Cassation appeal dismissed due to plaintiff's withdrawal; lower court upheld employee's vacation pay claim against Trenitalia.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal against the Milan Court of Appeal's decision extinguished due to the plaintiff's formal withdrawal. The lower court had ruled in favor of the employees, ordering Trenitalia to pay specific amounts for variable vacation pay and absence allowances. Consequently, the Court of Cassation dismissed the appeal and awarded the employees the process costs incurred during the litigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380 bis, 3 comma c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: The cassation procedure is extinguished upon the plaintiff's withdrawal, and the opposing party is entitled to process costs under the principle of virtual default.
Parole chiave
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PDFBox: AULA 'A' 2868 L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ADRIANA DORONZO - Presidente - Dott. ROBERTO RIVERSO - Rel. Consigliere - Dott. FABRIZIO AMENDOLA - Consigliere - Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO - Consigliere - Dott. ELENA BOGHETICH - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24776-2023 proposto da: TRENITALIA S.P.A. - Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO TOSI; - ricorrente - contro BONACCORSO SANTO, BALSAMA' ANTONINO, rappresentati e difesi dagli avvocati VALENTINA CIVITELLI, FRANCESCA QUADRIO, ALBA CIVITELLI; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 585/2023 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 20/06/2023 R.G.N. 268/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/06/2025 dal Consigliere Dott.
ROBERTO RIVERSO. Fatti di causa Oggetto R.G.N. 24776/2023 Cron. Rep. Ud. 05/06/2025 Numero registro generale 24776/2023 Numero sezionale 2868/2025 Numero di raccolta generale 21710/2025 Data pubblicazione 28/07/2025 La Corte d'appello di Milano, con la sentenza in atti, ha rigettato l'appello proposto da Trenitalia Spa avverso la sentenza con la quale il tribunale di Milano accoglieva le domande di Santo Bonaccorso e Antonino Balsamà relative all’incidenza sulla retribuzione per ferie della parte variabile dell’indennità di utilizzazione professionale e dell’indennità di assenza dalla residenza, condannando Trenitalia a pagare rispettivamente gli importi di 16.848,28 e 18.841,34 lordi per i periodi indicati, oltre accessori di legge.
Avverso la sentenza Trenitalia Spa ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi ai quali hanno resistito con controricorso Santo Bonaccorso e Antonino Balsamà. In data 1.7.2024 la cancelleria di questa Corte di Cassazione ha notificato la proposta di definizione anticipata del giudizio ai sensi dell’art.380 bis c.p.c. a seguito della quale Trenitalia ha chiesto la decisione del ricorso in applicazione dell’art. 380bis, 3 comma c.p.c. Successivamente con atto in data 19 marzo 2025 Trenitalia ha dichiarato di rinunciare all’impugnazione e agli atti del giudizio.
Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. Motivi della decisione Deve essere pronunciata l’estinzione del processo per rinuncia, siccome attestata dal relativo atto in data 19 marzo 2025, depositato in questo giudizio, con cui la ricorrente Trenitalia Spa ha notificato atto di rinuncia all’impugnazione e agli atti del giudizio. I controricorrenti con memoria successiva, preso atto della rinuncia di Trenitalia, hanno chiesto la liquidazione delle spese che, visto l’art. 391 c.p.c., vengono liquidate nella misura Numero registro generale 24776/2023 Numero sezionale 2868/2025 Numero di raccolta generale 21710/2025 Data pubblicazione 28/07/2025 indicata in dispositivo, in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Non sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002. P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del processo e condanna Trenitalia al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 3000,00 per compensi e € 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% e agli altri oneri di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 5.06.2025 Il Presidente Dott.ssa Adriana Doronzo Numero registro generale 24776/2023 Numero sezionale 2868/2025 Numero di raccolta generale 21710/2025 Data pubblicazione 28/07/2025 Numero registro generale 24776/2023 Numero sezionale 2868/2025 Numero di raccolta generale 21710/2025 Data pubblicazione 28/07/2025