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Ordinanza — n. 21275/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against INPS, ruling unemployment benefits end upon pension eligibility regardless of actual payment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21275/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Giuliano Albanesi's appeal against the Naples Court of Appeal's decision to order INPS to repay unemployment benefits. The lower court held that benefits ceased when the applicant met pension eligibility criteria, even though the actual payment occurred later in 2017. The supreme court affirmed this outcome, stating that the statutory right to unemployment benefits terminates upon reaching pension requirements without needing actual receipt of funds.

Regesto Legislator

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Art. 2, comma 1, l. n. 92 del 2012; Art. 2, comma 40, lett. c), l. n. 92 del 2012: The right to unemployment benefits terminates upon the attainment of pension eligibility requirements, regardless of whether the benefit has been actually paid.

Parole chiave

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unemployment benefits termination pension eligibility criteria INPS debt recovery statutory right cessation compensation of expenses calcolo della rendita di vecchiaia decisioni in materia di pensione di anzianità rideterminazione degli alimenti

Disposizioni normative citate

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Art. 2, comma 1, l. n. 92 del 2012
Sul primo mezzo, con il quale s’introduce doglianza della norma di seguito richiamata, vale ribadire che l'indennità di disoccupazione prevista dall'art. 2, comma 1, della l.
Art. 2, comma 40, lett. c), l. n. 92 del 2012
Sul primo mezzo, con il quale s’introduce doglianza della norma di seguito richiamata, vale ribadire che l'indennità di disoccupazione prevista dall'art. 2, comma 1, della l.
Art. 69, comma 1, l. n. 153 del 1969
2033 c.c., può recuperare gli indebiti previdenziali anche in via di compensazione, mediante trattenute che non superino, in applicazione dell'art. 69, comma 1, l.
Art. 545 c.p.c.
153 del 1969, la misura di un quinto del trattamento in godimento e fatto comunque salvo il trattamento di pensione minimo, non applicandosi i diversi limiti di pignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c. -come novellato dall'art.
Art. 13, comma 1, lett. l), d.l. n. 83 del 2015
-come novellato dall'art. 13, comma 1, lett.
Art. 21-bis del d.l. n. 115 del 2022
132 del 2015 ed ulteriormente modificato ex art. 21-bis del d.l. n. 115 del 2022, conv.
Art. 13, co.1-quater, d.P.R.n.115/2002
-come novellato dall'art. 13, comma 1, lett.
art. 2033 c.c
Per il secondo mezzo, vale ribadire che, i n tema di indebito, l'Inps, salvo il diritto di avvalersi dell'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c., può recuperare gli indebiti previdenziali anche in via di compensazione, mediante trattenute che non superino, in applicazione dell'art.
art. 545 c.p
153 del 1969, la misura di un quinto del trattamento in godimento e fatto comunque salvo il trattamento di pensione minimo, non applicandosi i diversi limiti di pignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 22877 del 2024
Cass. n. 26580 del 2024
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 18946-2021 proposto da: ALBANESI GIULIANO, rappresentato e difeso dall'avvocato ALESSANDRO PETRILLO; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO SFERRAZZA, MARIA PASSARELLI, VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO; -controricorrente – avverso la sentenza n. 88/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 11/01/2021 R.G.N. 2579/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/04/2025 dal Consigliere Dott.

ROSSANA MANCINO. Oggetto R.G.N.18946/2021 Cron. Rep. Ud.30/04/2025 RILEVATO CHE 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di Appello di Napoli, in riforma della decisione di prime cure e in accoglimento del gravame incidentale svolto dall'INPS, ha ritenuto ripetibile la somma pretesa, in restituzione, dall'INPS (mediante trattenuta sulla pensione di vecchiaia decorrente dall’8 giugno 2015) per l'indebita erogazione dell'indennità di disoccupazione NASpI (per il periodo dall’8.6.2015 al 31.12 .2015) , per effetto della maturazione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionisticoal compimento di 66 anni e tre mesi di età.

2. La tesi dell’assicurato, volta a correlare la perdita del diritto all’indennità all’effettiva erogazione della prestazione pensionistica (nel febbraio 2017), veniva disattesa dalla Corte di merito.

3. Avverso tale sentenza ricorre Giuliano Albanesi, con ricorso, ulteriormente illustrato con memoria, affidato a due motivi cui resiste INPS, con controricorso ulteriormente illustrato con memoria. CONSIDERATO CHE 4. Su entrambi i mezzi d’impugnazione svolti si è consolidata la giurisprudenza di questa Corte e non vengono, ora, introdotti proficuamente argomenti volti a rimetterne in discussione la tenuta.

5. Sul primo mezzo, con il quale s’introduce doglianza della norma di seguito richiamata, vale ribadire che l'indennità di disoccupazione prevista dall'art. 2, comma 1, della l. n. 92 del 2012 (cd. ASpI) spetta fino alla data di maturazione dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia e -ai sensi dell'art. 2, comma 40, lett. c), della medesima disposizione - il lavoratore decade dal trattamento al raggiungimento di tali requisiti senza che occorra l'effettiva percezione dell'emolumento, come risulta sia dal dato letterale sia dalla ratio della previsione, che attiene -oltre che a esigenze di contenimento della spesa pubblica -a finalità di tutela del lavoratore che non fruisce di un'altra specifica protezione (v., fra le altre, Cass. n. 22877 del 2024, ed ivi ulteriori precedenti, che si ha qui per integralmente richiamata).

6. Inammissibile il profilo, pur dedotto con il primo mezzo, del vizio di motivazione non conforme al paradigma previstodal codice di rito.

7. Per il secondo mezzo, vale ribadire che, i n tema di indebito, l'Inps, salvo il diritto di avvalersi dell'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c., può recuperare gli indebiti previdenziali anche in via di compensazione, mediante trattenute che non superino, in applicazione dell'art. 69, comma 1, l. n. 153 del 1969, la misura di un quinto del trattamento in godimento e fatto comunque salvo il trattamento di pensione minimo, non applicandosi i diversi limiti di pignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c. -come novellato dall'art. 13, comma 1, lett. l), del d.l. n. 83 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2015 ed ulteriormente modificato ex art. 21-bis del d.l. n. 115 del 2022, conv. con l. n. 142 del 2022 - che rilevano nelle sole ipotesi in cui la pensione venga aggredita da soggetti diversi dall'Istituto previdenziale, o quando l'Inps agisce per crediti diversi dall'indebita percezione di prestazioni a suo carico o da omissioni contributive(v., per tutte, Cass., n. 26580 del 2024, ed ivi ulteriori prec edenti , che si ha per qui integralmente richiamata).

8. In definitiva, il ricorso è rigettato .

9. Il consolidarsi della richiamata giurisprudenza da epoca successiva al deposito del ricorso all’esame consiglia la compensazione delle spese. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; spese compensate. Ai sensi dell’art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricors