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Ordinanza — n. 21871/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding public employment rights when organizational structure changes post-concourse.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21871/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Antonio Faedda's appeal against the lower court's dismissal of his claims for a public employment relationship and hiring rights. Faedda argued he won a public competition in 2004 for a nursing position, but the Ministry of Justice refused to hire him due to subsequent legal changes transferring functions to the National Health Service. The court upheld the lower court's decision, ruling that the right to assume the specific job classification is conditional on the organizational framework existing at the time of appointment, which had fundamentally changed by 2008. Consequently, the court found the appellant's claim invalid because the legal basis for the original hiring ban no longer applied to the new administrative structure.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; In public employment privatization, the winner's right to assume the specific job classification is conditional on the organizational framework existing at the time of appointment, allowing the administration to block new hires if the legal basis for the original hiring ban no longer applies due to subsequent legislative changes.

Parole chiave

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public employment rights hiring competition winner organizational framework change administrative blocking power subsequent legislation effect public service privatization job classification assumption posizioni amministrative del funzionario

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
DIRITTO 1.Preliminarmente occorre richiamare il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui «nel procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come disciplinato dal d.lgs.
Art. 96 c.p.c.
Considerato che il Ministero della giustizia è rimasto intimato, nessuna statuizione va adottata sulle spese di litee, conseguentemente, non può trovare applicazione il terzo comma dell’art. 96 cod.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n.115/2002
e dell’art. 132, comma primo n.
Art. 97 Cost.
civ., dell’art. 97 Cost., degli artt.
Art. 2, comma 283, legge 24 dicembre 2007, n. 244
civ., dell’art. 2, comma 283, legge n.
Art. 1, comma 95, legge n. 311/2004
380-bis.1, non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt.
art. 2126 cod. civ
art. 380-bis c.p
DIRITTO 1.Preliminarmente occorre richiamare il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui «nel procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come disciplinato dal d.lgs.
art. 97 Cost
civ., dell’art. 97 Cost., degli artt.
art. 63 d.lgs. n. 165/2001
e dell’art. 63 d.lgs. n. 165/2001, in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass., S.U. n. 16728/2012
Cass., S.U. n. 16728/2012 e Cass.
Cass. n. 12679/2016
Cass. n. 16037/2024
(Cass. n. 16037/2024 e Cass.
Cass. n. 9840/2024
16037/2024 e Cass. n. 9840/2024 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione).
Cass. n. 27433/2023
Cass. n. 27195/2023
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Testo completo

IZZATIVI FATTO 1.La Corte di Appello di Roma ha rigettato il gravame proposto da Antonio Faedda avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva rigettato le sue domande, volte ad ottenere l’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con il Ministero della giustizia dal 1994 al 2011, nonché la sussistenza del suo diritto all’assunzione, quale vincitore del concorso pubblico per esami a n. 90 posti nell’area B, posizione economica B2, profilo professionale tecnico-infermiere professionale indetto in data con provvedimento pubblicato sulla GU, -IV serie speciale n. 23 del 23.11.2004 e la condanna del Ministero della giustizia ad assumerlo con contratto a tempo pieno e indeterminato nel suddetto profilo professionale e a corrispondergli tutte le retribuzioni maturate medio tempore.

2. La Corte territoriale ha respinto l’eccezione di inammissibilità del gravame ed ha rilevato il difetto di specifiche allegazioni in ordine al carattere subordinato del rapporto nel periodo da agosto 1994 al 2011 e per tali ragioni non ha ritenuto ammissibile la prova testimoniale; non ha inoltre considerato dirimente il nomen iurisattribuito al rapporto di lavoro dalle parti; ha infine escluso che nel caso di specie potesse trovare applicazione l’art. 2126 cod. civ., in quanto tale istituto presuppone che il rapporto di lavoro abbia i connotati della subordinazione.

3. Ha poi rilevato che il diritto all’assunzione, fondato sull’essere l’appellante vincitore del concorso indetto in data 18 ottobre 2004, non poteva più essere fatto valere, essendo divenuta l’instaurazione del rapporto giuridicamente impossibile sulla base della normativa sopravvenuta. 4.In particolare , ha evidenziato che , al momento della cessazione del blocco delle assunzioni, era intervenuta la legge che aveva trasferito le funzioni dal Ministero alServizio Sanitario Nazionale ed ha aggiunto che l’appellante non poteva fare leva sul fatto che il d.P.C.M. fosse intervenuto solo il 1° aprile 2008 perché il decreto aveva anche previsto che le graduatorie ancora valide potessero essere utilizzate dalle Aziende Sanitarie Locali.

