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Ordinanza — n. 21684/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows temporary teachers' claim for equal foreign posting allowance with permanent staff.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21684/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the lower court's rejection of a temporary teacher's request for equal foreign posting allowance compared to permanent staff. The appellant argued that the lower court incorrectly justified the lower pay by citing the lack of competitive exam success, which the Supreme Court found irrelevant. The court ruled that since both groups perform identical duties abroad, no objective difference exists to warrant unequal treatment, mandating equal compensation.

Regesto Legislator

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Art. 45 d.lgs. n. 165/2001; Art. 360 n. 3 c.p.c.: In public school personnel, foreign posting allowances for temporary substitute teachers must equal those for permanent teachers as both groups perform identical duties abroad without objective justification for disparity.

Parole chiave

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temporary teachers foreign posting allowance equal treatment principle public school staff Cassation review indennità di soggiorno all'estero assegni di formazione indennità di residenza

Disposizioni normative citate

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Art. 45 d.lgs. n. 165/2001
Art. 360 n. 3 c.p.c.
16 CCNIE del 24.2.00, il tutto in relazione all’art. 360 n.
Art. 58 d.p.r. n. 18/1967
RAGIONI DELLA DECISIONE il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 58 del d.p.r.
Art. 1 d.p.r. n. 215/1967
12369; in seguito, in senso conforme, Cass. 18 marzo 2021, n.
Art. 651 t.u. 297/1994
215 del 1967, art. 651 t.u. 297/1994 sostituito in seguito dall’art.
Art. 658 t.u. 297/1994
18/67 e successive modifiche; art. 658 t.u.
Art. 2 e 45 co. 5 d.lgs. n. 165/01
17501; Cass. 2 aprile 2024, n.
Direttiva 99/70/CE
165 del 2001; il secondo motivo è rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione della direttiva 99/70/CE e dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato ivi allegato, dell’art.
Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
165 del 2001; il secondo motivo è rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione della direttiva 99/70/CE e dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato ivi allegato, dell’art.
art. 118 disp. att. c.p
8684); data l’univocità dell’orientamento non resta che fare rinvio alle motivazioni delle citate pronunce, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., con cassazione della sentenza impugnata e rinvio per il nuovo esame della domanda sulla base del principio di cui sopra.

Giurisprudenza citata

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Cass. 23 giugno 2020, n. 12369
Cass. 18 marzo 2021, n. 7753
12369; in seguito, in senso conforme, Cass. 18 marzo 2021, n. 7753;
Cass. 4 maggio 2022, n. 14104
Cass. 4 maggio 2022, n. 14104; Cass.
Cass. 19 giugno 2023, n. 17501
14104; Cass. 19 giugno 2023, n. 17501; Cass.
Cass. 2 aprile 2024, n. 8684
17501; Cass. 2 aprile 2024, n. 8684); data l’univocità dell’orientamento non resta che fare rinvio alle motivazioni delle citate pronunce, anche ai sensi dell’art.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12033/2020R.G. proposto da PIERDOMENICO GIANNA, rappresentata e difesa dall’Avv. DOMENICO NASO -ricorrente- contro MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 3508/2019 depositata il 30.10.2019, NRG 4116/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2/7/2025 dal Consigliere ROBERTO BELLE'. FATTI DI CAUSA la Corte d’Appello di Roma, disattendendo il gravame avverso la sentenza del Tribunale della stessa città, ha confermato il rigetto della domanda con cui Gianna Pierdomenico, docente a tempo determinato in servizio in Albania negli aa.ss. 2013/2013 e 2013/2014, aveva chiesto, nei confronti del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (di seguito MAECI), il pagamento dell’assegno di sede in misura equiparata a quello percepito dai docenti a tempo indeterminato; la Corte territoriale ha ricostruito il regime dell’indennità di sede per i docenti a tempo determinato ed ha ritenuto che il diverso trattamento rispetto ai docenti di ruolo fosse giustificato perché le condizioni di impiego non erano completamente omologabili e, tenuto conto del carattere non retributivo dell’assegno, ha ritenuto la ragionevolezza insita nel fatto che l’erogazione era destinata a sopperire al disagio della permanenza all’estero, la quale era destinata a manifestarsi in modo diverso nei due casi, il che giustificava la differenza degli importi;

Gianna Pierdomenico ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistito da controricorso del Ministero; è in atti memoria della ricorrente. RAGIONI DELLA DECISIONE il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 58 del d.p.r. n. 18 del 1967, in combinato disposto con l’art. 1 del d.p.r. n. 215 del 1967, art. 651 t.u. 297/1994 sostituito in seguito dall’art. 26 del d. lgs. n. 62 del 1998, del d.p.r. 18/67 e successive modifiche; art. 658 t.u. n. 297/94 sostituito in seguito dall’art. 27 del d. lgs. 62/98 e successive modifiche; art. 2 e 45, co. 5,d. lgs. n. 165/01; il motivo ricostruisce l’evoluzione della disciplina del trattamento del personale docente non di ruolo in servizio all’estero e rappresenta come la riduzione dell’assegno di sede verificatasi con l’affidamento della sua regolazione alla contrattazione collettiva sia da ritenere, ove valutata rispetto a quanto previsto per i docenti a tempo indeterminato, in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001; il secondo motivo è rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione della direttiva 99/70/CE e dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato ivi allegato, dell’art. 640 del d. lgs. n. 297/1994, degli artt. 77 ss. e 106 del CCNL Comparto scuola del 29.11.2007, dell’art. 5 e 27 del d. lgs. n. 62/1998, della legge n. 10/2011, dell’art. 651 del t.u. 297/1994, s ostituito in seguito dall’art. 26 del d. lgs. 62/98, del dpr 18/67 e successive modifiche, con riferimento alla tabella prevista dall’art. 658 del d. lgs. 297/94, dell’art. 16 CCNIE del 24.2.00, il tutto in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.; con il motivo si censura la sentenza impugnata nella parte in cui essa ha ritenuto che la situazione dei docenti precari all’estero, differenziandosi da quella dei docenti di ruolo, costituirebbe ragione oggettiva idonea a giustificare la diversità di trattamento; i due motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati e vanno accolti, avendo questa S.C. ritenuto, con indirizzo poi stabilmente consolidatosi, che in tema di personale scolastico, l'assegno aggiuntivo di sede e gli altri benefici, previsti dal d.lgs. n. 297 del 1994 e dalla contrattazione collettiva per i docenti a tempo indeterminato che prestino servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero, devono essere riconosciuti nella stessa misura anche ai supplenti non residenti assunti con contratto a termine, trattandosi di integrazioni salariali attribuite per il solo svolgimento del servizio richiesto e corrisposte per il disagio del trasferimento all'estero, senza che tra le due categorie di docenti sia ravvisabile una differenza derivante dal mancato superamento, nel caso dei supplenti, del concorso pubblico per l'accesso ai ruoli della P.A.; non ricorre pertanto alcuna condizione oggettiva idonea a giustificare un trattamento economico preferenziale in favore dei docenti a tempo indeterminato, in forza della clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, così come interpretata da CGUE 20 giugno 2019, C-72/18 (Cass. 23 giugno 2020, n. 12369; in seguito, in senso conforme, Cass. 18 marzo 2021, n. 7753;

Cass. 4 maggio 2022, n. 14104; Cass. 19 giugno 2023, n. 17501; Cass. 2 aprile 2024, n. 8684); data l’univocità dell’orientamento non resta che fare rinvio alle motivazioni delle citate pronunce, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., con cassazione della sentenza impugnata e rinvio per il nuovo esame della domanda sulla base del principio di cui sopra. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassaz