Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21319/2025 — snciv Generato dall'IA

Supreme Court allows worker's appeal in bankruptcy, ruling they can claim unpaid TFR unless a credit transfer to the fund is proven.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21319/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation allowed Giuseppe Sanfilippo's appeal against the Siracusa bankruptcy court's rejection of his claim for unpaid end-of-service pay (TFR). The lower court had dismissed the claim because the worker acted in his own right rather than as a subrogated party, citing a 'contribution' to a private pension fund. The Court reversed this, establishing that workers generally retain the right to claim such funds in bankruptcy unless evidence proves a specific credit transfer to the fund occurred.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 8 comma 1 D.Lgs. 252/2005; Art. 1268 c.c.; In bankruptcy proceedings, the worker is generally entitled to claim unpaid complementary pension contributions unless the factual record proves a specific assignment of the credit to the pension fund.

Parole chiave

Generato dall'IA
bankruptcy opposition end of service pay complementary pension fund subrogation rights legitimacy active credit assignment Cassazione ordinanza disoccupazione imputabile a colpa dell'assicurato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 8 comma 1 D.Lgs. n. 252 del 2005
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del D.lgs.
Art. 1268 c.c.
252 del 2005, al “conferimento” del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari, lascia aperta la possibilità che le parti, nell’esplicazione dell’autonomia negoziale loro riconosciuta dall’ordinamento, pongano in essere non già una delegazione di pagamento (art. 1268 cod.
Art. 1260 c.c.
civ.) bensì una cessione di credito futuro (art. 1260 cod.
Art. 93 legge fall.
Art. 360 co. 1 n.3 c.p.c.
75, 81 e 100 c.p.c., in relazione all’art. 360 co. 1 n.3 c.p.c., per avere il Tribunale erroneamente interpretato come “cessione” il concetto di “conferimento” di cui al comma 7 dell’art.
art. 2697 c.c
Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art.
art. 1269 c.c
1269 e 1270 c.c., per non avere il Tribunale ritenuto che il meccanismo di adesione a fondi di previdenza complementare configuri la fattispecie della delegazione di pagamento di cui all’art. 1269 c.c.
art. 1268 cod. civ
252 del 2005, al “conferimento” del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari, lascia aperta la possibilità che le parti, nell’esplicazione dell’autonomia negoziale loro riconosciuta dall’ordinamento, pongano in essere non già una delegazione di pagamento (art. 1268 cod.
art. 1260 cod. civ
civ.) bensì una cessione di credito futuro (art. 1260 cod. civ.).

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 18477/2023
Cass. n. 18477/2023, nonché Cass.
Cass. n. 16166/2023
18477/2023, nonché Cass. n. 16166/2023; n.
Cass. n. 16279/2023
Cass. n. 6047/2024
Cass. n. 6048/2024
Cass. n. 7189/2024
Cass. n. 7193/2024
Cass. n. 11198/2024
Cass. n. 28995/2024
11198/2024, queste ultime concernenti fattispecie sovrapponibili a quella in esame; cui adde, più di recente, Cass. n. 28995/2024; n.
Cass. n. 28991/2024
Cass. n. 2884/2024
Cass. n. 28980/2024
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 7346-2021 proposto da: SANFILIPPO GIUSEPPE, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANCARLO TRIGILIO; -ricorrente - contro FALLIMENTO SIM S.P.A.; -intimato - avverso il decreto n. cronologico 32/2021 del TRIBUNALE di SIRACUSA, del 26/01/2021 R.G.N. 4836/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/02/2025 dal Consigliere Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO. Oggetto Fallimento Opposizione stato passivo R.G.N.7346/2021 Cron. Rep. Ud.26/02/2025 FATTI DI CAUSA 1. Il Tribunale di Siracusa, in composizione collegiale, con il decreto in epigrafe indicato ha respinto l’opposizione proposta dall’attuale ricorrente per cassazione avverso il decreto emesso dal giudice delegato ai fallimenti dello stesso Ufficio con ilquale era stato dichiarato esecutivo lo stato passivo del fallimento SIM s.p.a., in relazione al parziale rigetto dell’istanza di insinuazione al passivo del credito dallo stesso vantato.

2. Il Giudice delegato aveva escluso il credito vantato dal lavoratore per il trattamento di fine rapporto, relativamente alle somme conferite al fondo di previdenza complementare trattenute dal datore di lavoro e da questi non versate, ritenendo il lavoratore privo della legittimazione attiva.

