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Decreto — n. 21033/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 21033/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The procedural outcome was a formal extinction of the case under Article 380-bis and 391 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the appellant was ordered to pay the opposing party's legal costs and procedural expenses.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for case termination within the statutory period results in the deemed waiver of the appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction 40 day deadline deemed waiver of appeal procedural default case termination proposal procedura accelerata opposizione al precetto esecutivo procedura pendente

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
2589/2024 emessa dalla Corte d’Appello di Roma Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380- bis c.p
2589/2024 emessa dalla Corte d’Appello di Roma Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIl Consigliere Elena Boghetich, delegato dal Presidente di Area alla formulazione dei decreti di estinzione ex artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18720/2024 R.G. proposto da: CIAMPINI DI G. CIAMPINI E C. S.N.C. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandro Gioia, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro MIRELA KOVAC, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocato Carlo de Marchis Gómez, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- avverso la sentenza n. 2589/2024 emessa dalla Corte d’Appello di Roma Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti.

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Numero registro generale 18720/2024 Numero sezionale 646/2025 Numero di raccolta generale 21033/2025 Data pubblicazione 24/07/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.400,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, da distrarre. Così deciso in Roma, il 22 luglio 2025 dott.ssa Elena Boghetich Numero registro generale 18720/2024 Numero sezionale 646/2025 Numero di raccolta generale 21033/2025 Data pubblicazione 24/07/2025