Italian court allows appeal against civil litigation costs award when only part of a claim is granted.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the appeal against a lower court's order for the partially successful party to pay litigation costs. The worker had won part of a disciplinary sanction appeal but lost the remainder, yet the appellate court incorrectly ordered him to pay two-thirds of the costs. The Supreme Court ruled that partial success in a single multi-headed claim precludes the condensation of costs against the winner, mandating instead a total or partial compensation between parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 91, 92 c.p.c.; Art. 111 Cost.: In cases of partial acceptance of a single claim with multiple heads, the court must compensate litigation costs between parties rather than condoning the costs against the partially successful party.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 24036-2020 proposto da: ROCCHITTA MASSIMO FRANCESCO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE CURRELI; -ricorrente - contro AGENZIA LAORE SARDEGNA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati MARIA SANTORU, ELISABETTA CORONA; -controricorrente - avverso la sentenza n. 196/2019 della CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZ. DIST. di SASSARI, depositata il 10/01/2020 R.G.N. 51/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/06/2025 dal Consigliere Dott.
ELENA BOGHETICH. Oggetto SPESE DI LITE R.G.N.24036/2020 Cron. Rep. Ud.05/06/2025 FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, in riforma del provvedimento del Tribunale della medesima sede e in parziale accoglimento dell’appello dell’Agenzia Laore Sardegna, ha respinto la domanda di Massimo Rocchitta di annullamento della sanzione disciplinare conservativa del rimprovero scritto (comminata il 10.11.2014) mentre ha in parte accolto la domanda (subordinata) di annullamento di una seconda sanzione disciplinare di sospensione dal servizio e dalla retribuzione per dieci giorni (comminata il 5.12.2014) rideterminandone (in quanto sproporzionata) in 3 giorni l’operatività.
I giudici del merito, in considerazione del parziale accoglimento dell’appello dell’Agenzia, hanno compensato, fra le parti, per 1/3 le spese dei due gradi di giudizio, condannando il lavoratore alla rifusione dei restanti 2/3.
2. Per la cassazione della sentenza propone ricorso il lavoratore con tre motivi. La società resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
3. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con tutti i motivi si deduce violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. nonché 111 Cost. avendo, la Corte territoriale, erroneamente condannato la parte parzialmente vittoriosa al pagamento delle spese di lite, né ricorrevano i presupposti per la compensazione delle spese; né avendo fornito, i giudici del merito, congrua motivazione in ordine al riparto delle spese di lite.
2. Il ricorso è fondato.
3. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (sentenza n. 32061/2022): la corretta applicazione delle regole processuali consente, dunque, in caso (come il presente) di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi, di compensare tra le parti le spese di lite, dovendosi riconoscere la ricorrenza del requisito della reciproca soccombenza, ma non permette la condanna della parte (seppur parzialmente) vittoriosa.
Più recentemente, è stato, inoltre, ribadito che in caso di accoglimento parziale della domanda articolata in più capi il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spesedella controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa (Cass. n. 13212/2023).
4. La Corte di appello, nella misura in cui ha condannato il lavoratore al pagamento di una parte delle spese di lite, non si è conformata ai principi innanzi richiamati.
5. Il ricorso va, pertanto, accolto, la sentenza impugnata va cassata e questa Corte, decidendo nel merito, dichiara che il lavoratore non è tenuto a rimborsare le spese di lite all’Agenzia Laore Sardegna con riguardo ai gradi di merito, dovendosi ritenere integralmente compensate tra le suddette parti le spese, proprio in ragione del parziale accoglimento della domanda; le spese di lite di questo giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
6. Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara non tenuto Massimo Rocchitta al rimborso delle spese di lite a favore di Laore Sardegna con riguardo ai gradi di merito; con riguardo al presente giudizio di legittimità, condanna il controricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.000,00 per compensi professionali e in euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al