3. Il Tribunale, in composizione collegiale, nel respingere l’opposizione ha sottolineato che legittimato a chiedere le quote di TFR annualmente maturate e non versate dal datore di lavoro era esclusivamente il Fondo di previdenza (vertendosi in una ipotesi di cessione del relativo diritto al Fondo) e che il lavoratore poteva agire in via surrogatoria ma, nel caso in esame, per il principio di immutabilità della domanda e per la natura impugnatoria del giudizio di opposizione allo stato passivo (che impediva ogni modifica dell’originaria istanza) tale possibilità non era praticabile avendo il lavoratore agito iure proprio.

4. Avverso tale decreto il lavoratore soccombente ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. Il fallimento SIM s.p.a. non ha svolto attività difensiva.

5. Il ricorrente ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del D.lgs. n. 252 del 2005 nonché degli artt. 75, 81 e 100 c.p.c., in relazione all’art. 360 co. 1 n.3 c.p.c., per avere il Tribunale erroneamente interpretato come “cessione” il concetto di “conferimento” di cui al comma 7 dell’art. 8 del Decreto legislativo n. 252/2005, escludendo la legittimazione attiva del ricorrente in violazione degli artt. 75, 81 e 100 c.p.c.

2. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 co. 1 n.3 c.p.c., per non avere ritenuto il Tribunale che l’onere della specifica indicazione del modulo negoziale (se delegazione o cessione) è a carico del curatore e che, in caso di mancata prova da parte del curatore, l’espressione “conferimento” dell’art. 8 del Decreto legislativo n. 252/2005 dovesse essere interpretata come delegazione e non come cessione.

3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione degli artt. 1269 e 1270 c.c., per non avere il Tribunale ritenuto che il meccanismo di adesione a fondi di previdenza complementare configuri la fattispecie della delegazione di pagamento di cui all’art. 1269 c.c. e che, ai sensi dell’art. 1270 co. 1 c.c., il delegante potesse revocare la delegazione sino a quando il delegato non avesse assunto l’obbligazione in confronto del delegatario e non avesse eseguito il pagamento.

4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 comma 3 del D.lgs. n. 80/1992 c.c., in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., per avere il Tribunale interpretato e considerato il Fondo complementare privato come soggetto legittimato alla surrogatoria di diritto al lavoratore per l’equivalente dei contributi omessi, versati a norma del comma 2 e non il Fondo di Garanzia INPS.

5. Con il quinto motivo si obietta la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4, 12 e 13 del D.lgs. n. 252/2005, per avere il Tribunale ritenuto che la natura del TFR potesse mutare a seconda che il lavoratore scegliesse espressamente di versarlo all’INPS o ad un fondo privato o rimanesse inerte.

6. I motivi, riassunti come sopra dalla parte ricorrente, in quanto connessi, vanno esaminati congiuntamente e meritano accoglimento, richiamandosi le argomentazioni esposte nei precedenti di questa Corte (v. Cass. n. 18477/2023, nonché Cass. n. 16166/2023; n. 16279/2023; n. 6047/2024; n. 6048/2024; n. 7189/2024; n. 7193/2024, n. 11198/2024, queste ultime concernenti fattispecie sovrapponibili a quella in esame; cui adde, più di recente, Cass. n. 28995/2024; n. 28991/2024; n. 28984/2024; n. 28992/2024; n. 28980/2024).

7. In dette decisioni è stato affermato il seguente principio di diritto: “In tema di previdenza complementare, il generico riferimento, contenuto nell’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 252 del 2005, al “conferimento” del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari, lascia aperta la possibilità che le parti, nell’esplicazione dell’autonomia negoziale loro riconosciuta dall’ordinamento, pongano in essere non già una delegazione di pagamento (art. 1268 cod. civ.) bensì una cessione di credito futuro (art. 1260 cod. civ.). In caso di fallimento del datore di lavoro, la legittimazione ad insinuarsi al passivo per le quote di TFR maturate e accantonate ma non versate al Fondo di previdenza complementare spetta, di regola, al lavoratore, stante lo scioglimento del rapporto di mandato in cui si estrinseca la delegazione di pagamento al datore di lavoro, salvo che dall’istruttoria emerga che vi sia stata una cessione del credito in favore del Fondo predetto, cui in quel caso spetta la legittimazione attiva ai sensi dell’art. 93 legge fall.”.

8. Il decreto impugnato –che non si è attenuto al suddetto principio –va, quindi, cassato con rinvio al Tribunale di Siracusa, in diversa composizione, affinché proceda all’accertamento della natura negoziale del conferimento del lavoratore, allo scopo di verificare se si tratti di cessione o di mera delegazione, e decida la causa attenendosi a quanto statuito in sede di legittimità. Il giudice di rinvio provvederà inoltre alla regolazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Siracusa, in diversa composizione, cui