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Ordinanza — n. 21874/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for fuel reimbursement against public transport ministry due to lack of evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21874/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of a worker's claim for fuel reimbursement against the Ministry of Infrastructure and Transport. The appellant argued that the employer's unilateral recognition of reimbursement from 1999 constituted an established corporate practice, but the court found no evidence of a constant and generalized behavior meeting the legal definition of corporate usage. Consequently, the court ruled that the burden of proof remained on the appellant to demonstrate the specific factual pattern required for such a claim.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, comma primo, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ.; The burden of proof for establishing corporate usage as a generalized and constant behavior remains with the claimant, and failure to prove this specific factual pattern renders the claim inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
corporate usage doctrine burden of proof allocation public administration employment fuel reimbursement claim inadmissible appeal

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.
civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.; nullità della sentenza, in relazione all’art.
Art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ.
Con il secondo motivo il ricorso denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ.; violazione e falsa applicazione degli artt.
Art. 24 Cost.
Art. 115 cod. proc. civ.
Art. 346 cod. proc. civ.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002
P.Q.M La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
artt. 24 Cost
civ.; violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 17052/2025
tra le più recenti Cass. n. 17052/2025).

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Testo completo

A BUCONI. FATTO 1. La Corte di Appello di Cataniaha riformato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva accolto il ricorso di Alfio Antonino Coco ( ex manovale addetto ai passaggi a livello, addetto alla mobilità per la Ferrovia Circumetnea) ed aveva condannato il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al pagamento del rimborso spese di trasporto maturato negli anni dal 1996 al 1998.

2. La Corte territoriale, respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ha ritenuto infondata la domanda, innanzitutto perché gli emolumenti rivendicati non erano previsti dalla contrattazione collettiva applicabile, che aveva stabilitosolo la corresponsione della indennità di trasferta e non anchedel rimborso spese , in aggiunta .

3. Ha escluso che il diritto potesse essere fondato sulla circostanza che il rimborso fosse stato erogato prima del 1996 e ha evidenziato che l’uso aziendale,«di improbabile configurazione nei rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione» richiede la reiterazione nel tempo e la generalità del comportamento, non ravvisabili nella fattispecie.

4. Ha in ogni casorilevato che l’ A mministrazione aveva contestato le spese sostenute e l’appellante non aveva fornito alcun elemento contrario per dimostrare la fondatezza della sua pretesa ed ha ritenuto assorbita ogni altra questione.

5. Avverso tale sentenza Alfio Antonino Coco ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, illustrati da memoria.

6. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea ha depositato atto di costituzione, riservandosi di illustrare le difese nel corso dell’udienza pubblica. DIRITTO 1.Con il primo motivo il ricorso denuncia omessa valutazione delle circostanze costitutive del credito non contestate dalla controparte; violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n.3 cod. proc. civ. Deduce che la domanda di rimborso delle spese di carburante non era fondata sull’art. 20 del CCNL Autoferrotranvieri del 23.7.1976, ma su «un atto spontaneo e unilaterale dell’azienda che aveva inteso riconoscere il rimborso benzina anche agli operai addetti ai passaggi a livello comandati in trasferta».

Evidenzia che era incontestato il fatto generatore della pretesa creditoria, costituito dal riconoscimento dal 1999 del rimborso benzina anche agli operai addetti ai passaggi a livello che affrontavano le trasferte fuori dalla residenza lavorativa in cui erano di volta in volta comandati; erano parimenti incontestati l’effettuazione delle trasferte ed i conteggi. Lamenta l’omessa valutazione delle prove documentali (ricorsi gerarchici presentati dal lavoratore nel 1999 e nel 2004 e busta paga di ottobre 1999), nonché l’erroneità della statuizione relativa al mancato assolvimento dell’onere della prova in ordine alle spese effettivamente sostenute, a fronte della generica contestazione dell’Amministrazione. 2.La censura è inammissibile.

La Corte territoriale, pronunciandosi sulla censura relativa all’errata interpretazione delle norme pattizie, ha ritenuto applicabile l’art. 20 del CCNL 23.7.1976 e l’ha interpretato, escludendo che consentisse la corresponsione del rimborso spese, oltre all’indennità di trasferta; ha inoltre escluso che il diritto potesse essere fondato sulla circostanza che il rimborso fosse stato erogato prima del 1996 e ha evidenziato che l’uso aziendale, «di improbabile configurazione nei rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione» richiede la reiterazione nel tempo e la generalità del comportamento, non ravvisabili nella fattispecie.

La censura, nel prospettare che il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti non aveva contestato il riconoscimento dal 1999 del rimborso benzina anche agli operai addetti ai passaggi a livello che affrontavano le trasferte fuori dalla residenza lavorativa in cui erano di volta in volta comandati, sollecita una valutazione delle risultanze processualisotto l’apparente deduzione dell’error in procedendo. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (v. tra le più recenti Cass. n. 17052/2025).

3. Con il secondo motivo il ricorso denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ.; violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Cost. 115 e 346 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.; nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ. Lamenta la mancata ammissione dei mezzi istruttori offerti, nonché la mancata valutazione della decisività dei medesimi.

4. La censura è inammissibile. La sentenza impugnata con una doppia ratio decidendi ha ritenuto indimostratil’uso aziendale ( inteso come reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti, che si traduca in un trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti individuali o collettivi)e gli esborsi per le spese di carburante, ed ha considerato assorbita ogni altra questione. Rispetto alla prima ratio decidendi, i capitoli di prova non sono decisivi, in quanto non sono tesi a dimostrare la reiterazione costante e generalizzata di un trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti individuali o collettivi nei confronti degli operai addetti ai passaggi a livello che affrontavano le trasferte fuori dalla residenza lavorativa in cui erano di volta in volta comandati.

5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

6. In assenza di attività difensiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nessuna statuizione va adottata sulle spese di lite.

7. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002,dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera d