Cassation appeal dismissed for non-response; judgment extinguished under Art. 380-bis c.p.c. after 40-day silence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished due to the appellant's failure to respond to a proposal for judgment within the statutory period. The proceedings involved CONFORM S.r.l. and EDIFORM s.r.l. against Paola Castelli and the Regional Parity Office, with the appellant remaining silent for forty days. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellants to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to a proposal for judgment within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the imposition of costs on the silent party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 23165/2024R.G. proposto da: CONFORM S.r.l. e EDIFORM s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, domiciliate come in atti, rappresentate e difese dall’avvocato Luigi Russo, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrenti- contro PAOLA CASTELLI, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocato Piergiovanni Alleva, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- nonché contro L’UFFICIO CONSIGLIERE REGIONALE DI PARITÀ REGIONE EMILIA ROMAGNA, in persona della Consigliera effettiva in carica, dott.
Sonia Alvisi, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocato Loredana Piscitelli, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- avverso la sentenza n. 203/2024 emessa dalla Corte d’Appello di Bologna Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione. Condanna le parti ricorrenti, in solido tra loro,al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.400,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di leg