent companies' as liable for doubled fees, whereas the losing party was actually Alda Ferretti. Consequently, the court ordered the substitution of the incorrect phrase with the correct name of the individual defendant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; Art. 287, 288, 391-bis c.p.c.: The court may correct material errors in its own judgments ex officio or upon request when such errors affect the identity of the liable party, ensuring the legal provision applies to the correct subject.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
PDFBox: AULA 'A' 3247 L A C O R T E S U PR E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ANTONIO MANNA - Presidente - Dott. MARGHERITA MARIA LEONE - Consigliere- Dott. ANTONELLA PAGETTA -Rel. Consigliere- Dott. GUGLIELMO CINQUE - Consigliere - Dott. GUALTIERO MICHELINI - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19765-2019 proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati MATTIA PERSIANI, GIOVANNI BERETTA; - ricorrente - contro FERRETTI ALDA; - intimata – per la correzione della sentenza n.26440/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 29/09/2021 R.G.N. 19765/2019;
Oggetto R.G.N.19765/2019 Cron. Rep. Ud 25/06/2025 Numero registro generale 19765/2019 Numero sezionale 3247/2025 Numero di raccolta generale 21944/2025 Data pubblicazione 30/07/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA. Rilevato che 1. La Cassa Nazionale di Previdenza ed assistenza in favore dei ragionieri e periti commerciali chiede la correzione dell’errore materiale nel quale deduce essere incorsa la sentenza di questa Corte n. 26440/2021 con la quale era stata revocata la sentenza di cassazione n. 32596/2018 che aveva definito con statuizione di accoglimento il ricorso per cassazione iscritto al n. RG 12180/2016 proposto da Alda Ferretti nei confronti della Cassa.
All’esito della revocazione della sentenza 32596/2018 la S.C. aveva respinto il ricorso per cassazione proposto da Alda Ferretti la quale era stata condannata alla rifusione delle spese di lite.
2. Secondo la prospettazione della Cassa l’errore materiale nel quale sarebbe incorsa la sentenza n. 26440/2021 si sarebbe verificato in relazione alla statuizione con la quale ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dava atto della sussistenza dei presupposti processuali “per il versamento, da parte delle società ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per i ricorsi proposti, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto”. Argomenta l’istante l’erroneità del riferimento alle “società ricorrenti” laddove unico ricorrente era essa Cassa e, Numero registro generale 19765/2019 Numero sezionale 3247/2025 Numero di raccolta generale 21944/2025 Data pubblicazione 30/07/2025 soprattutto, evidenzia che essendo risultata vittoriosa all’esito del giudizio di revocazione non sussistevano i presupposti per la condanna al raddoppio del contributo nei propri confronti.
3. Alda Ferretti non ha svolto attività difensiva.
4. La Cassa ha depositato memoria. Considerato che 1. L’istanza di correzione, in quanto volta a sollecitare alla Corte il potere di emendare anche d'ufficio gli errori materiali, come previsto dalla novellata previsione di cui all'art. 391 bis c.p.c., è meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
2. Si premetta che secondo quanto si evince dalla parte motiva della sentenza n. 26441/2021 di questa Corte (v. sentenza, pag. 6, punto 4, ove è specificato: “Sussistono i presupposti processuali per l'applicabilità a carico di Alda Ferretti, dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228”), la statuizione di condanna al raddoppio del contributo concerneva Alda Ferretti, in quanto soccombente nel giudizio dalla stessa instaurato con il ricorso per cassazione iscritto al n. RG 12180/2016 e definito con la sentenza n. 32596/2018 poi revocata.
La statuizione non concerneva quindi la Cassa che aveva visto accolto il ricorso per revocazione ed era risultata vincitrice in relazione alla decisione sul ricorso per cassazione promosso dalla Ferretti. Numero registro generale 19765/2019 Numero sezionale 3247/2025 Numero di raccolta generale 21944/2025 Data pubblicazione 30/07/2025 3. Ciò posto, rilevato che il riferimento alle “società ricorrenti” in relazione alla condanna al raddoppio del contributo ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 appare all’evidenza frutto di mera svista nella redazione del dispositivo, sia perché nessuna società risulta essere stata parte del giudizio di revocazione e prima ancora di quello per cassazione, definito con la sentenza oggetto di revocazione, giudizi svoltisi esclusivamente tra Alda Ferretti e la Cassa Nazionale di Previdenza ed assistenza in favore dei ragionieri e periti commerciali, sia perché nella parte motiva della sentenza di revocazione si individua espressamente quale destinataria della statuizione in oggetto Alda Ferretti, come coerente in relazione alla decisione di rigetto dell’impugnazione dalla stessa promossa, decisione conseguente alla revocazione della sentenza di questa Corte n. 32596/2018, occorre procedere alla correzione dell’errore mediante sostituzione in dispositivo delle parole “ delle società ricorrenti” con le parole “ di Alda Ferretti”.
4. Non si fa luogo al regolamento delle spese stante la natura sostanzialmente amministrativa del procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c., non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull'assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo (Cass. Sez. Un.n. 29432/2024). P.Q.M La Corte, in accoglimento dell’istanza dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza della S.C. n. 26440 del 2021, mediante Numero registro generale 19765/2019 Numero sezionale 3247/2025 Numero di raccolta generale 21944/2025 Data pubblicazione 30/07/2025 sostituzione delle parole “delle società ricorrenti” con le parole ”di Alda Ferretti”.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 giugno 2025 Il Presidente Dott. Antonio Manna Numero registro generale 19765/2019 Numero sezionale 3247/2025 Numero di raccolta generale 21944/2025 Data pubblicazione 30/07/2025 Numero registro generale 19765/2019 Numero sezionale 3247/2025 Numero di raccolta generale 21944/2025 Data pubblicazione 30/07/2025