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Ordinanza — n. 20953/2025 — snciv Generato dall'IA

Social benefit appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal grounds and factual arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20953/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the social benefit denial inadmissible. The applicant failed to specify the violated legal norms or provide concrete arguments linking the lower court's reasoning to those norms. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary formal requirements to proceed.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 c.p.c.; The appeal alleging violation of law must explicitly cite the specific norms violated and provide intelligible arguments demonstrating how the lower court's legal assertions contradict those norms, as mere opposition to the factual assessment is insufficient.

Parole chiave

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social benefit denial violation of law appeal inadmissible appeal specific legal grounds factual assessment review diritto all'assistenza sociale incasso dei contributi di mantenimento nuova domanda di rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE La ricorrente propone un unico motivo di doglianza , testualmente per “violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ.”.
Art. 348 ter ultimo comma cod. proc. civ.
Art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
Nulla in punto spese del giudizio di legittimità ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., come già statuito dalla Corte territoriale.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R.
comma 1-bis dello stesso art. 13 D.P.R. n. 115/02
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R.
art. 152 disp. att. cod. proc. civ
Nulla in punto spese del giudizio di legittimità ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., come già statuito dalla Corte territoriale.

Giurisprudenza citata

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Cass. 29/11/2016 n. 24298
tra le altre, Cass. 29/11/2016 n. 24298;
Cass. 03/08/2007 n. 5353
Cass. 17/05/2006 n. 11501
5353; Cass. 17/05/2006 n. 11501)» (Cass.
Cass. n. 33531/2024 ex plurimis
11501)» (Cass. n. 33531/2024 ex plurimis).
Cass. 13/10/2017, n. 24155
Cass. Sez.Un., n. 10313/2006
Cass. n. 7394/2010
Cass. n. 16698/2010
Cass. n. 8315/2013
Cass. n. 26110/2015
Cass. n. 195/2016
Cass. n. 7003/2019
195/2016)» (Cass. n. 7003/2019).
Cass. n. 5947/2023
civ., in quanto sorretto da doppia conforme, non avendo parte ricorrente esposto le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse, come suo onere (Cass. n. 5947/2023, Cass.
Cass. n. 26774/ 2019
5947/2023, Cass. n. 26774/ 2019, Cass.
Cass. n. 19001/2016
26774/ 2019, Cass. n. 19001/2016, Cass.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22022-2020 proposto da: SOKOLOVA LIOUDMILA, rappresentata e difesa dall'avvocato STEFANO CAPONETTI; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, PATRIZIA CIACCI, MANUELA MASSA; -controricorrente – avverso la sentenza n. 4432/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 16/12/2019 R.G.N. 540/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/06/2025 dal Consigliere Dott.

SIMONA MAGNANENSI. Oggetto R.G.N.22022/2020 Cron. Rep. Ud12/06/2025 RILEVATO CHE Sokolova Lioudmila impugna sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria, la sentenza n. 4432/2019 della Corte d’appello di Roma che ha respinto il gravame avverso la pronuncia del Tribunale della medesima sede che aveva rigettato la sua domanda di assegno sociale. Resiste INPS con controricorso. Chiamata la causa all’adunanza camerale del 12 giugno 2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, cod. proc. civ.).

CONSIDERATO CHE La ricorrente propone un unico motivo di doglianza , testualmente per “violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ.”. Il ricorso è inammissibile. La censura è formalmente rubricata come violazione di legge ma difetta dell’indicazione delle norme che si assumono violate nonché, di conseguenza, delle affermazioni della sentenza che sarebbero contra legem, essendo, in realtà, volta a contestare il percorso argomentativo con cui la Corte d’appello è pervenuta ad escludere la prova dello stato di bisogno.

Come noto, «il motivo con cui si denunzia il vizio della sentenza previsto dall’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. deve essere dedotto a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche e intelligibili argomentazioni intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie, diversamente impedendosi alla Corte di Cassazione di verificare il fondamento della lamentata violazione (v. tra le altre, Cass. 29/11/2016 n. 24298;

Cass.03/08/2007 n. 5353; Cass. 17/05/2006 n. 11501)» (Cass. n. 33531/2024 ex plurimis). Infatti, «il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica, necessariamente, un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Cass. 13/10/2017, n. 24155); il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi - violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass.

Sez.Un., n. 10313/2006; Cass., n. 7394/2010; Cass., n. 16698/2010; Cass., n. 8315/2013; Cass., n. 26110/2015; Cass., n. 195/2016)» (Cass. n. 7003/2019). Nella specie, le doglianze articolate non sono sviluppate in conformità alla richiamata giurisprudenza, posto che parte ricorrente omette di esplicitare quali sarebbero le norme violate e le affermazioni, in diritto , della sentenza impugnata da reputarsi con esse in contrasto, né chiarisce quale sarebbe l'errore interpretativo compiuto dalla Corte territoriale. Ciò che, invece, viene censurato, sulla base di un apprezzamento meramente contrappositivo a quello fatto proprio dal giudice di secondo grado, è la concreta valutazione del giudice di merito circa il superamento del limite reddituale per fruire dell’assegno sociale, accertamento comunque non più in questa sede rivedibile, ex art. 348 ter ultimo comma cod. proc. civ., in quanto sorretto da doppia conforme, non avendo parte ricorrente esposto le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse, come suo onere (Cass. n. 5947/2023, Cass. n. 26774/ 2019, Cass. n. 19001/2016, Cass. n. 5528/2014).

Il ricorso è, pertanto, da dichiararsi inammissibile. Nulla in punto spese del giudizio di legittimità ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., come già statuito dalla Corte territoriale. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dichiara irripetibili le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attesa la declaratoria di inammissibilità del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il