Italian Court corrects Cassation decree regarding state-funded legal aid fee allocation rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation corrected a material error in a previous decree regarding the allocation of litigation costs. The original order incorrectly ordered the Ministry to pay fees to a client who was admitted to state-funded legal aid, violating specific statutory rules. The court ruled that such fees must be liquidated by the lower court or the final judgment court, not the Ministry, and declared the opposing party's request for fee liquidation inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 82 d.P.R. n. 115/2002; Art. 133 d.P.R. n. 115/2002: When a party admitted to state-funded legal aid wins a civil suit against the state, their lawyer's fees are liquidated by the lower court or the court of final judgment, not by the Ministry, which cannot be ordered to pay such costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 6071/2024 proposto da: Rosario Guastalegname, rappresentato e difeso dall’Avv. Massimiliano Marano ed elettivamente domiciliato in Roma, viale Parioli 101; -ricorrente- contro Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12; -intimato - avverso il decreto n. 28836/2024della Corte Suprema di Cassazione pubblicato l’8 novembre 2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 luglio2025 dal Consigliere Dario Cavallari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione (n. 6071/2024 r.g.)contro la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 47/2024. Rosario Guastalegname si è difeso con controricorso. In seguito a proposta di definizione accelerata, non seguita da istanza di definizione in udienza, è stato emesso decreto di estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 c.p.c., con condanna del Ministero ricorrente a rifondere le spese in favore del controricorrente. Con provvedimento del Presidente coordinatore dell’area lavoro pubblico contrattualizzato è stata attivata d’ufficio la procedura di correzione dell’errore materiale presente nel decreto n. 28836/2024 e concernente la condanna del Ministero della Giustizia a rifondere le spese di lite in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato anziché in favore dello Stato ex art. 133 d.P.R. n. 115del 2002.
Il difensore del controricorrente, inoltre, ha presentato istanza di liquidazione dei compensi, rilevando che il suo assistito era stato ammesso al patrocinio a Spese dello Stato. Il lavoratore ha pure depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla lettura deldecreto che ha definito la controversia emerge che il Ministero ricorrente è stato condannato a rifondere le spese di lite in favore del controricorrente il quale, però, risultava ammesso al patrocinio a spese dello Stato. La giurisprudenza ha chiarito che, qualora la parte ammessa alpatrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un’amministrazionestatale, l’onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento che, nel caso di giudizio di cassazione, si individua nel giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, nel giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata,non potendo riferirsi a tale situazione l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna allespese della parte soccombente non ammessa alpatrocinio va disposta in favore dello Stato ( Cass., Sez. 1, n. 18162 del 26 giugno 2023;Cass., Sez. 6-2, n. 30876 del 29 novembre 2018 ).
Risulta, quindi, la sussistenza di errori materiali nella motivazione e nel dispositivo, con la conseguenza che occorre procedere, ai sensi degli artt. 287 ss. e 391 bis c.p.c., alla loro correzione. Inoltre, deve essere dichiarata l’inammissibilità dell’istanza di liquidazione delle spesepresentata dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Nessuna pronuncia sulle spese processuali è necessaria, essendo la presente procedura di natura amministrativa e senza una parte soccombente in senso proprio e in ragione dell’impulso officioso della stessa (Cass., SU, n. 29432del 14 novembre 2024;
Cass., SU, n. 9438 del 27 giugno 2002; Cass., 6-2, n. 21213 del 17 settembre 2013). P.Q.M La Corte, - dispone la correzione degli errori materiali contenuti nel decreto n. 28836/2024 del l’8 novembre 2024 della Quarta Sezione civile della Corte di cassazione, nel senso che: nella pagina 2, dal rigo 3 al rigo 5, ove è scritto “Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;”, debba leggersi ed intendersi “Rilevato che non vi è luogo alla regolazionedelle spese di lite, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ex art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento e, più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato lasentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata”; nella pagina 2, nel dispositivo, ove è scritto “Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge”, debba leggersi ed intendersi “Dichiara estinto il giudizio di Cassazione”; - dichiara inammissibile l’istanza di liquidazione dei compensi presentata dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato; -ordina l’annotazione della correzione sull’originale della menzionata sentenza a cura della Cancelleria.
Così deciso in Roma, nella camera di co