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Decreto — n. 21012/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 21012/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Trenitalia S.p.A., had not responded to the proposal to settle the case, while the respondents, including the lower court judges, argued for the dismissal based on this procedural lapse. The court ruled that the appeal was deemed withdrawn by omission, resulting in the termination of the litigation and the award of costs to the respondents.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for settlement within forty days constitutes a deemed withdrawal of the cassation appeal, leading to the extinction of the proceedings and the allocation of costs to the opposing party.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal extinction procedural default settlement proposal deemed withdrawal Italian Civil Procedure Code time limit compliance judicial costs allocation tardivo pagamento delle spese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12399/2024 R.G. proposto da: TRENITALIA S.P.A., elettivamente domiciliato in MILANO VIA PALEOCAPA, 6 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato TOSI PAOLO (TSOPLA43C25B832S) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro GRAVIANO GABRIELE, MASI STEFANO, MEA SIMONE LUIGI, LO GIUDICE MIRKO, PAGANOTTI GIORGIO, elettivamente domiciliati in VARESE VIA ROBBIONI 39 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato BORDONE ANDREA (BRDNDR66E04F205T) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCHINIS LORENZO (FRNLNZ64L28L682H) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.968/2023 depositata il 30/11/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Numero registro generale 12399/2024 Numero sezionale 639/2025 Numero di raccolta generale 21012/2025 Data pubblicazione 24/07/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in Roma, il 23/07/2025 Dott.ssa Antonella Pagetta Numero registro generale 12399/2024 Numero sezionale 639/2025 Numero di raccolta generale 21012/2025 Data pubblicazione 24/07/2025