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Ordinanza — n. 21525/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to plaintiff's withdrawal; judgment extinguished without cost allocation under Art. 391 c.p.c.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21525/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished after the plaintiff voluntarily withdrew the lawsuit on June 13, 2025. Both the health authority and the provincial administration accepted the withdrawal and agreed to compensate litigation costs. Consequently, the court ruled that no costs should be assigned to either party pursuant to Article 391 of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; When a party withdraws a cassation appeal, the judgment is extinguished without the necessity of allocating costs, as the exceptional contribution under Art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 applies only to rejected appeals.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of judgment litigation costs allocation Code of Civil Procedure contributory fine exclusion rimborso dei contributi spese mediche recupero dei costi

Disposizioni normative citate

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Art. 391 c.p.c.
In conformità alle concordi richieste delle parti, ritualmente acquisite agli atti, va dichiarata l’estinzione del giudizio senza procedere alla condanna al pagamento delle spese, ai sensi dell’art. 391 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115 del 2002
Attesa la rinuncia al ricorso, non trova applicazione l ’ art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 391 c.p
In conformità alle concordi richieste delle parti, ritualmente acquisite agli atti, va dichiarata l’estinzione del giudizio senza procedere alla condanna al pagamento delle spese, ai sensi dell’art. 391 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, 05/12/2023, n. 34025
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12063/2021 R.G. proposto da Anaao Assomed VLK - Provincia Autonoma Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, Bernardi Paolo, Botteselle Silvano, Gaioni Luigi, Sansone Stefano, Volanti Claudio, rappresentatie difesi dagli A vv . ti Romano Vaccarellae Daniele Simonato, con domicilio digitale legale -ricorrenti- contro Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a dagli A vv . ti Alfredo Ludovico Ernesto Pischedda e Sonia Gasparri, con domicilio eletto in Roma, via Monte Zebio n. 32, presso lo studio dell’Avv.

Carlo Totino -controricorrente- nonchécontro Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e dife sa da gli A vv . ti Alessandra Roilo , Laura Fadanelli, Cristina Bernardi, Renate Von Guggenberg, Jutta Segna, Luca Graziani, con domicilio eletto in Roma, via Bassano del Grappa n. 24, presso lo studio dell’Avv. Michele Costa -controricorrente- nonché contro Folchini Decio Maria, Ladurner Christian -intimati- avverso la sentenza della Corte d’appello di Trento, sezione dist accata di Bolzano,n. 3/2021 depositata il 19/02/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2025 dal Consigliere Ileana Fedele. FATTO e DIRITTO 1. L a Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano , ha respinto il gravame proposto avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano n. 158 del 2019 dagli odierni ricorrenti, che domandano la cassazione della decisione emessa dalla Corte territoriale sulla base di due motivi, cui resistono con separati controricorsi l’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano e la Provincia Autonoma di Bolzano, mentre gli intimati indicati in epigrafe non hanno svolto attività difensiva.

2. Con atto sottoscritto dalle parti e dal difensore, depositato in data 13 giugno 2025,i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso . Le parti controricorrenti hanno preso atto della rinuncia e aderito a lla richiesta di compensare le spese del presente giudizio di legittimità.

3. In conformità alle concordi richieste delle parti, ritualmente acquisite agli atti, va dichiarata l’estinzione del giudizio senza procedere alla condanna al pagamento delle spese, ai sensi dell’art. 391 c.p.c.

4. Attesa la rinuncia al ricorso, non trova applicazione l ’ art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della leggen. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. Sez. 3, 05/12/2023, n. 34025). P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma