Cassation court dismisses appeal as inadmissible for challenging factual reconstruction under Art. 360 n. 3 c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the company to pay the employee's legal costs. The lower court had found the dismissal justified by a lack of business volume and the impossibility of re-hiring the employee, while also ruling the company breached a prior hiring agreement. The company argued the appellate court misapplied the law regarding these facts, but the Supreme Court held that challenging the factual reconstruction belongs to the merits, not the cassation review under Article 360, paragraph 3 of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, first paragraph, no. 3, c.p.c.; The cassation court cannot review the factual reconstruction of the case by the court of merits, as such evaluation is excluded from the admissibility of appeals under Article 360, first paragraph, no. 3, of the Code of Civil Procedure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ato la seguente SENTENZA sul ricorso 24717-2024 proposto da: NATUS FOOD S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ANGELO PRADERIO; -ricorrente - contro COLOMBO SONIA, rappresentata e difesa dall'avvocato PIERPAOLO PROVERBIO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 812/2024 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 03/10/2024 R.G.N. 564/2024; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/05/2025 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CARMELO CELENTANO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato PAOLO PANNELLA per delega verbale avvocato ANGELO PRADERIO; Oggetto Licenziamento R.G.N.24717/2024 Cron. Rep. Ud.28/05/2025 udito l'avvocato ANDREA GRAZIANI per delega verbale avvocato PIERPAOLO PROVERBIO. FATTI DI CAUSA 1.La Corte di Appello di Milano, con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado, ha ritenuto illegittimo il licenziamento intimato il 16 giugno 2022 per “riduzione del volume di affari” a Sonia Colombo dalla Natus Food S.r.l. 2.La Corte territoriale, in sintesi, ha ritenuto insussistente il fatto posto a fondamento del giustificato motivo oggettivo di recesso e non provata l’impossibilità di repêchage della dipendente licenziata, condannando la società al pagamento di una somma pari a tre mensilità retributive.
3. La Corte, inoltre, ha accertato l’inadempimento della società dell’obbligazione contratta con un preliminare stipulato con la Colombo, con cui si era impegnata ad assumerla entro il 1° marzo 2022, condannando la Natus Food S.r.l. al versamento della penale ivi prevista. 4.Per la cassazione di tale sentenza, la società ha proposto ricorso con tre motivi; ha resistito l’intimata con controricorso. La Procura Generale ha comunicato memoria con cui ha illustrato la richiesta di inammissibilità del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. I motivi di ricorso possono essere esposti secondo la sintesi offerta dalla stessa parte ricorrente. 1.1.
Il primo motivo denuncia “la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della Legge 15 luglio 1966, n. 604, in merito alla mancata considerazione, da parte della Corte d’Appello di Milano, degli elementi probatori offerti dall’odierna ricorrente a sostegno del giustificato motivo oggettivo del licenziamento". 1.2. Il secondo motivo lamenta “l’erroneo accertamento da parte della Corte d’Appello di Milano in ordine al mancato ottemperamento da parte di Natus Food dell’obbligo di repêchage in favore della lavoratrice”; si deduce che, “di fatto, Natus Foodha allegato e dimostrato come nessun’altra posizione poteva essere offerta alla lavoratrice rendendo inevitabile il provvedimento assunto dall’azienda”. 1.3.
Il terzo motivo denuncia: “la violazione e falsa applicazione dell’art. 1382 c.c. per erronea applicazione della penale contrattuale da parte della Corte d’Appello la quale, senza considerare la documentazione prodotta da Natus Food, ha imputato l’inadempimento parzialmente prodottosi alla società, riconoscendo il diritto della lavoratrice ad ottenere la somma a titolo di penale indicata nel contratto preliminare bilaterale di assunzione”.
2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. I primi due motivi sono chiaramente inammissibili in quanto volti a contrastare accertamenti di fatto quali la sussistenza o meno della ragione posta a fondamento del licenziamento ovvero l’impossibilità di ricollocare la lavoratrice in altra posizione aziendale. Come noto, il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., ricorre o non ricorre per l'esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata “male” applicata, e cioè applicata a fattispecie non esattamente sussumibile nella norma (tra le molteplici, Cass. n. 26307 del 2014;
Cass. n. 22348 del 2007); sicché il sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata perché è quella che è stata operata dai giudici del merito; al contrario, ove si critichi la ricostruzione della vicenda storica quale risultante dalla sentenza impugnata, si è fuori dall’ambito di operatività dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., e la censura è attratta inevitabilmente nei confini del sindacabile esclusivamente ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nella formulazione tempo per tempo vigente, vizio che appunto postula un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti.
Invero, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma, quindi al vizio di cui all’art. 360 n. 3 c.p.c., e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (v. Cass. n. 35922 del 2023; Cass. n. 3340 del 2019; Cass. n. 640 del 2019; Cass. n. 10320 del 2018; Cass. n. 24155 del 2017; Cass. n. 195 del 2016). 2.2.Parimenti inammissibile è il terzo motivo. Nonostante la formale denuncia di violazione e falsa applicazione dell’art. 1382 c.c., in concreto si contesta la valutazione di merito operata dalla Corte territoriale concernente le cause e l’imputabilità del ritardo nell’assunzione.
La Corte del merito ha valorizzato il fatto che la penale era posta a presidio dei tempi dell’assunzione e non dell’effettività dell’assunzione, di modo che l’assunzione tardivamente disposta non poteva influire su di un inadempimento oramai consumato, atteso che il preliminare si era già risolto fin dal 1° marzo 2022 in virtù della clausola risolutiva.
3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con spese regolate secondo soccombenza liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020). P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società al pagamento delle spese liquidate in euro 3.500,00, oltre euro 200 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del co