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Ordinanza — n. 21016/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses revocation appeal for missing documents regarding public employment status. The court rejects the claim that unexamined documents prove a continuous subordinate relationship.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21016/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the revocation appeal inadmissible, rejecting the applicant's claim that specific documents proved a continuous subordinate employment relationship. The applicant argued that the lower court failed to examine these documents, which allegedly demonstrated uninterrupted work since 1998 and tasks outside the original contracts. The court ruled that the documents lacked decisive relevance and did not overturn the established factual findings on the absence of subordination and continuity.

Regesto Legislator

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Art. 395, n. 4 c.p.c.; Art. 91 c.p.c.: A revocation appeal based on omitted examination of documents is inadmissible if the documents do not contain decisive elements capable of overturning the proven facts or if the alleged error is merely material and correctable without affecting the judgment's validity.

Parole chiave

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revocation appeal inadmissibility omitted examination documents continuous subordinate relationship public employment status decisive relevance of evidence lavoro a tempo determinato indennità giornaliera differita contratto di durata indeterminata

Disposizioni normative citate

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Art. 395, n. 4 c.p.c.
contro tale decisione il Termine proponeva quindi ricorso per revocazione a sensi dell’art. 395, n.
Art. 91 c.p.c.
Art. 13 comma quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, de
art. 91 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 17182/2020
fra le tante Cass. n. 17182/2020; Cass.
Cass. n. 10815/2019
Cass. 26/01/2022, n. 2236
128/2022) non è frutto ‒come afferma la sentenza qui impugnata ‒ di una svista percettiva, ma , piuttosto, di un apprezzamento critico delle diverse risultanze processuali , in tal guisa sottraendosi al rimedio revocatorio (Cass. 26/01/2022, n. 2236;
Cass. 22/10/2019, n. 26890
Cass. 04/04/2019, n. 9527
26890; Cass. 04/04/2019, n. 9527; Cass.
Cass. 30/10/2018, n. 27622
9527; Cass. 30/10/2018, n. 27622; Cass.
Cass. 08/06/2018, n. 14929
27622; Cass. 08/06/2018, n. 14929); segue,dunque, la reiezione del motivo;
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 25830-2024 proposto da: TERMINE GIOVANNI, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPINA MAURO, ANNUNZIATO TENUTA; -ricorrente - contro UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA CALABRIA, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati UMILE ABBRUZZESE, GIOVANNI MACRI'; -controricorrente – avverso la sentenza n . 635/2024 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 13/06/2024 R.G.N. 799/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/06/2025 dal Consigliere Dott. SALVATORE CASCIARO. Oggetto Retribuzione pubblico impiego R.G.N.25830/2024 Cron. Rep. Ud05/06/2025 RILEVATO CHE:

1. con sentenza n. 128 del 18.02.2022, la Corte d’appello di Catanzaro aveva rigettato il gravame proposto da Giovanni Termine contro la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Cosenza che aveva negato l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal giugno 1998 e l’inserimento del dipendente nella pianta organica dell’Università della Calabria con qualifica di impiegato livello B2, respingendo conseguentemente le domande di differenze retributive e risarcimento del danno;

2. la Corte territoriale, ammessa ed assunta la prova testimoniale chiesta dall’appellante, aveva ritenuto che dagli elementi raccolti non fossero emerse né “la continuità della prestazione lavorativa oltre i limiti fissati dai singoli contratti di collaborazione”, né “l’estraneità dei compiti svolti a quelli individuati nei contratti medesimi”, sicché, di fronte ad “un quadro probatorio incerto”circa l’esistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato, da cui discendevano anche le connesse domande risarcitorie, non poteva che essere confermata la pronuncia reiettiva di primo grado;

3. contro tale decisione il Termine proponeva quindi ricorso per revocazione a sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., per omesso esame dei seguenti documenti che avrebbero avuto rilevanza decisiva e precisamente: a) “attestato Heracles datato 02.04.2000 a firma della dr.ssa De Sensi Sestito”; b) “conferimento diincarico al Sig. Termine, sempre a firma della dr.ssa De Sensi”; a suo parere, con il primo documento si sarebbe dimostrato che egli aveva prestato attività lavorativa alle dipendenze della convenuta a decorrere dal 1998, ininterrottamente, mentre il secondo documento sarebbe valso a dimostrare lo svolgimento di attività lavorativa anche in periodi non coperti dai contratti di collaborazione stipulati con l’Università;

4. con sentenza del 13/6/2024, la Corte territoriale rigettava il ricorso per revocazione, affermando che non erano neppure indicati “il fatto” supposto “la cui verità [sera] incontestabilmente esclusa” ovvero “il fatto” di cui si sarebbe supposta l’inesistenza e “la cui verità [era] positivamente stabilita”; constatazione che già d i per sé aveva effetto preclusivo dell’impugnazione; ancora di più l’infondatezza della revocazione era conseguente ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il mancato esame di un documento può essere denunciato ove esso offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito: nella specie, infatti, era impossibile comprendere come l’affermazione secondo cui il ricorrente “collabora con il Centro Heracles dal 18/06/1998”, contenuta nel primo documento e l’impegno della “somma di euro 2.562,45 (lordi)” a gravare “sui fondi di Lettere e Filosofia cat.

2. Cap.

14. art. 2, esercizio 2002”, contenuta nel secondo, avrebberopotuto determinare quel giudizio di “certa” invalidazione di ogni altra risultanza istruttoria che erala premessa del giudizio per revocazione;

5. ricorre per cassazione il Termine con due motivi, resistiti con controricorso dall’Università. CONSIDERATO CHE:

1. con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c., in riferimento all’art. 395, primo comma, n. 4 c.p.c., e degli artt. 115, 116 c.p.c., per la “parziale lettura documenti”, assumendo l’erroneità della decisione di “rigetto implicito” riguardo al motivo del travisamento prova testimoniale; i due documenti richiamati dimostravano che il ricorrente aveva prestato attività lavorativa in periodi non coperti da alcuno dei contratti di collaborazione sottoscritti; in particolare il secondo documento dimostrava che gli era stato conferito l'incarico di gestire la “banca dati”, attività non compresa nei contratti di collaborazione stipulati con l’università; oltretutto,i due documenti comprovavano la non attendibilità delle testi di parte resistente laddove avevano affermato che il lavoratore aveva prestato servizio solo nei periodi indicati nei contratti; 1.1 il motivo è inammissibile; come emerge dalla narrativa in fatto, la sentenza impugnata poggia su una duplice ratio decidendi:

i) l’assenza di indicazione “del fatto” (revocatorio) supposto “la cui verità [era] incontestabilmente esclusa” ovvero “del fatto” di cui si sarebbe supposta l’inesistenza e “la cui verità [era] positivamente stabilita”; ii) l’assenza di ogni elemento di “decisività” dei documenti invocati, e ciò in quanto era «impossibile comprendere come l’affermazione secondo cui il ricorrente “collabora con il Centro Heracles dal 18/06/1998”, contenuta nel primo documento o l’impegno della “somma di euro 2.562,45 (lordi)” a gravare “sui fondi di Lettere e Filosofia cat.

2. Cap.

14. art. 2, esercizio 2002”, contenuta nel secondo, avrebbe potuto determinare quel giudizio di “certa” invalidazione di ogni altra risultanza istruttoria che era la premessa del giudizio per revocazione; il motivo censura, peraltro inammissibilmente in presenza di una duplice ratio (cfr. fra le tante Cass. n. 17182/2020; Cass. n. 10815/2019), solo la seconda affermazione, con argomenti palesemente erronei, difettando ogni decisività della documentazione in parola, non contenendo all’evidenza il primo documento, per come trascritto in ricorso, l’avverbio “ininterrottamente” riferito alle collaborazioni del Termine, e lasciando intendere il secondo documento il conferimento di una (semmai, ulteriore) prestazione occasionale, relativa alla “banca dati”, che non inficerebbe l’impianto motivazionale della pronuncia oggetto di revocazione, la quale, come precisato nella sentenza impugnata, fa leva sia sull’assenza di subordinazione sia sull’assenza di continuità della prestazione oltre i limiti fissati dai singoli rapporti di collaborazione; si tratta di profili (i.e., quello dell’assenza di subordinazione e dell’assenza di continuità della prestazione) su cui erano emerse posizioni contrapposte tra le parti, che avevano dato luogo a una discussione in corso di causa alla stregua dell’intero compendio documentale e testimoniale, sicché la pronuncia del giudice del merito oggetto di revocazione (sent. n. 128/2022) non è frutto ‒come afferma la sentenza qui impugnata ‒ di una svista percettiva, ma , piuttosto, di un apprezzamento critico delle diverse risultanze processuali , in tal guisa sottraendosi al rimedio revocatorio (Cass. 26/01/2022, n. 2236;

Cass.22/10/2019, n. 26890; Cass. 04/04/2019, n. 9527; Cass. 30/10/2018, n. 27622; Cass. 08/06/2018, n. 14929); segue,dunque, la reiezione del motivo;

2. con il secondo mezzo si denuncia violazione e/o falsa applicazione art. 91 c.p.c.; afferma il ricorrente che nella parte dispositiva si indica quale ricorrente tale Nicola Santoro e si fa riferimento (erroneo) alla sentenza del 03.02.2022; se pure il Termine ammette trattarsi di un refuso, aggiunge che non sarebbe nondimeno possibileverificare nella fattispecie l’effettiva volontà della Corte di merito; 2.1 il motivoè destituito di fondamento , essendo evidente che il nominativo indicato è frutto di un errore materiale che non inficia in alcun modo la pronuncia una volta emendata co n i l nom inativo corretto dell’odierno ricorrente, quest’ultimo (si noti) indicato più volte nel testo della sentenza impugnata;

3. in conclusione, il ricorso è inammissibile; le spese di legittimità (liquidate in dispositivo) seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte: dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in €. 5.000,00 per compensi ed €. 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese gen. al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, de