5. Avverso tale sentenza il Faiddaha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

6. Il Ministero della giustiziaè rimasto intimato.

7. A seguito di formulazione della proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ., Antonio Faedda ha presentato istanza di decisione ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.

8. Il ricorrente ha depositato memoria. DIRITTO 1.Preliminarmente occorre richiamare il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui «nel procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come disciplinato dal d.lgs. n. 149 del 2022, il presidente della sezione o il consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, può far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1, non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4 e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa» ( Cass. S.U. n. 9611/2024).

2. Con il primo motivo, il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.1256 cod. civ., dell’art. 2, comma 283, legge n. 244/2007, degli artt. 1, 3, commi da 1 a 10, del DPCM 1.4.2008, dell’art. 95 della legge n. 311/2004., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ. Sostiene che l’obbligo del Ministero della giustizia di assumere il Faedda decorreva dal 1°.1.2008 ed è rimasto efficace e attuabile fino al 15.3.2008, data in cui è avvenuto il trasferimento del personale di ruolo in servizio dal Ministero della giustizia al Servizio Sanitario Nazionale per effetto del DPCM del 1°.4.2008, pubblicato il 30.5.2008.

Aggiunge che l’interesse pubblico del Ministero della giustizia all’assunzione del Faedda non era venuto meno con la riorganizzazione del medesimo Ministero attuata con il d.P.C.M. del 1 ° .4.2008, non essendo la graduatoria del concorso mai stata revocata dall’Amministrazione, ed avendo il Faedda continuato ad espletare fino al 2011 le stesse funzioni che dovevano essere assolte dal personale da assumere all’esito della procedura concorsuale.

3. Con il secondo motivo il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2, 111, comma 2, Cost. e dell’art. 132, comma primo n. 4 cod. proc. civ. Lamenta il carattere apparente e perplesso della sentenza impugnata, che ha escluso il diritto del Faedda all’assunzione in quanto, non avendo il Ministero della giustizia provveduto, alla data del 15.3.2008, ad assumere i vincitori, non poteva trasferirlialla ASL. Sostiene che il diritto del Faedda all’assunzione era sorto e si era protratto de die in die fino al 15.3.2008, per tutto il periodo in cui il medesimo aveva continuato a svolgere le stesse funzioni sanitarie per conto del Ministero della giustizia.

4. Con il terzo motivo il ricorso denuncia violazione degli artt. 1223, 1218, 2697, comma 2, cod. civ., dell’art. 97 Cost., degli artt. 1375 e 1175 cod. civ., degli artt. 112, 113, 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 63 d.lgs. n. 165/2001, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ. Insiste nel sostenere la sussistenza di un diritto soggettivo all’assunzione da parte del Faedda, vincitore del concorso, essendo incontestato che la graduatoria del concorso, pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia del 30.4.2007 e rettificata con provvedimento del 17.5.2007 non era mai stata revocata.

5. La proposta di definizione ex art. 380 bis c.p.c. risulta così formulata: «Rilevato che: la sentenza impugnata è conforme all’orientamento espresso da questa Corte che, in fattispecie sovrapponibili a quella oggetto di causa, ha ritenuto che la rivendicata assunzione era stata impedita dalla normativa sopravvenuta (cfr. Cass. n. 26192, 26201,26203, 26204, 28318 del 2024) ed ha perciò escluso il diritto soggettivo del candidato pur se utilmente collocato in graduatoria; con le richiamate pronunce è stato evidenziato che “l’effetto preclusivo dell’instaurazione del rapporto di lavoro con i vincitori del concorso in questione deve farsi risalire non, come ritenuto dalla parte ricorrente al DPCM dell’aprile del 2008, emanatosuccessivamente al venir meno del blocco delle assunzioni e perciò tale da consentire di dar corso a quelle nell’intertempo, bensì alla previsione legale di cui all’art. 2, comma 283, n. 244/2007, emanata in data antecedente alla cessazione del blocco, che disponeva il trasferimento di funzioni al Servizio sanitario nazionale;

