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Ordinanza — n. 21846/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal on litigation costs but dismisses claim regarding administrative debt notification clarity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21846/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appellant's claim that the INPS failed to clearly notify the debt's origin, ruling that the administrative document sufficiently outlined the reasons for the overpayment. While the court rejected this substantive argument, it accepted the second ground challenging the award of litigation expenses. Consequently, the lower court's decision ordering the pensioner to pay the INPS's legal fees was overturned, and the costs were declared non-recoverable.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 152 disp. att. c.p.c.: The Supreme Court reviews administrative debt notifications for clarity but may overturn lower court rulings on litigation costs if the appellant successfully demonstrates a right to exemption from such expenses.

Parole chiave

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administrative debt notification litigation expenses exemption pension overpayment cassation admissibility INPS debt recovery reintegrazione dei beneficiari di una rendita importo della rendita d'invalidità compensazione della rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 80, comma 3, r.d. 1422/1924
Con il primo motivo si denuncia «violazione e falsa applicazione dell'art. 80, comma 3, r.d. 1422/1924, art.
Art. 52, 1. n. 88/89
Art. 13 L. 412/91
88/89, art. 13 L. 412/91, L.
L. 662/96
Art. 2697 c.c.
662/96, art. 2697 c.c. in relazione all'art.
Art. 360, primo comma n. 3 cod.proc.civ.
in relazione all'art. 360, primo comma n. 3 cod.proc.civ.
Art. 152 disp. att. cod.proc.civ.
Con il secondo motivo, dolendosi di violazione e falsa applicazione dell'art. 152 disp. att. cod.proc.civ., la ricorrente censura la condanna alle spese del doppio grado, disposta pure a fronte della dichiarazione, in atti, di cui al citato art.
art. 2697 c.c
art. 152 disp. att. cod.proc.civ
Con il secondo motivo, dolendosi di violazione e falsa applicazione dell'art. 152 disp. att. cod.proc.civ., la ricorrente censura la condanna alle spese del doppio grado, disposta pure a fronte della dichiarazione, in atti, di cui al citato art.

Giurisprudenza citata

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n. 198/2011
n. 34890 del 2024
n. 34890 del 2024 ed ivi ulteriori precedenti).
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Testo completo

PDFBox: AULA 'B' 2250 L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LUCIA ESPOSITO - Presidente - Dott. ROSSANA MANCINO -Rel. Consigliere- Dott. ALESSANDRO GNANI - Consigliere- Dott. LUCA SOLAINI - Consigliere - Dott. ANGELO CERULO - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11010-2021 proposto da: SOLFIZI PIERINA, rappresentata e difesa dall'avvocato ESTER FERRARI MORANDI; - ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, GIUSEPPINA GIANNICO, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI; - controricorrente – avverso la sentenza n. 2015/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 14/10/2020 R.G.N. 5148/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/04/2025 dal Consigliere Dott.

ROSSANA MANCINO. Oggetto R.G.N.11010/2021 Cron. Rep. Ud. 30/04/2025 Numero registro generale 11010/2021 Numero sezionale 2250/2025 Numero di raccolta generale 21846/2025 Data pubblicazione 29/07/2025 RILEVATO CHE 1. La Corte di appello di Roma, in accoglimento del gravame dell'INPS, ha dichiarato ripetibile l'indebito di circa 4.700 euro maturato sulla pensione dell’attuale ricorrente nel corso dell’anno 2013.

2. A fondamento della decisione i Giudici del secondo grado hanno rilevato che, all'opposto di quanto ritenuto dal Tribunale, la nota con la quale l'Istituto aveva contestato l'indebito enunciava in modo chiaro le ragioni che ne avevano determinato l'insorgenza; risultava, infatti, palese, dal ridetto documento, che l'indebito era dovuto all'avvenuto superamento dei limiti reddituali condizionanti il diritto all'integrazione al minimo.

3. La Corte ha, altresì, condannato l’attuale ricorrente al pagamento delle spese del doppio grado.

4. Pierina Solfizi propone ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe specificata, affidato a due motivi a cui ha resistito l'INPS con controricorso. CONSIDERATO CHE 5. Con il primo motivo si denuncia «violazione e falsa applicazione dell'art. 80, comma 3, r.d. 1422/1924, art. 52 1. n. 88/89, art. 13 L. 412/91, L. 662/96, art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360, primo comma n. 3 cod.proc.civ.

6. La ricorrente deduce che la nota con la quale l'Istituto ha informato della formazione dell'indebito non avrebbe specificato in modo chiaro né l’entità delle somme che sarebbero state corrisposte in eccesso, mese per mese, né l'entità dei redditi percepiti dalla ricorrente.

7. Assume che l'indebito sarebbe dunque irripetibile, giusta il principio sancito dalla Corte di cassazione con sentenza Numero registro generale 11010/2021 Numero sezionale 2250/2025 Numero di raccolta generale 21846/2025 Data pubblicazione 29/07/2025 n. 198/2011, secondo la quale «nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale [devono essere] richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza».

8. Con il secondo motivo, dolendosi di violazione e falsa applicazione dell'art. 152 disp. att. cod.proc.civ., la ricorrente censura la condanna alle spese del doppio grado, disposta pure a fronte della dichiarazione, in atti, di cui al citato art. 152.

9. Le critiche mosse dalla ricorrente, con il primo motivo, non evidenziano, nell’illustrazione del mezzo d’impugnazione, alcuna violazione delle norme indicate nella rubrica del motivo di ricorso, ma si limitano ad una inammissibile contestazione del merito della valutazione operata con apprezzamento insindacabile in questa sede di legittimità.

10. Il secondo mezzo è da accogliere, ritenendosi adeguatamente e puntualmente dedotta la censura volta a suffragare il diritto all’esonero dall’onere delle spese introdotto fin dal giudizio di merito, secondo l'interpretazione costante data dalla giurisprudenza di legittimità (v., per tutte, Cas. n. 34890 del 2024 ed ivi ulteriori precedenti).

11. Il ricorso, limitatamente al secondo mezzo d’impugnazione, dev'essere accolto e la sentenza impugnata cassata nella parte in cui ha condannato la ricorrente a rifondere all'INPS le spese di lite. Numero registro generale 11010/2021 Numero sezionale 2250/2025 Numero di raccolta generale 21846/2025 Data pubblicazione 29/07/2025 12. Non essendo, peraltro, necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con declaratoria di esonero della parte soccombente dal pagamento delle spese.

13. L’esito del giudizio di legittimità consiglia la compensazione delle spese. P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivo, rigettato il primo; cassa l'impugnata sentenza limitatamente alla statuizione sulle spese di lite, che, decidendo nel merito, dichiara non ripetibili; compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 30 aprile Il Presidente Lucia Esposito Numero registro generale 11010/2021 Numero sezionale 2250/2025 Numero di raccolta generale 21846/2025 Data pubblicazione 29/07/2025 Numero registro generale 11010/2021 Numero sezionale 2250/2025 Numero di raccolta generale 21846/2025 Data pubblicazione 29/07/2025