Cassation appeal dismissed due to withdrawal by Trenitalia; worker's claim for holiday pay nullity rejected.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Trenitalia S.p.A. extinguished following the company's unilateral withdrawal of the appeal. The underlying dispute involved a railway worker challenging the nullity of specific clauses limiting holiday pay calculations under collective agreements. The court ruled that withdrawal automatically terminates the proceedings and imposes costs on the withdrawing party regardless of the opposing party's stance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: The withdrawal of a cassation appeal by the appellant extinguishes the proceedings ex officio, and the appellant bears the costs of the judgment of extinction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 24108 -2023 proposto da: TRENITALIA S.P.A. - Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO TOSI; -ricorrente - contro AVAGLIANO GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTO CARAPELLE; -controricorrente - avverso la sentenza n. 645/2023 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 09/06/2023 R.G.N. 291/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/06/2025 dal Consigliere Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO. Oggetto Retribuzione feriale R.G.N.24108/2023 Cron. Rep. Ud.05/06/2025 RILEVATO che:
1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Milano rigettava l’appello contro la sentenza del Tribunale della medesima sede n. 2043/2022, che, in accoglimento del ricorso proposto dal lavoratore, attuale controricorrente (assunto dal 2.1.1987 con le mansioni di macchinista e con inquadramento nel livello B1 del CCNL), aveva dichiarato la nullità dell’art. 31 punto 5 dei contratti aziendali 2012 e 2016 del Gruppo Ferrovie dello Stato, nella parte in cui limitava l’indennità di utilizzazione professionale giornaliera, da corrispondere nelle giornate di ferie, all’importo fisso di € 12,80, nonché l’inapplicabilità dell’art. 77, punto 2.4, dei CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 20.7.2012 e del 16.12.2016, nella parte in cui quest’ultimo escludeva l’indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie e per l’effetto aveva condannato la società datrice di lavoro a corrispondere all’istante le differenze retributive maturate dal mese di gennaio 2013 sino al 31.12.2021, pari alla somma lorda indicata, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
2. Avverso tale decisione Trenitalia s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a otto motivi.
3. L’intimato ha resistito con controricorso.
4. Il Consigliere delegato ex art. 380 bis c.p.c. novellato, con atto depositato il 14.6.2024, ha proposto la definizione del ricorso per cassazione nel senso della sua manifesta infondatezza.
5. Con atto depositato telematicamente il 15.7.2024, il difensore della ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso.
6. Il controricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO che:
1. a seguito della fissazione dell'adunanza camerale la società ricorrente ha depositato e notificato in data 21.3.2025 (al difensore del controricorrente)atto di rinuncia al ricorso ex art.390 c.p.c.; atto che nella specie si appalesa regolare, essendo univocamente abdicativo e sottoscritto dall’indicato institore della ricorrente e dal difensore di quest’ultima;
2. il controricorrente non ha inteso aderire a tale rinuncia;
3. deve essere dichiarata l'estinzione del processo ex art. 391 c.p.c., perché la rinuncia al ricorso per cassazione produce effetti processuali anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (cfr. fra le tante Cass. n. 11033/2019, Cass. n. 9611/2016, Cass. n. 3971/2015);
4. ex art. 391 c.p.c., in mancanza di accordo delle parti sul punto, le spese di questo giudizio di legittimità vanno poste a carico della rinunziante, nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, considerato che analogo contenziosi pendente dinanzi a questa Corte ha visto la rinunciante soccombente, con distrazione in favore del difensore del controricorrente, dichiaratosi anticipatario;
5. non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perché la norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell'impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale,lato sensu sanzionatoria , non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica. P.Q.M La Corte dichiara estinto il processo. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 1.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, e distrae in favore del difensore del controricorrente. Così deciso in Romanel