Decreto — n. 21079/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 23794/2024R.G. proposto da: TRENITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’Avvocato Marco Cappelletto, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro CIRO CINQUE, MICHELE CESCHIA, LUIGI DE SIENA, DAVIDE DURÌ, MILENA MASO, LETTERIO PULEJO, RAFFAELE ROMANO, GIOVANNI ROMEO e SERGIO TOMASELLI, domiciliati come in atti, rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Bordone e Lorenzo Franceschinis, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- avverso la sentenza n. 115/2023 emessa dalla Corte d’Appello di Trieste Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380- bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 21079/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
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seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 23794/2024R.G. proposto da: TRENITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’Avvocato Marco Cappelletto, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro CIRO CINQUE, MICHELE CESCHIA, LUIGI DE SIENA, DAVIDE DURÌ, MILENA MASO, LETTERIO PULEJO, RAFFAELE ROMANO, GIOVANNI ROMEO e SERGIO TOMASELLI, domiciliati come in atti, rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Bordone e Lorenzo Franceschinis, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- avverso la sentenza n. 115/2023 emessa dalla Corte d’Appello di Trieste Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.900,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, da distrarre. Cos