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Ordinanza — n. 21276/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to double conformity of first and second instance judgments on facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21276/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared Vincenzo Napolitano's appeal against the Second Instance judgment inadmissible. The appellant argued that he was not liable for reporting income changes beyond the first year, but the Court found the lower courts' factual findings identical. Since the second-instance decision was fully consistent with the first-instance ruling on the same facts, the appeal was barred by the principle of double conformity.

Regesto Legislator

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Art. 348-ter, ult. co., c.p.c.; Art. 360, comma 4°, c.p.c.: An appeal is inadmissible when the second-instance judgment is fully consistent with the first-instance judgment regarding the same factual findings, rendering any merit-based criticism precluded.

Parole chiave

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double conformity inadmissible appeal preclusion principle social security benefits income reporting duty rendita per genitori rendita per vedovo assegni familiari

Disposizioni normative citate

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Art. 348-ter, ult. co., c.p.c.
Invero, l’apprezzamento di merito non è suscettibile di essere incrinato in presenza di doppia decisione di merito conforme scontando le preclusioni derivanti dalla doppia conforme in fatto previste dapprima dall’art. 348-ter, ult. co., c.p.c. e, adesso, dall’art.
Art. 360, comma 4°, c.p.c.
e, adesso, dall’art. 360, comma 4°, c.p.c., per come introdotto dall’art.
Art. 3, comma 27, lett. a), d.lgs. n. 149/2022
360, comma 4°, c.p.c., per come introdotto dall’art. 3, comma 27, lett. a), d.lgs. n. 149/2022.
Art. 13, secondo comma, L. n. 142/1991
Il ricorrente, dolendosi di violazione dell'art. 13, secondo comma, L.
Art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Il ricorrente, dolendosi di violazione dell'art. 13, secondo comma, L.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 7724 del 2022
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Testo completo

PDFBox: AULA 'B' 2255 L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LUCIA ESPOSITO - Presidente - Dott. ROSSANA MANCINO -Rel. Consigliere- Dott. ALESSANDRO GNANI - Consigliere- Dott. LUCA SOLAINI - Consigliere - Dott. ANGELO CERULO - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31281-2021 proposto da: NAPOLITANO VINCENZO, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO LAURETTA; - ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO TRIOLO, MAURO SFERRAZZA, MARIA PASSARELLI, VINCENZO STUMPO; - controricorrente – avverso la sentenza n. 2265/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/06/2021 R.G.N. 1560/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/04/2025 dal Consigliere Dott.

ROSSANA MANCINO. Oggetto R.G.N.31281/2021 Cron. Rep. Ud. 30/04/2025 Numero registro generale 31281/2021 Numero sezionale 2255/2025 Numero di raccolta generale 21276/2025 Data pubblicazione 25/07/2025 Rilevato che 1. La Corte d’appello di Napoli, confermando la decisione di primo cure, ha riconosciuto il diritto dell'INPS al recupero dell’assegno per il nucleo familiare corrisposto sulla pensione VO goduta dal pensionato attuale ricorrente (per il nipote incluso nel nucleo), e revocato dal 2009 al 2014, anche oltre il termine annuale di cui all'art. 13 L.n. 412/1991, difettando un dato reddituale certo, per non avere il pensionato comunicato, fin dal 2009, le variazioni intervenute (la percezione di redditi da parte del genitore del nipote), dando così luogo ad un comportamento omissivo generatore dell’errore dell'INPS nell’erogare la pensione.

2. Avverso tale sentenza ricorre Vincenzo Napolitano, con ricorso affidato ad un motivo, cui resiste INPS con controricorso ulteriormente illustrato con memoria. CONSIDERATO CHE 3. Il ricorrente, dolendosi di violazione dell'art. 13, secondo comma, L. n. 142/1991, assume che in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, la ripetizione dell’indebito sarebbe consentita solo nei casi di non imputabilità al percipiente dell’erogazione non dovuta; in sostanza afferma che non era tenuto a documentare la situazione reddituale oltre il primo anno, e che tutto ciò che riscuoteva in più, comunque di modico valore, non era tenuto a sapere non fosse dovuto.

4. Il ricorso non contesta tempestività o meno del recupero dell’indebito e lo scrutinio di legittimità si arresta alle contestazioni involgenti il piano soggettivo della non imputabilità della condotta, profilo, peraltro, non Numero registro generale 31281/2021 Numero sezionale 2255/2025 Numero di raccolta generale 21276/2025 Data pubblicazione 25/07/2025 suscettibile di essere rimesso in discussione in questa sede.

5. Invero, l’apprezzamento di merito non è suscettibile di essere incrinato in presenza di doppia decisione di merito conforme scontando le preclusioni derivanti dalla doppia conforme in fatto previste dapprima dall’art. 348-ter, ult. co., c.p.c. e, adesso, dall’art. 360, comma 4°, c.p.c., per come introdotto dall’art. 3, comma 27, lett. a), d.lgs. n. 149/2022.

6. E poiché la fattispecie di doppia conforme in punto di fatto ricorre non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (così Cass. n. 7724 del 2022 e successive conformi), è fin troppo evidente che ogni censura al riguardo risulta in questa sede irrimediabilmente preclusa.

7. In definitiva il ricorso è inammissibile.

8. Non si provvede alla regolazione delle spese in coerenza con la decisione di esonero già assunta dalla Corte di merito. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto. Numero registro generale 31281/2021 Numero sezionale 2255/2025 Numero di raccolta generale 21276/2025 Data pubblicazione 25/07/2025 Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 30 aprile Il Presidente Lucia Esposito Numero registro generale 31281/2021 Numero sezionale 2255/2025 Numero di raccolta generale 21276/2025 Data pubblicazione 25/07/2025 Numero registro generale 31281/2021 Numero sezionale 2255/2025 Numero di raccolta generale 21276/2025 Data pubblicazione 25/07/2025