Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Castagna Francesco, did not act to preserve the right to a ruling, while the respondent, Azienda Multiservizi Casamicciola SRL, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and extinguished the proceedings, ordering the appellant to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for termination within the prescribed term results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIl Consigliere Elena Boghetich, delegato dal Presidente di Area alla formulazione dei decreti di estinzione ex artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 925/2025 R.G. proposto da: CASTAGNA FRANCESCO, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Puca e Lucia Buono con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro AZIENDA MULTISERVIZI CASAMICCIOLA SRL (AMCA), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocato Gaetano Ottato con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- avverso la sentenza n. 4039/2024 emessa dalla Corte di appello di Napoli.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Numero registro generale 925/2025 Numero sezionale 647/2025 Numero di raccolta generale 21034/2025 Data pubblicazione 24/07/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, da distrarre. Così deciso in Roma, il 22 luglio 2025 dott.ssa Elena Boghetich Numero registro generale 925/2025 Numero sezionale 647/2025 Numero di raccolta generale 21034/2025 Data pubblicazione 24/07/2025