…l’art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, pubblicata sulla G.U. del 28 dicembre 2007, prevede con immediata efficacia il passaggio al Servizio Sanitario Nazionale di tutte le funzioni svolte in materia sanitaria dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e stabilisce, alla lettera b), il trasferimento dei soli «rapporti di lavoro in essere», «con contestuale riduzione delle dotazioni organiche dei predetti Dipartimenti in misura corrispondente alle unità di ruolo trasferite al Servizio sanitario nazionale»; …il successivo comma 284, intitolato «normativa di transizione», pur prevedendo che nelle more del trasferimento le funzioni continuano ad essere svolte dall’amministrazione cedente, non legittima nuove assunzioni e consente solo la proroga dei rapporti di incarico e delle collaborazioni con personale non appartenente ai ruoli organici dell’amministrazione penitenziaria in corso alla data del 28 settembre 2007;.. il DPCM intervenuto nell’aprile 2008 ha avuto una funzione meramente attuativa di un trasferimento già definitivamente disposto dalla citata legge n. 244/2007, che modificava l’assetto organizzativo del Ministero impedendo allo stesso di dare corso alle assunzioni, una volta venuto meno il divieto sancito dalla legge n. 311/2004”; il ricorso non prospetta argomenti idonei a sollecitare un ripensamento del principio già enunciato, perché fa leva su considerazioni che questa Corte ha già valutato e ritenuto infondate…».

La proposta di definizione anticipata è stata,dunque, formulata in presenza di plurimi precedenti della Corteresi in fattispecie sovrapponibii.

6. Le censure, che vanno trattate congiuntamente in ragione della loro connessione logica, sono infondate. Non è configurabile la motivazione apparente o perplessa, in quanto la sentenza impugnata illustra con chiarezza le ragioni della decisione. La Corte territoriale ha escluso la sussistenza del diritto all’assunzione del Faedda, a fronte del trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie svolte all’interno degli istituti penitenziari. L’istanza di decisione, nel sostenere che il Faedda avrebbe dovuto essere assuntodal Ministero della giustizia nel periodo dal 1 ° .1.2008 (data in cui era terminato il blocco delle assunzioni) al 30.5.2008 (data di decorrenza del trasferimentoal Servizio Sanitario Nazionale di tutte le funzioni sanitarie svolte dal Ministero della giustizia), non aggiunge nulla agli argomenti già valutati dalla Corte e ritenuti infondati.

Vannoin questa sede ribaditi i principi espressi dai precedenti richiamati nella proposta di definizione anticipata, secondo cui i n tema di pubblico impiego privatizzato, il diritto del candidato vincitore ad assumere l’inquadramento previsto dal bando di concorso espletato dalla P.A. per il reclutamento dei propri dipendenti, è subordinato alla permanenza, al momento dell’adozione del provvedimento di nomina, dell’assetto organizzativo degli uffici in forza del quale il bando era stato emesso (cfr. Cass., S.U. n. 16728/2012 e Cass. n. 12679/2016), di modo che l’Amministrazione, nel caso in cui tale assetto sia mutato a causa di ius superveniens , ha il potere - dovere di bloccare i provvedimenti dai quali possano derivare nuove assunzioni che non corrispondano più alle oggettive necessità di incremento del personale, quali valutate prima della modifica del quadro normativo, in base all’art. 97 Cost. (Cass. n. 16037/2024 e Cass. n. 9840/2024 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione).

Si è inoltrechiarito che il passaggio al Servizio Sanitario nazionale di tutte le funzioni svolte in materia sanitaria dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria è avvenuto con efficacia immediata per effetto della previsione contenuta nell’art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e che il DPCM intervenuto nell’aprile 2008 ha avuto una funzione meramente attuativa del trasferimento già definitivamente disposto da detta legge. Nel caso di specie il concorso è stato bandito in data 18.10.2004 e fino al 31.12.2007 l’assunzione dei vincitori era preclusa dal blocco previsto dall’art. 1, comma 95, della legge n. 311/2004; alla data del 1.1.2008 era già entrato in vigore l’art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

E’ dunque conforme a tali principi la sentenza impugnata, che ha ritenuto infondata la pretesa del Faedda a fronte del trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie svolte all’interno degli istituti penitenziari.

7. Il ricorso va pertanto rigettato.

8. Considerato che il Ministero della giustizia è rimasto intimato, nessuna statuizione va adottata sulle spese di litee, conseguentemente, non può trovare applicazione il terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ., al quale rinvia l’art. 380 bis, comma 4, cod. proc. civ.

9. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002,dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

10. Considerato che il giudizio viene definito in conformità alla proposta, ai sensi dell’art. 380 bis, ultimo comma, cod. proc. civ., ed in continuità con quanto già affermato dalle Sezioni Unite con le recenti decisioni n. 27433/2023 e n. 27195/2023, trovaapplicazione il quarto comma dell'articolo 96 cod. proc. civ. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento della somma di € 2.000,00 in favore della cassa delle ammende; dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto pe