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Ordinanza — n. 21805/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for omitting contributions, citing double conformity and lack of fee exemption. The court rejects the claim based on procedural bars and statutory interpretation. The decision upholds the lower court's ruling on liability and costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21805/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed Enzo Fagiolo's appeal against the Rome Court of Appeal's rejection of his claim for omitted social security contributions. Fagiolo argued that the lower court's qualification of the claim and its handling of litigation costs were contradictory and improperly applied fee exemptions. The court ruled that the appeal was inadmissible due to double conformity with the first-instance judgment and that the specific fee exemption cited did not apply to contribution omission cases.

Regesto Legislator

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Art. 348-ter, ult. co., c.p.c.; Art. 360, comma 4°, c.p.c.; Art. 152 disp. att. cod.proc.civ.: The appeal is inadmissible when the second-instance decision is conforming to the first-instance decision regarding facts and reasoning, and fee exemptions are not applicable to cases not expressly indicated by law.

Parole chiave

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double conformity omission of contributions litigation costs fee exemption procedural preclusion social security liability appeal inadmissibility arretrati di contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 348-ter, ult. co., c.p.c.
Con il primo mezzo si devolve, inammissibilmente, vizio di motivazione in presenza di doppia decisione conforme, scontando le preclusioni derivanti dalla doppia conforme in fatto previste dapprima dall’art. 348-ter, ult. co., c.p.c. e, adesso, dall’art.
Art. 360, comma 4°, c.p.c.
e, adesso, dall’art. 360, comma 4°, c.p.c., per come introdotto dall’art.
Art. 3, comma 27, lett. a), d.lgs. n. 149/2022
360, comma 4°, c.p.c., per come introdotto dall’art. 3, comma 27, lett. a), d.lgs. n. 149/2022.
Art. 152 disp. att. cod.proc.civ.
Del pari è infondata la seconda doglianza, con la quale si tenta di veicolare l’applicabilità dell’esonero dalle spese ai sensi dell'art. 152 disp.
Art. 13, co. 1-quater, d.P.R.n.115/2002
art. 152 disp. att. cod.proc.civ
Del pari è infondata la seconda doglianza, con la quale si tenta di veicolare l’applicabilità dell’esonero dalle spese ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod.proc.civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 7724 del 2022
Cass. n. 16676 del 2020
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Testo completo

PDFBox: AULA 'B' 2253 L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LUCIA ESPOSITO - Presidente - Dott. ROSSANA MANCINO -Rel. Consigliere- Dott. ALESSANDRO GNANI - Consigliere- Dott. LUCA SOLAINI - Consigliere - Dott. ANGELO CERULO - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19941-2021 proposto da: FAGIOLO ENZO, rappresentato e difeso dall'avvocato SILVIA ASSENNATO; - ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, ANTONIETTA CORETTI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO; - controricorrente – avverso la sentenza n. 151/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/01/2021 R.G.N. 1793/2019;

Oggetto R.G.N.19941/2021 Cron. Rep. Ud. 30/04/2025 Numero registro generale 19941/2021 Numero sezionale 2253/2025 Numero di raccolta generale 21805/2025 Data pubblicazione 29/07/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/04/2025 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO. RILEVATO CHE 1. La Corte di appello di Roma, rigettando il gravame svolto dall’attuale ricorrente, ha qualificato la domanda azionata come inerente ad omissione contributiva in riferimento a cartelle non opposte tempestivamente e, pertanto, versandosi in tema di ripetizione d’indebito, ha ritenuto irrilevante il profilo della buona fede e dichiarato irripetibili le spese di lite del gravame.

2. Avverso tale sentenza ricorre Enzo Fagiolo, con ricorso, ulteriormente illustrato con memoria, con il quale censura la qualificazione della domanda e la contraddittorietà della motivazione in punto di spese del giudizio di prime cure, rimaste a carico della parte privata.

3. L’INPS ha resistito con controricorso. CONSIDERATO CHE 4. Con il primo mezzo si devolve, inammissibilmente, vizio di motivazione in presenza di doppia decisione conforme, scontando le preclusioni derivanti dalla doppia conforme in fatto previste dapprima dall’art. 348-ter, ult. co., c.p.c. e, adesso, dall’art. 360, comma 4°, c.p.c., per come introdotto dall’art. 3, comma 27, lett. a), d.lgs. n. 149/2022.

5. E poiché la fattispecie di doppia conforme in punto di fatto ricorre non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per Numero registro generale 19941/2021 Numero sezionale 2253/2025 Numero di raccolta generale 21805/2025 Data pubblicazione 29/07/2025 rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (così Cass. n. 7724 del 2022 e successive conformi), è fin troppo evidente che ogni censura al riguardo risulta in queta sede irrimediabilmente preclusa.

6. Vale anche aggiungere, e di non secondario rilievo, che la qualificazione della domanda è attività propria del giudice del merito con apprezzamento insindacabile in sede di legittimità.

7. Del pari è infondata la seconda doglianza, con la quale si tenta di veicolare l’applicabilità dell’esonero dalle spese ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod.proc.civ. in fattispecie di omissione contributiva all’evidenza non soggetta al regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dalla detta disposizione, espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati (v., fra tantissime, Cass. n. 16676 del 2020, ed ivi ulteriori precedenti).

8. In definitiva, il ricorso è rigettato.

9. Segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell’art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto. Numero registro generale 19941/2021 Numero sezionale 2253/2025 Numero di raccolta generale 21805/2025 Data pubblicazione 29/07/2025 Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 30 aprile 2025 Il Presidente Lucia Esposito Numero registro generale 19941/2021 Numero sezionale 2253/2025 Numero di raccolta generale 21805/2025 Data pubblicazione 29/07/2025 Numero registro generale 19941/2021 Numero sezionale 2253/2025 Numero di raccolta generale 21805/2025 Data pubblicazione 29/07/2025