Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21139/2025 — snciv Generato dall'IA

Court orders correction of Supreme Court order for clerical errors in names, representation, and appellate court reference.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21139/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation ordered the correction of a previous order containing multiple clerical errors regarding party names, legal representation, and the appellate court cited. The University of Rome and the opposing party argued that the original order incorrectly listed the defense lawyers, referenced the wrong appellate court, and misspelled the plaintiffs' names. The court ruled that these were evident material errors amenable to correction ex officio, thereby validating the administrative fix without a new trial.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.c.; Art. 370 c.p.c.: The Supreme Court may order the correction of evident material errors in its own orders regarding party names, legal representation, and procedural references without requiring a specific request from the parties.

Parole chiave

Generato dall'IA
material errors correction ex officio clerical mistakes party names legal representation procedural reference administrative order correzione di errore materiale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.c.
Art. 370 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. U, 14/11/2024, n. 29432
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento, siccome avente natura amministrativa e non giurisdizionale (Cass., Sez. U, 14/11/2024, n. 29432); P.Q.M La Corte dispone la correzione della ordinanza n.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21130/2019 R.G. proposto da: BONIFAZI ANDREA, BONIFAZI FEDERICA, DE LUCA ORIETTA, rappresentati e difesi dagli avvocati ROSARIO SICILIANO, MARINA AGNOLI, MARIA GIUSEPPINA RUTIGLIANO; -ricorrenti - contro UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA", in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati ALFREDO FAVA, SILVIA CALDARELLI; -controricorrente - Dott.LUCIA TRIA - Presidente - Dott. CATERINA MAROTTA - Consigliere rel. - Dott. SALVATORE CASCIARO - Consigliere - Dott.

NICOLA DE MARINIS - Consigliere - Dott. ANTONELLA FILOMENA SARRACINO -Consigliere - Oggetto: correzione errore materiale RGN 21130/2019 Pag. per la correzione dell’ordinanza n. 3245/2025 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE depositata il 09/02/2025 R.G.N. 21130/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/06/2025 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA. RILEVATOIN FATTO E IN DIRITTO 1. L ’ Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, originaria controricorrente, ha proposto istanza per la correzione di errore materiale della ordinanza n. 3245/2025, depositata il 09/02/2025 con cui questa Corte ha rigettato il ricorso proposto da Andrea Bonifazi, Federica Bonifazi e Orietta De Luca nei confronti dell’Università e condannato i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite.

L’istante ha lamentato che nell’epigrafe dell’ordinanza che ha definito il giudizio non sono citati gli avvocati difensori dell’Università controricorrente (Alfredo Fava e Silvia Caldarelli), ma l’Avvocatura Generale dello Stato e che al punto n. 3 è citata la Corte d’Appello di Napoli laddove, invece, la decisione in appello è stata assunta dalla Corte d’appello di Roma;

2. Gli errori materiali denunciati sono evidenti così come risulta non solo dal controricorso dell’Università ma anche dalla stessa ordinanza di questa Corte là dove nella parte dispositiva vi è la liquidazione anche degli esborsi (senza alcun riferimento alla ‘prenotazione a debito’) e si indica nell’epigrafe che la sentenza impugnata è della Corte d’appello di Roma, depositata il 12/02/2019 R.G.N. n. 166/2015;

3. Vi è anche ulteriore errore materiale nell’intestazione della ordinanza in cui i ricorrenti sono così indicati: “BONIFAZI ANDREA, BONIFAZI FEDERIVA, DE LUCA ORNELLA” in luogo di quelli corretti di “BONIFAZI ANDREA, BONIFAZI FEDERICA, DE LUCA ORIETTA”, errore chiaramente evincibile dall’originario ricorso per cassazione ed emendabile d’ufficio; RGN 21130/2019 Pag.

4. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento, siccome avente natura amministrativa e non giurisdizionale (Cass., Sez. U, 14/11/2024, n. 29432); P.Q.M La Corte dispone la correzione della ordinanza n. 3245/2025, depositata il 09/02/2025 stabilendo che: - nell ’ epigrafe della stessa, là dove i ricorrenti sono così indicati: “BONIFAZI ANDREA, BONIFAZI FEDERIVA, DE LUCA ORNELLA”, debba leggersi “BONIFAZI ANDREA, BONIFAZI FEDERICA, DE LUCA ORIETTA”; - che nell ’ epigrafe, là dove la controricorrente UNIVERSITA ’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” risulta indicata come “rappresentata e difesa ope legis dall ’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici domicilia in ROMA alla via dei PORTOGHESI 12”, debba leggersi “rappresentata e difesa dagli avvocati ALFREDO FAVA e SILVIA CALDARELLI, elettivamente domiciliata presso l’Area affari legali, con sede in ROMA, PIAZZALE ALDO MORO N. 5”; - che, nella parte del “CONSIDERATO CHE”, al punto 3, là dove è scritto “La Corte d’appello di Napoli” debba leggersi “La Corte d’appello di Roma”.

Manda alla Cancelleria per l’annotazione sull’originale del provvedimento. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio d