Cassation appeal dismissed due to non-compliance with the 40-day response deadline under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for settlement within the mandatory 40-day period. The procedural outcome resulted in the automatic waiver of the appeal and the dismissal of the case. Consequently, the appellant was ordered to pay the opposing party's legal costs and court expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to respond to a proposal for settlement within the statutory period constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1428/2025 R.G. proposto da: TRENITALIA SPA, elettivamente domiciliato in MILANO VIA PALEOCAPA 6 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato TOSI PAOLO (TSOPLA43C25B832S) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro VULCANO MATTEO, elettivamente domiciliato in MILANO VIALE ZARA 129/A DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato ALOI DANIELA (LAODNL68M52C352P) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.704/2024 depositata il 16/07/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 1428/2025 Numero sezionale 641/2025 Numero di raccolta generale 21018/2025 Data pubblicazione 24/07/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in Roma, il 23/07/2025 Dott.ssa Antonella Pagetta Numero registro generale 1428/2025 Numero sezionale 641/2025 Numero di raccolta generale 21018/2025 Data pubblicazione 24/07/2025