Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Trenitalia S.p.A., filed a recourse against a second-instance judgment but remained silent after the deadline passed. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days constitutes a waiver, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 365/2025 R.G. proposto da: TRENITALIA S.P.A., elettivamente domiciliato in MILANO VIA BAROZZI 1, presso lo studio dell’avvocato GIUSTINIANI MARCELLO (GSTMCL63C26D548Y) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CATALANO ROBERTO, LAMORTE WALTER, elettivamente domiciliati in DOM. DIGITALE DOM. DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato CIVITELLI VALENTINA (CVTVNT71E47F205P) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati CIVITELLI ALBA CHIARA ELENA (CVTLCH72T41F205T), QUADRIO FRANCESCA (QDRFNC71M50F205F) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.577/2024 depositata il 03/07/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 365/2025 Numero sezionale 655/2025 Numero di raccolta generale 21057/2025 Data pubblicazione 24/07/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 23/07/2025 Dott.ssa Antonella Pagetta Numero registro generale 365/2025 Numero sezionale 655/2025 Numero di raccolta generale 21057/2025 Data pubblicazione 24/07/2025