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Ordinanza — n. 21487/2025 — snciv Generato dall'IA

Court corrects Cassation Section 4's prior judgment due to material errors in article number citations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21487/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation ordered the correction of material errors in its own previous judgment regarding Alberto Granata's employment dispute with ASM Pavia. While Granata argued he should have been hired based on his superior qualifications and first-place ranking, the prior ruling incorrectly cited Article 19 instead of Article 18 of the 2008 decree. The court decided to amend the text to ensure legal accuracy, noting that no party incurred costs due to the administrative nature of the correction.

Regesto Legislator

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Art. 18, 287 ss., 391 bis c.p.c.: When a prior judgment contains material errors in statutory citations, the court must correct them to reflect the true legal basis, even if the error does not affect the substantive outcome.

Parole chiave

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material errors correction Cassation internal review statutory citation error administrative procedure costs art. 391 bis c.p.c. divieto di esercizio della professione accesso alla professione prestazioni d'invalidità professionale

Disposizioni normative citate

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Art. 18 d.l. n. 112 del 2008
112 del 2008, citato in luogo dell’art. 18 del medesimo d.l., come si evince dal testo normativo riportato a pagina 5, riconducibile esclusivamente al menzionato art.
Art. 287 ss. c.p.c.
Art. 391 bis c.p.c.
La causa è stata nuovamente chiamata all’adunanza camerale del 4 giugno 2025 ex art. 391 bis c.p.c.
art. 391 bis c.p
La causa è stata nuovamente chiamata all’adunanza camerale del 4 giugno 2025 ex art. 391 bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., SU, n. 29432 del 14 novembre 2024
Cass., SU, n. 9438 del 27 giugno 2002
29432del 14 novembre 2024; Cass., SU, n. 9438 del 27 giugno 2002; Cass., 6-2,n.
Cass., 6-2, n. 21213 del 17 settembre 2013
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso n. 2449/2020 proposto da: Granata Alberto, rappresentato e difeso dall’Avv. Luigi Pelaggi ed elettivamente domiciliato in Roma, via del Sudario 18; -ricorrente- contro A.S.M. Pavia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Mariella Magnani e dall’Avv. Giampiero Proia, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, via Pompeo Magno 23A; -controricorrente- avverso lasentenza n. 6128 del 7 marzo 2025 della Quarta Sezione civile della Corte di cassazione. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 giugno 2025 dal Consigliere Dario Cavallari;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Pavia, con sentenza n. 337/2018, ha rigettato il ricorso di Alberto Granata, proposto contro l’ASM Pavia spa, diretto a ottenere la condanna di quest’ultima a procedere alla sua assunzione sulla base della graduatoria predisposta dalla Provincia di Pavia e la condanna al risarcimento del danno. Il ricorrente ha esposto che: era iscritto negli elenchi delle categorie protette dal 3 agosto 2004; aveva svolto mansioni di operaio (generico e qualificato) come manovale; era munito di patente B; aveva la licenza media inferiore; era diplomato in Ragioneria;

ASM Pavia spa aveva avviato il 18 aprile 2016 la procedura per l’assunzione ex legge n. 68 del 1999 di un Addetto area spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio, munito di patente B e con il titolo di studio di Licenza Media, al fine di stipulare un contratto di lavoro full time a termine di sei mesi, CCNL settore unico gas acqua, nonché un ulteriore contratto di lavoro full time di dodici mesi CCNL settore Igiene Ambientale; in entrambi i casi era risultato primo in graduatoria, ma ASM aveva rifiutato l’assunzione ai sensi del suo regolamento, alla luce dei suoi precedenti penali, a suo dire non gravi e risalenti nel tempo; a suo avviso, l’obbligo di avviamento poteva essere escluso solo nei casi tassativi indicati dalla legge.

Alberto Granata ha proposto appello che la Corte d’appello di Milano, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1061/2019, ha rigettato. Alberto Granata ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi. L’ASM Pavia spa si è difesa con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. Con sentenza n. 6128 del 7 marzo 2025, la Quarta Sezione civile della Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. La causa è stata nuovamente chiamata all’adunanza camerale del 4 giugno 2025 ex art. 391 bis c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalla lettura della sentenza n. 6128 del 7 marzo 2025 di questa Sezione della Corte di cassazione emerge la presenza di un erroneo riferimento, nelle pagine 5, 6, 7 e 12 della decisione, all’art. 19 del d.l. n. 112 del 2008, citato in luogo dell’art. 18 del medesimo d.l., come si evince dal testo normativo riportato a pagina 5, riconducibile esclusivamente al menzionato art.

18. In particolare, tale riferimento inesatto si trova nella pagina 5, rigo 14 e rigo 27, nella pagina 7, rigo 7 e rigo 11, e nella pagina 12, rigo 22 e rigo 25. In questi casi, il numero 19 deve essere sostituito con il numero 18. Inoltre, nella pagina 6, ultimo rigo, vi è l’inciso “(art. 19, comma 1)”, che costituisce un chiaro refuso da cancellare, non avendo alcuna relazione con la normativa appena prima trascritta. Risulta, quindi, la sussistenza d i error i material i , con la conseguenza che occorre procedere, ai sensi degli artt. 287 ss. e 391 bis c.p.c. , alla loro correzione.

Nessuna pronuncia sulle spese processuali è necessaria , essendo la presente procedura di natura amministrativa e senza una parte soccombente in senso proprioe in ragione dell’impulso officioso della stessa ( Cass., SU , n. 29432del 14 novembre 2024; Cass., SU, n. 9438 del 27 giugno 2002; Cass., 6-2,n. 21213 del 17 settembre 2013). P.Q.M La Corte, -dispone la correzione degli errori material i contenut i nell a sentenza n. 6128 del 7 marzo 2025 della Quarta Sezione civile della Corte di cassazione nel senso che: nella pagina 5, rigo 14 e rigo 27, nella pagina 7, rigo 7 e rigo 11, e nella pagina 12, rigo 22 e rigo 25, di tale sentenza, ove è scritto “19”, debba leggersi ed intendersi “18”; nella pagina 6, ultimo rigo, di tale sentenza, ove è scritto “contratti collettivi» (art. 19, comma 1).”, debba leggersi ed intendersi “contratti collettivi».”; -ordina l’annotazione della correzione sull ’ originale della menzionata sentenza a cura della Cancelleria.

Così deciso in Roma, nella camera di consig