Italian Supreme Court dismisses appeal regarding procedural decays in witness oath proceedings under Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected the appeal filed by domestic workers against a Rome Court of Appeal decision that dismissed their request for a decisive witness oath. The workers argued that the lower court erred in declaring them time-barred for failing to serve the oath order and in refusing a new request for the oath. The court held that the lower court correctly applied procedural rules, noting that the parties failed to appear at the scheduled hearing and did not justify their absence or request the revocation of the resulting time-bar.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 233, 437, 356 c.p.c.; The parties may request a decisive witness oath at any stage, but failure to appear at the fixed hearing without justification results in a time-bar, which cannot be cured by subsequent requests.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22011-2024 proposto da: MARIANO CORNELIO CASAPAO, MANALO MILA MANALO, rappresentati e difesi dagli avvocati EMANUELE MONTEMARANO, PAOLA FIORINDO; -ricorrenti - contro FERRAIOLO GIORGIA, TURBINI MASSIMO; -intimati - avverso la sentenza n. 2552/2024 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/07/2024 R.G.N. 2726/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/06/2025 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH. RILEVATO CHE 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma, in parziale difformità de provvedimento del giudice di Oggetto MEZZI DI PROVAR.G.N.22011/2024 Cron. Rep. Ud.05/06/2025 prime cure, ha accolto la domanda di Cornelio Casapao Mariano e di Mina Manalo Manalo di riconoscimento, nei confronti di Massimo Turbini e di Giorgia Ferraiolo, della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per lo svolgimento dei servizi domestici, nel periodo 1.7-30.9.2020, con conseguente condanna al pagamento di euro 424,89 per ciascun dipendente.
2. Per la cassazione della sentenza propongono ricorso i lavoratori con due motivi, illustrati da memoria. Le controparti sono rimaste intimate.
3. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 292 e 152 c.p.c. avendo, la Corte territoriale, erroneamente dichiarato la decadenza delle parti (all’udienza del 12.6.2024) in conseguenza della mancata notifica dell’ordinanza di ammissione del giuramento decisorio nel termine fissato dai giudici di merito: invero, la mancata notifica dell’ordinanza ammissiva del giuramento decisorio non determinava la decadenza del deferente dalla facoltà di farlo assumere, dovendosi considerare i termini di cui all’art. 237 c.p.c. (rectius 437 c.p.c.) solamente ordinatori in difetto di un’espressa disposizione che li dichiari perentori, facoltà che – nel caso di specie –la Corte territoriale non poteva esercitare in quanto in tale materia non è espressamente consentito.
2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 233 e 345 c.p.c. avendo, la Corte territoriale, erroneamente escluso di ammettere il giuramento decisorio nuovamenterichiesto all’udienza del 26.6.2024.
3. Il ricorso non è fondato.
4. In disparte i pur decisivi profili di difetto di specificità, mancando del tutto la trascrizione dei provvedimenti adottati dalla Corte di appello, dei verbali di udienza (3 aprile, 12 e 26 giugno 2024), dei capitoli del giuramento decisorio, della reiterata richiesta di ammissione del giuramento di cui si lamenta l'erronea adozione, va sottolineato che in base al combinato disposto degli artt. 233, 437, secondo e terzo comma, e 356, primo comma, c.p.c. la parte può deferire, in ogni momento, il giuramento decisorio, anche in grado di appello.
5. Qualora il collegio, in sede di appello, ammetta la nuova prova (in specie, il giuramento decisorio), pronuncia ordinanza fissando (entro il termine ordinatorio di venti giorni) l’udienza nella quale la prova deve essere assunta. Il giudice, come espressamente previsto dall’art. 356, primo comma, c.p.c., provvede a norma degli artt. 191 e ss. c.p.c. (ossia in base alle disposizioni contenute nella Sezione III, dedicata all’istruzione probatoria); in particolare, in detta Sezione l’art. 208 c.p.c. prevede la decadenza dall’assunzione ove la parte su istanza della quale deve iniziare la prova non si presenti (salvo che la controparte non richieda l’assunzione) e prevede, inoltre, la possibilità di richiedere la revoca dell’ordinanza di decadenza, provvedimento che può essere adottato dal giudice “quando riconosce che la mancata comparizione è stata cagionata da causa non imputabile alla stessa parte”.
6. Il combinato disposto di tali norme rende, dunque, chiara la volontà legislativa di attuare il principio di celerità del giudizio, obiettivo che non può essere frustato dalla inerzia delle parti, pur nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, garantiti, nel caso di specie, dalla possibilità di deferire il giuramento decisorio anche in grado di appello.
7. Ebbene, nel caso di specie, la Corte territoriale ha correttamente applicato le regole processuali: invero, come indicato nella sentenza impugnata, i lavoratori hanno deferito – in sede di appello –il giuramento decisorio e la Corte territoriale (all’udienza del 3.4.2024) ha fissato, con ordinanza letta in udienza (dunque, non suscettibile di comunicazione alle parti, le quali –se allontanatesi - avevano l’onere di leggere il verbale di udienza),la data del 12.6.2024 per l’assunzione; alla suddetta udienza di giugno 2024, tuttavia, nessuno è comparso; alla successiva udienza del 26.6.2024 non risulta che la parte interessata abbia chiesto la revoca dell’ordinanza di decadenza né che abbia giustificato la mancata comparizione alla precedente udienza.
Il provvedimento di decadenza è stato, pertanto, correttamente adottato dalla Corte territoriale in considerazione non solo della mancata comparizione della parte interessata all’udienza fissata per espletare la prova ma, altresì, per la mancata esplicitazione di eventuali impedimenti che avevano determinato l’assenza all’udienza fissata per l’incombente.
8. In conclusione, il ricorso va rigettato; nulla sulle spese in assenza della costituzione delle controparti.
9. Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma d