Cassation appeal dismissed due to client's unilateral withdrawal, extinguishing the process under Article 391 of the Code of Civil Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the appellant's unilateral withdrawal of the case. Although the lower court had ruled in favor of the employee regarding holiday pay calculations, the appellant voluntarily abandoned the litigation before the final decision. Consequently, the process terminated without a substantive ruling on the merits, and the appellant was ordered to bear the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, Art. 391 c.p.c.: A unilateral withdrawal by the appellant extinguishes the cassation process regardless of the respondent's acceptance, as it deprives the court of the interest to examine the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 16593-2023 proposto da: TRENITALIA S.P.A. - Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO TOSI; -ricorrente - contro SALVATO GENNARO, rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTO CARAPELLE; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1120/2022 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 13/02/2023 R.G.N. 846/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/06/2025 dal Consigliere Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO. Oggetto Retribuzione feriale R.G.N.16593/2023 Cron. Rep. Ud.05/06/2025 RILEVATO che:
1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Milano rigettava l’appello proposto da Trenitalia s.p.a. contro la sentenza del Tribunale della medesima sede n. 173/2022 che, in accoglimento del ricorso proposto dal lavoratore, attuale controricorrente, macchinista alle dipendenze di detta società sino al 31.12.2020, aveva dichiarato la nullità dell’art. 31 punto 5 dei contratti aziendali 2012 e 2016 del Gruppo FFSS nella parte in cui gli stessi limitavano l’indennità di utilizzazione professionale (IUP) giornaliera, da corrispondere nelle giornate di ferie, al solo importo di € 12,80, e l’inapplicabilità dell’art. 77 punto 2.4. del CCNL Mobilità nella parte in cui escludeva l’indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione del periodo di ferie; aveva accertato che ogni giornata di ferie doveva essere pagata con l’inclusione della parte variabile della indennità di utilizzazione (condotta e chilometrica) nonché dell’indennità di assenza dalla residenza, calcolate sulla media dei compensi percepiti, a tali titoli, nei 12 mesi precedenti la fruizione delle ferie, detratto l’importo fisso giornaliero di € 12,80, già riconosciuto a titolo di indennità di utilizzazione; aveva conseguentemente condannato Trenitalia al pagamento della somma indicata, oltre accessori, per il periodo ed i titoli specificati.
2. Avverso tale decisione Trenitalia s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a ottomotivi.
3. L’intimato ha resistito con controricorso.
4. Il Consigliere delegato ex art. 380 bis c.p.c. novellato, con atto depositato il 6.6.2024, ha proposto la definizione del ricorso per cassazione nel senso della sua manifesta infondatezza.
5. Con atto depositato telematicamente il 15.7.2024, il difensore della ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso.
6. Il controricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO che:
1. a seguito della fissazione dell'adunanza camerale la società ricorrente ha depositato e notificato in data 21.3.2025 (al difensore del controricorrente)atto di rinuncia al ricorso ex art.390 c.p.c.; atto che nella specie si appalesa regolare, essendo univocamente abdicativo e sottoscritto dall’indicato institore della ricorrente e dal difensore di quest’ultima;
2. il controricorrente non ha inteso aderire a tale rinuncia;
3. deve essere dichiarata l'estinzione del processo ex art. 391 c.p.c., perché la rinuncia al ricorso per cassazione produce effetti processuali anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (cfr. fra le tante Cass. n. 11033/2019, Cass. n. 9611/2016, Cass. n. 3971/2015);
4. ex art. 391 c.p.c., in mancanza di accordo delle parti sul punto, le spese di questo giudizio di legittimità vanno poste a carico della rinunziante, nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore del difensore del controricorrente, dichiaratosi anticipatario;
5. non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perché la norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell'impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale,lato sensu sanzionatoria , non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica. P.Q.M La Corte dichiara estinto il processo. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 1.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, e distrae in favore del difensore del controricorrente. Così deciso in Romanell’a