Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Trenitalia S.p.A., did not act to preserve the right to a ruling, while the respondent, Collura Cosimo, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for termination of proceedings within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment extinguished.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11587/2024 R.G. proposto da: TRENITALIA S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA BAROZZI, 1 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato GIUSTINIANI MARCELLO (GSTMCL63C26D548Y) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COLLURA COSIMO, elettivamente domiciliato in TORINO VIA SAN PIO V, 20 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato CARAPELLE ROBERTO (CRPRRT61M05L219Y) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.1024/2023 depositata il 09/11/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 11587/2024 Numero sezionale 656/2025 Numero di raccolta generale 21062/2025 Data pubblicazione 24/07/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in Roma, il 23/07/2025 Dott.ssa Antonella Pagetta Numero registro generale 11587/2024 Numero sezionale 656/2025 Numero di raccolta generale 21062/2025 Data pubblicazione 24/07/2025