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Ordinanza — n. 21528/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses medical director's claim for automatic appointment after five years due to lack of available positions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21528/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation accepted the appeal by the Frosinone Health Authority against the lower court's ruling in favor of Lucio Carfagna. While the Court acknowledged the lower court correctly identified the employer's failure to evaluate the director, it held that no subjective right to an appointment exists automatically after five years. Consequently, the Court quashed the lower judgment and rejected the claim for damages because the applicant failed to prove the existence of available positions or specific selection procedures.

Regesto Legislator

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d.lgs. n. 165 del 2001; artt. 15 e 15-ter del d.lgs. n. 502 del 1992; In the absence of available positions and adherence to collective bargaining rules, the appointment of a medical director after five years is not a subjective right but a discretionary act subject to organizational and financial constraints.

Parole chiave

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medical director appointment subjective right to position five years seniority available positions requirement collective bargaining rules loss of chance damages healthcare organization law violazione dei doveri professionali

Disposizioni normative citate

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d.lgs. n. 165 del 2001
artt. 15 e 15-ter del d.lgs. n. 502 del 1992
165 del 2001, oltre che, specificamente, secondo la disciplina dettata dagli artt. 15 e 15-ter del d.lgs. n. 502 del 1992 e da l CCNL ( 2006 - 2009 e 1998 - 2001 ) dell’area della dirigenza medica.
CCNL 2006-2009 e 1998-2001 dell'area della dirigenza medica

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. L, 04/03/2025, n. 5718
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20799/2021 R.G. proposto da Azienda Unità Sanitaria Locale di Frosinone , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Rosalba Valenzano, presso il cui studio, sito in Roma, via Tibullo n. 10 , è elettivamente domiciliata -ricorrente- contro Carfagna Lucio, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Pietro Piroli e Massimo Pizzarda, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Adriana n. 15, presso lo studio dell’Avv. Claudio di Pietropaolo -controricorrente- avverso sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2736/2020 depositata il 25/01/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2025 dal Consigliere Ileana Fedele. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello proposto dalla Azienda Unità Sanitaria Locale di Frosinone e confermato la sentenza di primo grado, che aveva accolto la domanda proposta da Lucio Carfagna, dirigente medico, per ottenere, previa declaratoria di illegittimità dei contratti a termini stipulati con l’Azienda e condanna della stessa al risarcimento del danno comunitario da abusiva reiterazione ed al pagamento delle differenze retributive dovute in ragione della maggiore anzianità di servizio maturata , il riconoscimento del diritto ad un incarico professionale spettante dopo cinque anni di anzianità, con conseguente condanna al risarcimento del relativo danno, anche per perdita di chance, parametratoalla retribuzione di posizione parte variabile aziendale .

2. La Corte territoriale, in merito all’unico profilo sollevato con l’appello, relativo alla ritenuta sussistenza di un diritto del dirigente all’incarico professionale dopo cinque anni di servizio, ha ritenuto che sussistesse quanto meno un onere di valutazione del dirigente da parte dell’Azienda, che era invece rimasta completamente inerte, giustificando la lesione dell’interesse legittimo correlato alla violazione dell’obbligo di correttezza e buona fede.

3. Avverso tale pronuncia l’Azienda Unità Sanitaria Localedi Frosinone propone ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui resiste Lucio Carfagna con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione della contrattazione collettiva e del regolamento interno aziendale in ordine alla attribuzione degli incarichi dirigenziali nel settore sanitario, escludendo la configurabilità di un diritto soggettivo all’incarico, su baseautomatica , in base ai principi generali di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, oltre che, specificamente, secondo la disciplina dettata dagli artt. 15 e 15-ter del d.lgs. n. 502 del 1992 e da l CCNL ( 2006 - 2009 e 1998 - 2001 ) dell’area della dirigenza medica.

2. In via preliminare, va esaminata l’eccezione di inammissibilità del motivo, sollevata dal controricorrente, sul rilievo che la Corte territoriale ha accolto la domanda non già assumendo che il dirigente medico abbia un automatico diritto all’incarico bensì valorizzando la mancata valutazione del dirigente da parte dell’Azienda, in violazione dei criteri di buona fede e correttezza, con conseguente lesione da interesse legittimo del medico; il ricorso, pertanto, solleverebbe inammissibilmente una questione non affrontata nella sentenza impugnata e comunque prospettando violazioni della normativa incoerentirispetto alla ratio decidendi addotta. 2.1.

L’eccezione è infondata, in quanto, con l’unico motivo, l’Azienda ha inteso denunciare la violazione della disciplina e delle disposizioni che regolano il conferimento degli incarichi ai dirigenti medici, escludendo che, a monte, sia configurabile un diritto in capo all’interessato, e, dunque, contestando in radice il ragionamento posto a fondamento dell’impugnata sentenza, che ha postulato in carico all’Azienda un onere di attivazione a prescindere dalla sussistenza, in concreto, delle condizioni per procedere nel senso sollecitato dall’odierno controricorrente.

3. Nel merito, il motivo è fondato, come da numerosi precedenti in termini di questa Corte, secondo cui, in tema di dirigenza medica, il conferimento di incarico di direzione di struttura semplice, di alta professionalità, studio, ricerca, ispettivo, di verifica e controllo ai dirigenti che abbiano superato il quinquennio di anzianità con valutazione positiva da parte del collegio tecnico è condizionato all’esistenza di posti disponibili, secondo l’assetto organizzativo fissato nell’atto aziendale, alla copertura finanziaria, oltre che al superamento delle forme di selezione regolate dalla contrattazione collettiva (così, di recente, Cass.

Sez. L, 04/03/2025, n. 5718e precedenti ivi richiamati). Nella specie, non risultano allegazioni in ordine alla effettiva disponibilità di posti, rilievo che risulta dirimente rispetto alla consolidata giurisprudenza dianzi citata, né sono state sviluppate difese in merito all’esistenza di incarichi ipoteticamente attribuibili all’odierno controricorrente e rispetto ai quali allo stesso sia stato specificamente pretermesso di accedere o di aspirare, attraverso la propria espressa candidatura, quale prospettazione necessaria per fondare, ove del caso, l’eventuale risarcibilità in termini di perdita di chance.

4. Il disconoscimento del diritto esclude ogni fondamento alla pretesa risarcitoria per il fatto in sé del mancato conferimento dell’incarico e alle connesse richieste economiche.

5. Il ricorso va, dunque, accolto, la sentenza impugnata cassata e la causa, che non necessita di ulteriori accertamenti in fatto, decisa nel merito, con il rigetto dell’originaria domanda.

6. Le spese del giudizio possono essere compensate, per essersi l’orientamento accolto consolidato in epoca successiva alla proposizione del ricorso. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda e compensa tra le parti le spese dell’i