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Ordinanza — n. 20817/2025 — snciv Generato dall'IA

Court partially allows appeal on litigation costs, rejecting dismissal of appeal on joinder of parties and admitting cost claim against appellant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20817/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court partially quashed the Court of Appeal's decision regarding litigation costs in a dispute over a contract change. The appellant argued that the lower court incorrectly assigned costs to him for an appeal filed by a third party, La Gardenia, who was not a direct opponent in this specific proceeding. The court found the lower court's reasoning flawed because the appellant was indeed a direct opponent to La Gardenia in the underlying labor dispute, making the cost allocation improper. Consequently, the court ordered the appellant to pay the costs of the current appeal while declaring the appeal on the cost issue admissible.

Regesto Legislator

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Art. 384 c.p.c.; Art. 100 c.p.c.: When a party is sued as a third party in a separable cause, costs incurred by the opposing party for mere notification are not repeatable if that party was not a direct opponent and remained indifferent to the outcome.

Parole chiave

Generato dall'IA
litigation costs allocation third party joinder direct opponent status separable causes indifference to outcome contract change dispute labor law costs assunzione di un'attività lucrativa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 384 c.p.c.
Art. 100 c.p.c.
art. 384 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 22365/2019
Cass. n. 8491/2023
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 3294-2022 proposto da: TUFANO GIUSEPPE, rappresentata e difesa dall'avvocato GAETANO MAIURI; -ricorrente - principale - contro COMUNE DI QUARTO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato ALDO DI FALCO; -controricorrente - nonchè contro LA GARDENIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato LUCA MAROCCO; -controricorrente - nonchè contro Oggetto Cambio appalto – Clausola sociale - Limiti R.G.N.3294/2022 Cron. Rep. Ud.27/05/2025 GPN S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato DONATELLO ESPOSITO; -controricorrente - ricorrente incidentale - nonchè contro CURATELA FALLIMENTO MELITO MULTISERVIZI; -intimato - avverso la sentenza n. 1893/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 23/07/2021 R.G.N. 624/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/05/2025 dal Consigliere Dott.

GUALTIERO MICHELINI. RILEVATO CHE 1. la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata di rigetto della domanda di accertamento del diritto all’assunzione ex art. 6 CCNL FISE ASSOAMBIENTE a seguito di cambio appalto proposta da Giuseppe Tufano nei confronti di GPN Srl e Curatela Fallimento Melito Multiservizi;

2. in particolare, la Corte territoriale osservava che:

a) era inammissibile l'appello proposto dalla società La Gardenia, concernente l’eccezione di litispendenza, rigettata in primo grado, con altra controversia (conclusa in sede di legittimità da questa Corte con sentenza n. 22365/2019, che aveva confermato la condanna di detta società alla reintegra dell'odierno ricorrente nel posto di lavoro e al risarcimento dei danni, a seguito di accoglimento di impugnativa di licenziamento collettivo in data 11.5.2015);

b) l’oggetto del presente giudizio riguarda va l a domand a , rigettata in primo grado, proposta da Giuseppe Tufano ei confronti delle società La Gardenia e GPN, e della Curatela del fallimento Melito Multiservizi, con successiva chiamata in causa del Comune di Quarto, in relazione al rivendicato diritto al passaggio di cantiere presso il Comune di Quartoex art. 6 CCNL FISE ASSOAMBIENTE;

c) il rigetto della domanda di accertamento del diritto al passaggio di cantiere da La Gardenia a Melito Multiservizi per il periodo 13.8 –16.10.2014 e al successivo passaggio a GPN dal 18.3.2015 discendeva dal fatto che il lavoratore era stato assunto da La Gardenia in data 12.12.2013, senza essere stato in precedenza in carico alla fallita società in house Quarto Multiservizi, cui la società La Gardenia era subentrata in appalto intercorrente con il Comune di Quarto; infatti, l’art. 33 del capitolato di appalto escludeva dal personale in dotazione stabile i nuovi assunti; analogamente l’art. 6 CCNL FISE; poiché Giuseppe Tufano (assunto ex novo dalla società La Gardenia, subentrata nell'appalto alla società Quarto Multiservizi) non faceva parte del personale già in carico alla società sostituita, la sua assunzione aveva determinato una variazione dell'organico in carico alla società, senza che sussistesse un'esigenza sostitutiva, e ciò determinava l'inapplicabilità della norma pattizia circa il diritto di assunzione presso la società subentrata Melito Multiservizi, successivamente fallita, e quindi presso la successiva appaltatrice GPN;

3. avverso la sentenza d’appello Giuseppe Tufano propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi; resiste con controricorso la società GPN, che propone altresì ricorso incidentale condizionato con unico motivo; resistono con controricorso (rispetto al terzo motivo del ricorso principale) la società La Gardenia e il Comune di Quarto; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza; CONSIDERATO CHE 1. con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 2, capoversi 1 e 3, del CCNL FISE-ASSOAMBIENTE (anno 2012), nonché degli artt. 1362 e 1363 c.c., per avere la Corte territoriale trascurato di considerare il senso letterale del suddetto art. 6 del CCNL, avendo utilizzato frammenti letterali della clausola per giungere ad un significato non conforme alla ratio complessiva della norma, la quale prevede due ipotesi distinte di tutela ai fini del diritto all’assunzione alle dipendenze dell’appaltatore subentrante, tanto per i lavoratori che abbiano maturato un periodo di almeno 240 giorni alle dipendenze del precedente appaltatore, quanto per i lavoratori assunti in sostituzione;

2. con il secondo motivo, parte ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art.1372 c.c. in relazione all’art. 33 del capitolato speciale di appalto allegato al contratto di appalto e in relazione all’art. 6, comma 2, primo capoverso, commi 3, 4, 7, 8, 9 e 14 CCNL FISE- ASSOAMBIENTE; sostiene che tale disposizione è improduttiva di effetti nei confronti del lavoratore, trattandosi di pattuizione tra il Comune di Quarto e la società La Gardenia;

