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Ordinanza — n. 20922/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to late withdrawal of appeal without notifying the opposing party.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20922/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant withdrew the lawsuit after the appeal had already been filed but before the opposing party was notified. Although the withdrawal was not formally served on the municipality, established case law holds that such unilateral acts reveal a lack of interest to continue the proceedings. Consequently, the court ruled the appeal inadmissible due to a subsequent lack of standing to act.

Regesto Legislator

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Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.; A unilateral withdrawal of a cassation appeal, if not notified to the constituted opposing party, reveals a subsequent lack of interest to proceed and renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility unilateral withdrawal of appeal lack of interest to act non-notification of withdrawal subsequent defect of standing riposo compensativo compenso per prestazioni restituzione delle indennità di disoccupazione

Disposizioni normative citate

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Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 13923 del 22/05/2019
(Sez. 1, n. 13923 del 22/05/2019, Rv.
Sez. 6 - 5, n. 14782 del 07/06/2018
Sez. 6 - 5, n. 14782 del 07/06/2018, RV.
Sez. 3, n. 127 43 del 21/06/2016
649019 — 01; Sez. 3, n. 127 43 del 21/06/2016, Rv.
Sez. 3, n. 2259 del 31/01/2013
640420 — 01; Sez. 3, n. 2259 del 31/01/2013, Rv.
Sez. 1, n. 17187 del 29/07/2014
625136 — 01; Sez. 1, n. 17187 del 29/07/2014, Rv.
Sez. U, n. 3876 del 18/02/2010
631994 — 01; Sez. U, n. 3876 del 18/02/2010, Rv.
Cass. n. 13636/2015
228, in quanto tale meccanismo sanzionatorio non trova applicazione in caso di inammissibilità del gravame sopravvenuta (nella specie per sopravvenuto difetto di interesse -Cass. n. 13636/2015).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 605-2022 proposto da: DE ROSA GIUSEPPE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GALATI 100/C, presso lo studio dell'avvocato ANNA D'ALISE, rappresentata e difesa dall'avvocato BARTOLO GIUSEPPE SENATORE; -ricorrente - contro COMUNE DI CASORIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC dell'avvocato MARCELLO RUSSO, che lo rappresenta e difende; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1793/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 23/06/2021 R.G.N. 3429/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/03/2025 dal Consigliere Dott.

GUGLIELMO GARRI. AULA 'B' Oggetto RINUNCIA AL RICORSO R.G.N.605/2022 Cron. Rep. Ud.21/03/2025 RILEVATO che la Corte di appello di Napoli con sentenza n. 1793/2021 pubblicata il 23/06/2021, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda del ricorrente signor Giuseppe De Rosa avente ad oggetto il riconoscimento del compenso per il lavoro domenicale e del risarcimento da usura psico-fisica per aver effettuato la predetta prestazione lavorativa nel settimo giorno, senza riposi compensativi; che avverso tale sentenza il signor De Rosaha proposto ricorso per cassazione assistito da settemotivi; che si è costituito con controricorso il Comune di Casoria;

CONSIDERATO che nelle more del giudizio è stata depositata dichiarazione di rinuncia al ricorso in cassazione da parte delsignor De Rosa non debitamente notificata alla parte controricorrente ai sensi dell'art.391, comma 3, cod.proc.civ.; che secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, la rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, seppur inidonea a produrre l'effetto tipico dell'estinzione del processo, se non notificata alla controparte costituita, rivela tuttavia il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio e determina quindi l'inammissibilità del ricorso. (Sez. 1, n. 13923 del 22/05/2019, Rv. 654263 — 01;

Sez. 6 - 5, n. 14782 del 07/06/2018, RV. 649019 — 01; Sez. 3, n. 127 43 del 21/06/2016, Rv. 640420 — 01; Sez. 3, n. 2259 del 31/01/2013, Rv. 625136 — 01; Sez. 1, n. 17187 del 29/07/2014, Rv. 631994 — 01; Sez. U, n. 3876 del 18/02/2010, Rv. 611473 -01); che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, in conseguenza del deposito dell’atto di rinuncia; che le spese possono essere compensate in ragione della complessiva condotta processuale delle parti; che non sussistono i presupposti processuali per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, in quanto tale meccanismo sanzionatorio non trova applicazione in caso di inammissibilità del gravame sopravvenuta (nella specie per sopravvenuto difetto di interesse -Cass. n. 13636/2015).

P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile per carenza sopravvenuta di interesse. Spese compensate. Così deciso in Roma nella Camera