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Decreto — n. 21069/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 21069/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 21069/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIl Consigliere Elena Boghetich, delegato dal Presidente di Area alla formulazione dei decreti di estinzione ex artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15527/2024 R.G. proposto da: TRENITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’Avvocato Paolo Tosi, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro ALESSANDRO RIZZO, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall’Avvocato Roberto Carapelle, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- avverso la sentenza n. 1033/2023 emessa dalla Corte d’Appello di Milano Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti.

Regesto Legislator

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art. 380- bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 21069/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Numero registro generale 15527/2024 Numero sezionale 659/2025 Numero di raccolta generale 21069/2025 Data pubblicazione 24/07/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

Parole chiave

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esame di cassazione revisione di una decisione ricorso del personale decisioni di riassegnazione o trasferimento rivalutazione dei salari riforma giudiziaria

Disposizioni normative citate

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art. 380- bis c.p
1033/2023 emessa dalla Corte d’Appello di Milano Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIl Consigliere Elena Boghetich, delegato dal Presidente di Area alla formulazione dei decreti di estinzione ex artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15527/2024 R.G. proposto da: TRENITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’Avvocato Paolo Tosi, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro ALESSANDRO RIZZO, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall’Avvocato Roberto Carapelle, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- avverso la sentenza n. 1033/2023 emessa dalla Corte d’Appello di Milano Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti.

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Numero registro generale 15527/2024 Numero sezionale 659/2025 Numero di raccolta generale 21069/2025 Data pubblicazione 24/07/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 900,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, da distrarre. Così deciso in Roma, il 22 luglio 2025 dott.ssa Elena Boghetich Numero registro generale 15527/2024 Numero sezionale 659/2025 Numero di raccolta generale 21069/2025 Data pubblicazione 24/07/2025