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Ordinanza — n. 21144/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court corrects material errors in a labor law order regarding a worker's name and location.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21144/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation granted an application to correct material errors in a previous labor law order. The applicant, a specialized worker, challenged the court's text which incorrectly listed his surname as 'Scirpoli' instead of 'Sinisi' and misidentified the court location as Foggia instead of Bari. The court ruled that these textual inaccuracies required correction under specific civil procedure articles, while denying any claim for litigation costs associated with the correction process.

Regesto Legislator

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Art. 287 ss. and 391 bis c.p.c.; Art. 91 c.p.c.: The court must correct material errors in procedural documents when they contradict the official case file, but such correction orders do not generate litigation costs as they are administrative acts rather than contentious decisions.

Parole chiave

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material errors correction labor law dispute Corte di Cassazione procedural rectification litigation costs denial civil procedure code textual accuracy compensazione delle ore straordinarie

Disposizioni normative citate

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Art. 287 ss. c.p.c.
Art. 391 bis c.p.c.
Art. 91 c.p.c.
art. 91 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass., SU, n. 29432 del 14 novembre 2024
Cass., SU, n. 9438 del 27 giugno 2002
29432del 14 novembre 2024; Cass., SU, n. 9438 del 27 giugno 2002;
Cass., Sez. L, n. 27449 del 23 ottobre 2024
Cass., Sez. L, n. 27449 del 23 ottobre 2024; Cass., Sez.
Cass., Sez. L, n. 16221 dell'8 giugno 2023
Cass., Sez. 6-1, n. 28610 del 6 novembre 2019
16221 dell’8 giugno 2023; Cass., Sez. 6-1, n. 28610 del 6 novembre 2019; Cass., 6-2, n.
Cass., 6-2, n. 21213 del 17 settembre 2013
28610 del 6 novembre 2019; Cass., 6-2, n. 21213 del 17 settembre 2013).
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Testo completo

uente ORDINANZADI CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso n. 17648/2024 proposto da: ARIF Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Maria Spinosa e domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione; -ricorrente- contro Michele Sinisi; -intimato - avverso l’ordinanza n. 4985/2025 dellaSezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione pubblicata il 26 febbraio 2025, RG 17648 del 2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025 dal Consigliere Dario Cavallari.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Michele Sinisi, dipendente dell’ARIF Puglia dal 17 maggio 2010, con qualifica di operaio specializzato IV livello CCNL di settore (in particolare, aveva svolto mansioni di “forestale”, ha chiesto al Tribunale di Bari di accertare l’inadempimento dell’ARIF Puglia (da ora, solo ARIF), sua datrice di lavoro, e la condanna della stessa a pagare, per il periodo dal 1° aprile 2016 e sino alla data di deposito del ricorso, avvenuto il 22 dicembre 2016, le somme dovute a titolo di straordinario, da quantificarsi in separato giudizio o, in subordine, a risarcire il danno subito.

Egli ha esposto che, con ordine di servizio del 10 aprile 2012, erano stati stabiliti dei turni di servizio giornalieri di otto ore, di cui un’ora e mezza a titolo di straordinario. Il Tribunale di Bari, nel contraddittorio delle parti, con sentenza del 3 febbraio 2022, ha accolto il ricorso. L’ARIF ha proposto appello. La Corte d’appello di Bari, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 237/2024, ha rigettato l’impugnazione. L’ARIF ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Michele Sinisi si è difeso con controricorso e ha depositato memoria.

La Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 4985/2025, ha rigettato il ricorso dell’ARIF, con condanna alle spese. L’ARIF ha proposto istanza di correzione di errore materiale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalla lettura dell’ordinanza di questa Sezione n. 4985 del 26 febbraio 2025 , che ha deciso la controversia, emerge che:

a) al primo rigo dello “Svolgimento del processo”, a pagina 2, il cognome del controricorrente è indicato come Scirpoli, invece che Sinisi;

b) al terzo rigo dello “Svolgimento del processo”, a pagina 2, dopo la parola “forestale”, manca una parentesi;

c) al terzo rigo dello “Svolgimento del processo”, a pagina 2, in luogo di Bari, è scritto Foggia. Per l’esattezza, quanto al punto a), risulta, dagli atti di causa del ricorso RG n. 17648 del 2024, che il controricorrente è stato correttamente indicato nell’intestazione dell’ordinanza n. 4985del 26 febbraio 2025 come Michele Sinisi mentre, a pag. 2, primo rigo dello “Svolgimento del processo”della medesima ordinanza, gli è statoattribuito il nome Michele Scirpoli. In ordine ai profili b) e c), dai medesimi atti si ricava, invece,che il ricorso di primo grado era stato accolto dal Tribunale di Bari,con sentenza del 3 febbraio 2022e che, dopo la parola “forestale”, non vi è la necessaria parentesi tonda.

Tali indicazioni, contenute , soprattutto, nello “S volgimento del processo” dell’ordinanza n. 4985 del 26 febbraio 2025 , conf ermano la presenza dei menzionati errorimateriali, con la conseguenza che occorre procedere, ai sensi degli artt. 287 ss.e 391 bis c.p.c., alla loro correzione. Pertanto, deve disporsi la rettifica degli errori materiali presenti nello “Svolgimento del processo” dell’ordinanza n. 4985 del 26 febbraio 2025, R.G. n. 17648 del 2024,della Sezione Lavoro della Corte di cassazione, nel senso che, nella pagina 2, rigo 1, ove è scritto “Scirpoli”, debba leggersi ed intendersi “Sinisi”, nella pagina 2, rigo 3, ove è scritto «“forestale”», debba leggersi ed intendersi «“forestale”)» e,nella pagina 2, rigo 3, ove è scritto “Foggia”, debba leggersi ed intendersi “Bari”.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali non essendo la relativa pronuncia ammessa nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui all’art. 287, c.p.c., perché la natura ordinatoria e sostanzialmente amministrativa del provvedimentoche accoglie o rigetta l’istanza di correzione non consente di riconoscere la presenza dei presupposti richiesti dall’art. 91 c.p.c., che si riferiscono ad un procedimento contenzioso nel quale figuri una parte soccombente in senso proprio (Cass., SU, n. 29432del 14 novembre 2024; Cass., SU, n. 9438 del 27 giugno 2002;

Cass., Sez. L, n. 27449 del 23 ottobre 2024; Cass., Sez. L, n. 16221 dell’8 giugno 2023; Cass., Sez. 6-1, n. 28610 del 6 novembre 2019; Cass., 6-2, n. 21213 del 17 settembre 2013). P.Q.M La Corte, -dispone la correzione degli errori materiali contenuti nello “Svolgimento del processo” dell’ordinanzan. 4985 del 26 febbraio 2025 , R.G. n. 17648 del 2024, della Sezione Lavoro della Corte di cassazione, nel senso che: nella pagina 2, rigo 1, ove è scritto “Scirpoli”, debba leggersi ed intendersi “Sinisi”; nella pagina 2, rigo 3, ove è scritto «“forestale”», debba leggersi ed intendersi «“forestale”)»; nella pagina 2, rigo 3, ove è scritto “Foggia”, debba leggersi ed intendersi “Bari”; -ordina l’annotazione della correzione sull’originale della menzionata ordinanza a cura della Cancelleria.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio d