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Decreto — n. 21132/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 21132/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 21132/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13964/2024 R.G. proposto da: TRENITALIA S.P.A., elettivamente domiciliato in MILANO VIA BAROZZI 1 - DOM. DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato GIUSTINIANI MARCELLO (GSTMCL63C26D548Y) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro PISCIOTTA STEFANIA, AQUINO KATRINA JANE, TERRANOVA LOREDANA, elettivamente domiciliati in TORINO VIA SAN PIO V, 20 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato CARAPELLE ROBERTO (CRPRRT61M05L219Y) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.983/2023 depositata il 12/12/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 21132/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 13964/2024 R.G. proposto da: TRENITALIA S.P.A., elettivamente domiciliato in MILANO VIA BAROZZI 1 - DOM. DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato GIUSTINIANI MARCELLO (GSTMCL63C26D548Y) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro PISCIOTTA STEFANIA, AQUINO KATRINA JANE, TERRANOVA LOREDANA, elettivamente domiciliati in TORINO VIA SAN PIO V, 20 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato CARAPELLE ROBERTO (CRPRRT61M05L219Y) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.983/2023 depositata il 12/12/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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esecuzione forzata spese di esecuzione domanda di continuazione dell'esecuzione anticipo delle spese corruzione nell'esecuzione forzata ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13964/2024 R.G. proposto da: TRENITALIA S.P.A., elettivamente domiciliato in MILANO VIA BAROZZI 1 - DOM. DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato GIUSTINIANI MARCELLO (GSTMCL63C26D548Y) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro PISCIOTTA STEFANIA, AQUINO KATRINA JANE, TERRANOVA LOREDANA, elettivamente domiciliati in TORINO VIA SAN PIO V, 20 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato CARAPELLE ROBERTO (CRPRRT61M05L219Y) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.983/2023 depositata il 12/12/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Numero registro generale 13964/2024 Numero sezionale 675/2025 Numero di raccolta generale 21132/2025 Data pubblicazione 24/07/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in Roma, il 23/07/2025 Dott.ssa Antonella Pagetta Numero registro generale 13964/2024 Numero sezionale 675/2025 Numero di raccolta generale 21132/2025 Data pubblicazione 24/07/2025