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Decreto — n. 21667/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to waiver after 40-day silence on proposal for judgment definition.

Numero d'incarto Decreto — n. 21667/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a proposal for judgment definition within the statutory 40-day period. The appellant, De Agostini, challenged a lower court ruling against the National Social Security Institute but remained silent regarding the procedural proposal. The court ruled that this silence constituted a formal waiver under the Civil Procedure Code, terminating the case and ordering a mutual offset of litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, second comma, c.p.c.; Art. 391, second comma, c.p.c.: Silence by the appellant within forty days of a proposal for judgment definition constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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waiver by silence judgment definition proposal extinction of proceedings cassation appeal dismissal Civil Procedure Code mutamento di giurisprudenza revisione di una decisione mutamento delle circostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, second comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, second comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22779/2021 R.G. proposto da: DE AGOSTINI ELENA, elettivamente domiciliato in MILANO Via Carducci, 31, presso lo studio dell’avvocato PALMIERI DANIELA (PLMDNL72S68C794D) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MOSHI NYRANNE (MSHNRN47L61Z225C), ASSAEL IVAN (SSLVNI73D17F205V) -ricorrente- contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato SFERRAZZA MAURO (SFRMRA63T18F299H) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati TRIOLO VINCENZO (TRLVCN64R26F158R), STUMPO VINCENZO (STMVCN67T20H490X), PASSARELLI MARIA (PSSMRA60M64E381Q) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n.115/2021 depositata il 10/03/2021 Numero registro generale 22779/2021 Numero sezionale 687/2025 Numero di raccolta generale 21667/2025 Data pubblicazione 28/07/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno tuttavia compensate poiché l’orientamento giurisprudenziale richiamato nella proposta di definizione si è consolidato in epoca successiva al deposito del ricorso;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma, il 25/07/2025 Gabriella Marchese Numero registro generale 22779/2021 Numero sezionale 687/2025 Numero di raccolta generale 21667/2025 Data pubblicazione 28/07/2025