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Ordinanza — n. 20752/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against worker's right to daily pay for list representatives during strike.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20752/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected the employer's appeal, upholding the lower court's ruling that list representatives are entitled to daily pay even when striking. The employer argued that collective agreements and company closures exempted them from this statutory obligation, but the court found these arguments invalid. Consequently, the court ruled that the right to remuneration for extralaborative activities cannot be waived by collective agreements or negated by the employer's actions.

Regesto Legislator

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Art. 112 c.p.c.; Art. 8 D.L. 138/2011; Art. 119 D.P.R. 361/1957: Collective agreements cannot derogate from statutory rights of list representatives to daily pay, and strikes do not negate the remuneration for extralaborative activities.

Parole chiave

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list representative rights collective agreement validity strike remuneration daily pay entitlement statutory override rappresentante sindacale rappresentanza politica valutazione dei rappresentanti del personale

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
Art. 8 D.L. 138/2011, converted in L. 148/2011
Art. 119 D.P.R. 361/1957
Art. 1175 c.c.
Art. 1375 c.c.
articolo 112 c.p
CONSIDERATO CHE: Il primo motivo deduce violazione dell’articolo 112 c.p.c., per ultrapetizione, per avere la corte territoriale escluso la rilevanza di accordo sindacale perché non firmato da tutti, sebbene il lavoratore non lo avesse eccepito.
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13667/2020 R.G. proposto da SEVEL -SOCIETA' EUROPEA VEICOLI LEGGERI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MAZZINI, 27, presso lo studio dell’avvocato ZUCCHINALI PAOLO (ZCCPLA64T16L753I) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CAMMARATA MARIO OTTONE (CMMMTT66C22F205G), FAVALLI GIACINTO (FVLGNT53M13I690C) -ricorrente- contro FERRANTE ROBERTO, elettivamente domiciliato in LANCIANO VIA BRIGATA MAIELLA 28 A, presso lo studio dell’avvocato SCIORRA DOMENICO (SCRDNC54E13C632C) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARABBA ROCCO (CRBRCC73B01E435R) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 740/2019 depositata il 21/11/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2025 dal Consigliere FRANCESCO BUFFA. RITENUTO CHE: Con sentenza del 21.11.19 la corte dell’Aquila ha confermato la sentenza del 9.8.18 del tribunale di Lanciano, che aveva riconosciuto al lavoratore in epigrafe -dipendente impegnato quale rappresentante di lista nelle consultazioni elettorali del 25.5.14- il diritto a vedersi corrispondere euro 161,32 pari a due quote retributive giornaliere. Ha ritenuto in particolare la corte territoriale che la normativa legale non fosse derogabile dall’accordo collettivo aziendale (peraltro siglato solo da alcune sigle sindacali) che aveva escluso gli istituti retributivi (permessi annui retributivi, PAR) per il rappresentante di lista e limitato il relativo diritto a presidenti e scrutatori.

Secondo la corte, il fatto che l’azienda avesse chiuso l’attività e attribuito il riposo compensativo a tutti, prevedendo il recupero della produzione in un altro giorno in cui il lavoratore aveva poi scioperato, è solo pretesto per escludere il rispetto della disposizione normativa. Avverso tale sentenza ricorre il datore per cinque motivi, cui resiste il lavoratore con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.

CONSIDERATO CHE: Il primo motivo deduce violazione dell’articolo 112 c.p.c., per ultrapetizione, per avere la corte territoriale escluso la rilevanza di accordo sindacale perché non firmato da tutti, sebbene il lavoratore non lo avesse eccepito. Il motivo non è decisivo, perché comunque la corte ha ritenuto non idoneo l’accordo a derogare alla legge. Analoghe ragioni portano al rigetto del secondo motivo, con il quale si lamenta violazione dell’articolo 8 decreto legge 138 del 2011, convertito in legge 148 del 2011, per avere la corte trascurato il vincolo degli accordi per tutti, in quanto sottoscritti dalle RSU.

Il terzo motivo deduce violazione all’articolo 119 d.p.r. 361 del 57 decreto legge 69 del 22, per avere la corte territoriale trascurato che la società aveva d’accordo con i sindacati chiuso l’attività per la giornata lavorativa e deciso di corrispondere il PAR per quel giorno, sicché non si tratta di derogare al d.p.r. perché non erano giorni lavorativi. Il quarto motivo deduce violazione delle medesime norme per avere ritenuto non retributivo il secondo giorno di riposo compensativo, ove il lavoratore aveva invece scioperato. I motivi terzo e quarto possono essere esaminati congiuntamente: essi sono infondati in quanto trascurano che il controcorrente ha lavorato come rappresentante di lista e quindi aveva diritto alla maggiorazione sicché il riposo compensativo non lo riguardava, rilevando solo per coloro che quel giorno non prestavano servizio.

Del resto, lo sciopero incide sulla retribuzione ma non sulla maggiorazione (che si ricollega all’attività prestata in ambito extralavorativo ed elettorale): anche con riferimento al secondo giorno, pertanto, il lavoratore aveva diritto alla quota retributiva giornaliera prevista per il rappresentante di lista. Il quinto motivo deduce violazione alle stesse norme su richiamate, oltre che agli articoli 1175 e 1375 c.c., per avere la corte territoriale trascurato l’abuso del diritto dei lavoratori in considerazione dell’elevato numero dei rappresentanti di lista.

Anche il quinto motivo è infondato, non essendovi dimostrazione di un’azione concertata tra i lavoratori allo scopo ed esercitando i lavoratori un diritto individuale. Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a no