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Ordinanza — n. 20918/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to late withdrawal of the lawsuit without proper notification to the opposing party.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20918/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant withdrew the lawsuit after the opposing party had already filed a counter-claim. Although the withdrawal was not properly notified to the municipality, established case law holds that such a unilateral act reveals a lack of interest to continue the proceedings. Consequently, the court ruled the appeal inadmissible due to a subsequent lack of standing to act.

Regesto Legislator

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Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.; A withdrawal of a cassation appeal, if not notified to the constituted opposing party, renders the appeal inadmissible due to a subsequent lack of interest to proceed.

Parole chiave

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withdrawal of appeal lack of interest to act unilateral act notification requirement inadmissibility of appeal subsequent lack of standing procedural defect riposo compensativo

Disposizioni normative citate

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Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 13923 del 22/05/2019
(Sez. 1, n. 13923 del 22/05/2019, Rv.
Sez. 6, n. 14782 del 07/06/2018
Sez. 3, n. 12743 del 21/06/2016
Sez. 3, n. 2259 del 31/01/2013
640420 — 01; Sez. 3, n. 2259 del 31/01/2013, Rv.
Sez. 1, n. 17187 del 29/07/2014
625136 — 01; Sez. 1, n. 17187 del 29/07/2014, Rv.
Sez. U, n. 3876 del 18/02/2010
631994 — 01; Sez. U, n. 3876 del 18/02/2010, Rv.
Cass. n. 13636/2015
228, in quanto tale meccanismo sanzionatorio non trova applicazione in caso di inammissibilità del gravame sopravvenuta (nella specie per sopravvenuto difetto di interesse -Cass. n. 13636/2015).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 20669-2021 proposto da: DE ROSA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GALATI 100/C, presso lo studio dell'avvocato ANNA D'ALISE, rappresentato e difeso dall'avvocato BARTOLO GIUSEPPE SENATORE; -ricorrente - contro COMUNE DI GRUMO NEVANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio degli avvocati NUNZIO RIZZO, AMALIA RIZZO, che lo rappresentano e difendono; -controricorrente – avverso la sentenza n. 3895/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 25/02/2021 R.G.N. 2213/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/03/2025 dal Consigliere Dott.

GUGLIELMO GARRI. Oggetto Rinuncia al ricorso R.G.N.20669/2021 Cron. Rep. Ud.21/03/2025 RILEVATO che la Corte di appello di Napoli con sentenza n. 3895/2020 pubblicata il 25/02/2021, in riforma della sentenza di primo grado,rigettava la domanda del ricorrente signor Giuseppe De Rosa avente ad oggetto il riconoscimento del compenso per il lavoro domenicale e del risarcimento da usura psico-fisica per aver effettuato la predetta prestazione lavorativa nel settimo giorno,senza riposi compensativi; che avverso tale sentenza il signor Giuseppe De Rosa ha proposto ricorso per cassazione assistito da cinque motivi; che si è costituito con controricorso il Comune di Grumo Nevano;

CONSIDERATO che nelle more del giudizio è stata depositata dichiarazione di rinuncia al ricorso in cassazione da parte delsignor De Rosa non debitamente notificata alla parte controricorrente ai sensi dell'art.391, comma 3, cod.proc.civ.; che secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, la rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, seppur inidonea a produrre l'effetto tipico dell'estinzione del processo, se non notificata alla controparte costituita, rivela tuttavia il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio e determina quindi l'inammissibilità del ricorso. (Sez. 1, n. 13923 del 22/05/2019, Rv. 654263 — 01;

Sez. 6 - 5, n. 14782 del 07/06/2018, RV. 649019 — 01; Sez. 3, n. 127 43 del 21/06/2016, Rv. 640420 — 01; Sez. 3, n. 2259 del 31/01/2013, Rv. 625136 — 01; Sez. 1, n. 17187 del 29/07/2014, Rv. 631994 — 01; Sez. U, n. 3876 del 18/02/2010, Rv. 611473 -01); che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, in conseguenza del deposito dell’atto di rinuncia; che le spese possono essere compensate in ragione della complessiva condotta processuale delle parti; che non sussistono i presupposti processuali per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, in quanto tale meccanismo sanzionatorio non trova applicazione in caso di inammissibilità del gravame sopravvenuta (nella specie per sopravvenuto difetto di interesse -Cass. n. 13636/2015).

P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile per carenza sopravvenuta di interesse. Spese compensate. Così deciso in Roma nella Camer