Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Pirina Tomasina, had not responded to the proposal to define the judgment, while the opposing party, INPS, argued for the dismissal based on this procedural silence. The court ruled that the appeal was deemed renounced under the Civil Procedure Code, resulting in the termination of the case and the mutual offset of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal to define the judgment within 40 days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and mutual compensation of costs.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso principale iscritto al n. 23574/2020 R.G. proposto da: PIRINA TOMASINA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE CARSO, 14, presso lo studio dell’avvocato D'ERCOLE ANNARITA (DRCNRT56R41H501Q) che lo rappresenta e difende -ricorrente- sul ricorso incidentale proposto da INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato PULLI CLEMENTINA (PLLCMN62C55E506T) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CIACCI PATRIZIA (CCCPRZ58P64F839R), MASSA MANUELA (MSSMNL71D43H501R) -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SEZ.DIST.
DI SASSARIn.251/2019 depositata il 26/03/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 23574/2020 Numero sezionale 678/2025 Numero di raccolta generale 21267/2025 Data pubblicazione 25/07/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate in ragione della reciproca soccombenza. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma, il 24/07/2025 Gabriella Marchese Numero registro generale 23574/2020 Numero sezionale 678/2025 Numero di raccolta generale 21267/2025 Data pubblicazione 25/07/2025