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Ordinanza — n. 21419/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; appellant ordered to pay costs and additional unified contribution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21419/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation declared the proceedings extinguished after the appellant, Trenitalia S.p.A., formally withdrew its cassation appeal. Although the appellee, Nicola Mezzina, did not adhere to the withdrawal, the court ruled that the procedural act of withdrawal by the appellant was sufficient to terminate the case. Consequently, the appellant was condemned to pay the litigation costs and the additional unified contribution typically reserved for rejected appeals.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: The withdrawal of a cassation appeal by the appellant extinguishes the proceedings regardless of the appellee's non-adhesion, while the additional unified contribution under Art. 13 DPR 115/2002 applies only to rejected appeals and not to withdrawals.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings additional unified contribution cassation costs non-adherence to withdrawal rigetto definitivo dell'opposizione diritto di ottenere una decisione motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
successivamente la parte ricorrente ha depositato “rinuncia agli atti ex art. 390 c.p.c.”, alla quale il controricorrente non ha aderito; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; CONSIDERATO CHE 1.
Art. 391 c.p.c.
deve essere pronunciata l’estinzione del processo a mente dell’art. 391 c.p.c.;
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.
art. 380-bis c.p
la Consigliera delegata ha proposto la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., rilevando l’infondatezza dei motivi di impugnazione;
art. 390 c.p
successivamente la parte ricorrente ha depositato “rinuncia agli atti ex art. 390 c.p.c.”, alla quale il controricorrente non ha aderito; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; CONSIDERATO CHE 1.
art. 391 c.p
deve essere pronunciata l’estinzione del processo a mente dell’art. 391 c.p.c.;

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 23175 del 2015
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Testo completo

PDFBox: AULA 'A' 2873 L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ADRIANA DORONZO - Presidente - Dott. ROBERTO RIVERSO - Consigliere - Dott. FABRIZIO AMENDOLA - Rel. Consigliere - Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO - Consigliere - Dott. ELENA BOGHETICH - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24714-2023 proposto da: TRENITALIA S.P.A. - Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO TOSI; - ricorrente - contro MEZZINA NICOLA, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELA MANINI, GIANLUCA BRASCHI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 807/2023 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 09/10/2023 R.G.N. 479/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/06/2025 dal Consigliere Dott.

FABRIZIO AMENDOLA. Oggetto Rinuncia R.G.N. 24714/2023 Cron. Rep. Ud. 05/06/2025 Numero registro generale 24714/2023 Numero sezionale 2873/2025 Numero di raccolta generale 21419/2025 Data pubblicazione 25/07/2025 RILEVATO CHE 1. la Corte di Appello di Milano, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda del lavoratore in epigrafe, dipendente di Trenitalia Spa;

2. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società; ha resistito con controricorso l’intimato;

3. la Consigliera delegata ha proposto la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., rilevando l’infondatezza dei motivi di impugnazione;

4. la società ricorrente ha depositato nei termini istanza per chiedere la decisione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; è stato, quindi, instaurato il procedimento in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.;

5. successivamente la parte ricorrente ha depositato “rinuncia agli atti ex art. 390 c.p.c.”, alla quale il controricorrente non ha aderito; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; CONSIDERATO CHE 1. in ragione dell’atto di rinuncia al ricorso formulato ai sensi dell’art. 390 c.p.c. deve essere pronunciata l’estinzione del processo a mente dell’art. 391 c.p.c.;

2. in mancanza di adesione alla rinuncia del controricorrente, ex art. 391, commi 2 e 4, c.p.c., il Collegio ritiene che occorra provvedere alla condanna alle spese del giudizio di legittimità della parte ricorrente che vi ha dato causa, liquidate come da Numero registro generale 24714/2023 Numero sezionale 2873/2025 Numero di raccolta generale 21419/2025 Data pubblicazione 25/07/2025 dispositivo, con attribuzione agli avvocati Manini e Braschi che si sono dichiarati antistatari;

3. in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 23175 del 2015).

P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del processo; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 2.000,00, oltre euro 200 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali nella misura del 15%, da distrarsi. Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 5 giugno 2025. La Presidente Dott.ssa Adriana Doronzo Numero registro generale 24714/2023 Numero sezionale 2873/2025 Numero di raccolta generale 21419/2025 Data pubblicazione 25/07/2025 Numero registro generale 24714/2023 Numero sezionale 2873/2025 Numero di raccolta generale 21419/2025 Data pubblicazione 25/07/2025