3. con il terzo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 332 c.p.c. in tema di liquidazione delle spese in cause scindibili, per avere la Corte territoriale erroneamente condannato l’odierno ricorrente alle spese di lite nei confronti del Comune di Quarto e della società La Gardenia, pur non avendo l’appellante proposto alcuna domanda nei loro confronti;

4. con il motivo di ricorso incidentale si sostiene l’inammissibilità del ricorso in appello proposto da Giuseppe Tufano per l’avvenuta formazione di giudicato interno sull'insussistenza del diritto al passaggio, perché ancora in forza presso l'azienda uscente al momento del passaggio di cantiere e ancora dopo tale momento, quale autonoma ratio decidendi non impugnata;

5. i primi due motivi del ricorso principale, da trattare congiuntamente per connessione, non sono fondati;

6. la Corte di Napoli ha sottolineato che il lavoratore odierno ricorrente non era in carico alla fallita società Quarto Multiservizi, cui la società La Gardenia era subentrata nell'appalto intercorrente con il Comune di Quarto, e che, dunque, la sua assunzione aveva determinato una variazione dell'organico in carico alla società senza che sussistesse (o comunque fosse dimostrata) un'esigenza sostitutiva; perciò, tale assunzione aveva determinato un ampliamento dell'organico in carico alla società La Gardenia contrastante con la ratiodella norma pattizia, che è quella di garantire la stabilità contrattuale del personale già in carico all'originaria appaltatrice, evitando abusi a svantaggio delle società subentranti; inoltre, anche l'art. 33 del capitolato di appalto era ispirato alla medesima ratio, volta a evitare abusi ai danni dell'impresa subentrante;

7. dunque, la Corte di merito ha, condivisibilmente, interpretato il testo delle disposizioni contrattuali collettive pertinenti e del capitolato di appalto rispetto alla questione controversa, riguardante la sussistenza o meno del diritto al passaggio solo in capo ai lavoratori assunti in sostituzione dei lavoratori già cantierizzati; in base a tale interpretazione ha risolto detta questione non nel senso sostenuto da parte ricorrente (passaggio di cantiere sia per i lavoratori con almeno 240 giorni alle dipendenze del precedente appaltatore, sia per i lavoratori assunti in sostituzione), ma, in base alla lettura sistematica della clausole contrattuali collettive e alla ratio anche anti-abusiva della normativa, nel senso della garanzia del passaggio per i lavoratori originariamente impiegati nel cantiere oggetto di appalto (e di cambio appalto) o assunti in sostituzione (condizioni non sussistenti in capo all’odierno ricorrente);

8. ha poi osservato che la clausola del capitolato speciale di appalto allegato al contratto di appalto non costituiva una limitazione della tutela prevista dalla contrattazione collettiva, ma una sua specificazione concreta, con la medesima finalità già rilevata, e non operava, pertanto, rispetto al lavoratore, come res inter alios acta, perché non poneva condizioni ulteriori per il passaggio di cantiere, ma, appunto, specificava i confini di operatività della clausola sociale prevista dalla contrattazione collettiva in favore dei soli lavoratori già impiegati nell’appalto oggetto di cambio di gestione o loro sostituti, e non di quelli assunti in fase successiva, determinanti un ampiamento di organico;

9. il rigetto dei suddetti motivi determina l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato della società GPN; 10.è invece fondato il terzo motivo del ricorso principale; 11.in tema di liquidazione delle spese processuali, ove venga proposto ricorso contro una sentenza pronunciata tra più parti in cause scindibili e il ricorrente risulti soccombente, sono irripetibili le spese sostenute dal controricorrente al quale sia stato notificato il ricorso al mero scopo di litis denuntiatio, non essendo questi contraddittore del ricorrente e rimanendo indifferente all'esito della lite (Cass n. 8491/2023); 12.è quanto avvenuto nel caso di specie, in cui la domanda di accertamento del diritto al passaggio di cantiere e al ripristino della concreta funzionalità del rapporto è stata formulata nei confronti della società GPN; la società La Gardenia, per tale aspetto, in effetti non è contraddittore diretto del ricorrente (lo era nell’altro giudizio definito con sentenza di questa Corte n. 22365/2019 ); il Comune di Quarto, invece, risulta chiamato in giudizio in manleva dalla società GPN, e quindi la regolamentazione delle spese riguarda i loro rapporti interni; 13.pertanto, in relazione a questo motivo del ricorso principale, la sentenza impugnata deve essere cassata; 14.poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., devono essere dichiarate non dovute da Giuseppe Tufano le spese di lite del grado di appello liquidate in favore della società La Gardenia e del Comune di Quarto; 15.la regolazione delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, segue il regime della soccombenza, in base al valore delle rispettive pretese; ne consegue la condanna di Giuseppe Tufano alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della società GPN, con attribuzione in favore del difensore che ne ha fatto richiesta, e della società La Gardena e del Comune di Quarto, ciascuna separatamente in quanto costituite con separati controricorsi per resistere al ricorso principale, alla rifusione delle stesse in favore di Giuseppe Tufano;

P.Q.M La Corte rigetta i primi due motivi del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato; accoglie il terzo motivo del ricorso principale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e, decidendo nel merito, dichiara non dovute da Giuseppe Tufano le spese del grado di appello liquidate in favore de La Gardenia s.r.l. e del Comune di Quarto. Condanna parte ricorrente principale alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore di GPN Srl, che liquida in € 4.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge, con attribuzione.

Condanna La Gardenia s.r.l. e il Comune di Quarto alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore di parte ricor