Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 20998/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses claim on notice pay but allows request for refund of first-instance legal fees due to appellate court's omission.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20998/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the first ground challenging the partial compensation between notice pay and end-of-service benefits, ruling that any dispute over prior payments must be resolved in enforcement proceedings. However, the court allowed the second ground regarding the failure to rule on the request to recover first-instance legal fees, finding the appellate court erred by omitting a distinct examination of this claim. Consequently, the contested judgment was partially annulled and remanded to the Court of Appeal of Milan for a new decision on the refund of the legal fees.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: The Court of Cassation must examine directly the facts and documents when a party complains of a violation of Art. 112 c.p.c. due to the omission of a request, whereas mere interpretation of a request falls under the appellate court's fact-finding jurisdiction.

Parole chiave

Generato dall'IA
omitted request cassation violation article 112 cpc refund legal fees partial annulment judgment remittal appellate court indennità di disoccupazione indennità per lavoro ridotto indennità di buonuscita

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
CONSIDERATO che 1.Con in primo motivo di ricorso si denunzia la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) con riferimento agli artt.
Art. 1241 c.c.
Art. 1242 c.c.
Art. 1243 c.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 92 c.p.c.
Art. 112 c.p.c.
Art. 336 c.p.c.
art. 423 c.p
a Stefini delle competenze di fine rapporto in esecuzione dell’ordinanza ex art. 423, comma 2, c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 7.7.2006 n. 15603
Cass. 18.5.2012 n. 7932
Cass. 18.5.2012 n. 7932; Cass.
Cass. 21.12.2017 n. 30684
7932; Cass. 21.12.2017 n. 30684).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 32128-2021 proposto da: DOMINA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati EMILIANO GANZAROLLI, ANDREA EDGARDO GINOSA; -ricorrente - contro STEFINI ANDERA MARCO ROBERTO; -intimato - avverso la sentenza n. 577/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 31/05/2021 R.G.N. 1035/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/06/2025 dal Consigliere Dott. VALERIA PICCONE. Oggetto R.G.N.32128/2021 Cron. Rep. Ud.12/06/2025 RILEVATO che 1.Con sentenza in data 31 maggio 2021, la Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha accertato il diritto di Domina s.r.l. all’indennità sostitutiva del preavviso pari ad euro 16.302,00 e, operata la compensazione con l’importo oggetto dell’ordinanza emessa dal Tribunale ex art. 423 c.p.c., ha condannato Andrea Marco Roberto Stefini al pagamento, in favore della Domina, della somma di euro 8.879,92, oltre interessi dalle dimissioni al saldo, compensando nella misura di un quarto le spese del doppio grado e condannando lo Stefini alla rifusione dei restanti tre quarti in favore della società.

2. In particolare, il giudice di secondo grado, andando di contrario avviso rispetto all’iter decisorio del primo giudice, ha escluso la giusta causa di dimissioni e reputato tenuto lo Stefini alla corresponsione della stessa compensando il credito della società con quello in favore dell’appellato a titolo di trattamento di fine rapporto escludendo, tuttavia, che fosse dovuta al riguardo la minor somma allegata dalla società.

3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso Domina S.r.l., affidandolo a due motivi. 3.1. Andrea Marco Roberto Stefini è rimasto intimato. CONSIDERATO che 1.Con in primo motivo di ricorso si denunzia la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) con riferimento agli artt. 1241, 1242 e 1243 c.c. e/o agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. per avere la Corte d’Appello di Milano operato la parziale compensazione tra l’indennità sostitutiva del preavviso e le competenze di fine rapporto omettendo di considerare sul punto il provato per tabulas già avvenuto pagamento da parte di Domina s.r.l. a Stefini delle competenze di fine rapporto in esecuzione dell’ordinanza ex art. 423, comma 2, c.p.c. resa dal Giudice di primo grado. 2.Con il secondo motivo si allega la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) con riferimento all’artt. 92, 112 e 336 c.p.c. per mancata pronuncia sulla domanda di ripetizione delle somme versate da Domina S.r.l. al sig.

Stefini a titolo di refusione spese legali di primo grado, nonostante la riforma della sentenza di primo grado e la condanna dello Stefini in ragione della prevalente soccombenza, alla refusione a Domina dei tre quarti delle spese del doppio grado di giudizio, con compensazione del residuo. 3.Il primo motivo è infondato. Parte ricorrente lamenta la parziale compensazione tra l’indennità sostitutiva del preavviso e le competenze di fine rapporto omettendo di considerare sul punto il provato per tabulas già avvenuto pagamento da parte di Domina s.r.l. a Stefini delle competenze di fine rapporto in esecuzione dell’ordinanza ex art. 423, comma 2, c.p.c. resa dal Giudice di primo grado.

In realtà la Corte ha effettuato una compensazione impropria che opera in modo automatico, per effetto e alla data del pagamento senza necessità di alcuna richiesta di parte (fra le più recenti, Cass. n. 3269 del 2025). Nessuna domanda è stata formulata al riguardo da parte ricorrente che solo in via subordinata aveva richiesto la restituzione di quanto corrisposto in esecuzione della pronuncia di primo grado. Con procedimento immune da vizi logici, la Corte, accogliendo integralmente la domanda formulata in via principale da Domina, e, cioè, riconoscendo il diritto di quest’ultima al pagamento dell’indennità di preavviso da parte del lavoratore, ha operato una compensazione impropria, in sede giudiziale, fra quanto alla società spettante a titolo di indennità per mancato preavviso, e quanto dalla stessa dovuto in favore del ricorrente a titolo di trattamento di fine rapporto.

Nulla è stato allegato da parte ricorrente in ordine all’avvenuto pagamento in dispregio di quanto disposto dall’art. 366 c.p.c. né la parte lamenta l’omessa pronuncia su una propria domanda volta ad ottenere la restituzione di quanto versato, bensì, esclusivamente, l’erroneità della compensazione. In particolare, ha affermato questa Corte che l'onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c., qualunque sia il tipo di errore ("in procedendo" o "in iudicando") per cui è proposto, non può essere assolto "per relationem" con il generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza la esplicazione del loro contenuto, essendovi il preciso onere di indicare, in modo puntuale, gli atti processuali ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione e dovendo il ricorso medesimo contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata (Cass. 342/2021) Poiché la decisione della Corte prende il luogo della decisione di primo grado, sia pur nei limiti del tantum devolutum quantum appellatum, essa ha provveduto sulle reciproche partite di dare/avere operando fra le stesse la compensazione impropria, talché ogni diversa questione relativa all’avvenuto pagamento in base a quanto deciso dalla sentenza di primo grado dovrà essere risolta in executivis.

5. Il secondo motivo è fondato. Parte ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) con riferimento all’artt. 92, 112 e 336 c.p.c. per mancata pronuncia sulla domanda di ripetizione delle somme versate da Domina S.r.l. al sig. Stefini a titolo di refusione spese legali di primo grado, nonostante la riforma della sentenza di primo grado e la condanna dello Stefini in ragione della prevalente soccombenza, alla refusione a Domina dei tre quarti delle spese del doppio grado di giudizio, con compensazione del residuo.

Va preliminarmente rilevato, con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 112, che, nel giudizio di legittimità, deve essere tenuta distinta l'ipotesi in cui si lamenti l'omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri l'interpretazione che ne abbia data il giudice di merito: nel primo caso, infatti, si verte in tema di violazione dell'art. 112 cpc e si pone un problema di natura processuale per la soluzione del quale la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di procedere all'esame diretto degli atti, onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiesta; nel secondo, invece, poiché l'interpretazione della domanda e la individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento dei fatti riservato, come tale, al giudice di merito e, in sede di legittimità va solo effettuato il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata (fra le altre, Cass.7.7.2006 n. 15603;

Cass. 18.5.2012 n. 7932; Cass. 21.12.2017 n. 30684). Nella specie parte ricorrente aveva effettivamente formulato una domanda ad hoc in appello, che sarebbe derivata dall’intervenuto pagamento di quanto statuito a titolo di spese per il primo grado nel quale l’altra parte era risultata integralmente vittoriosa. La Corte, nel procedere alla nuova liquidazione delle spese, relative ad entrambi i gradi di giudizio, ha omesso di provvedere sulla autonoma domanda, sostanzialmente afferente ad una ripetizione di indebito, e, cioè non ha proceduto all’esame ed alla conseguente decisione quanto alla domanda di restituzione della somma da reputarsi indebitamente corrisposta in quanto versata in esecuzione di una pronuncia venuta meno per effetto della decisione della Corte d’appello.

6. Alla luce delle suesposte argomentazioni, accolto il secondo motivo di ricorso, la sentenza deve essere cassata in parte qua e la causa rimessa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che dovrà esaminare la domanda di restituzione delle spese legali che parte ricorrente asserisce di aver corrisposto in esecuzione della decisione di primo grado, oggetto di omessa pronuncia da parte della Corte di merito pronunziandosi, altresì, sulle spese del giudiziodi legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche con riguardo alle spese di litedel giudizio di