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Ordinanza — n. 20746/2025 — snciv Generato dall'IA

Court allows workers' claim for seniority points against successor company based on collective agreement provisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20746/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the appellate court's dismissal of workers' claims for seniority points against a successor company. While rejecting arguments regarding the lack of business transfer and discontinuity, the court found the lower court erred in not applying collective agreement rules that mandate seniority recognition upon contract succession. Consequently, the case was remitted to the territorial court for a new trial to calculate the specific seniority points owed.

Regesto Legislator

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Art. 2112 c.c.; Art. 6 CCN 30.4.03: The successor company in a contract succession is bound by collective agreements granting seniority rights, which automatically include seniority recognized by prior judicial decisions, rendering the transfer of the business irrelevant for the calculation of such rights.

Parole chiave

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succession of contracts seniority points collective agreement business transfer remittitur labor rights judicial precedent assegno di transizione

Disposizioni normative citate

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Art. 2112 c.c.
Art. 111 c.p.c.
Art. 6 CCN 30.4.03
D.Lgs. 276/2000
L. 122/2016
art. 2112 c.c
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21231/2020 R.G. proposto da CARROZZA GIORGIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 108, presso lo studio dell’avvocato GULLO ALESSANDRA (GLLLSN58H62H274N) rappresentato e difeso dagli avvocati MAGARAGGIA UMBERTO (MGRMRT63R22E506G), MAGARAGGIA GIUSEPPE (MGRGPP30T30A662D) -ricorrente- contro NAVITA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 73, presso lo studio dell’avvocato D'ADDABBO ROBERTO (DDDRRT71D23A662R) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato AUGUSTO VINCENZO (GSTVCN42L14A662H) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO LECCE n. 1288/2019 depositata il 05/02/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2025 dal Consigliere FRANCESCO BUFFA. RITENUTO CHE: Con sentenza del 5.2.19 la corte d’appello di Lecce ha confermato la sentenza del tribunale della stessa sede del 16.6.17, che aveva rigettato la domanda di pagamento di euro 2.154 a titolo di scatti di anzianità (per un contratto a tempo determinato convertito da sentenza del tribunale) nei confronti di società subentrate in appalto della gestione della nettezza urbana del Comune di Gallipoli e come tale cessionaria ex art. 2112 c.c. In particolare, la corte territoriale ha escluso il trasferimento di azienda, rilevando che vi era solo successione nell’appalto con obbligo di assumere le maestranze (non avendo i dipendenti autonoma capacità operativa o particolare knowhow), ritenendo che la deduzione dell’utilizzo di attrezzature della precedente società era stata fatta solo in appello ed era nuova, e affermando che comunque vi era un elemento di discontinuità tra le imprese; la corte territoriale ha quindi sottolineato che era stata riconosciuta l’anzianità presso la società precedente dal 2011, sebbene non anche quella derivante dal contratto a tempo determinato 2003, perché quest’ultimo non era stato documentato dalle buste-paga della vecchia società e perché la sentenza (che aveva dichiarato la suddetta conversione del rapporto) non era opponibile alla nuova società.

Avverso tale sentenza ricorrono i lavoratori per sei motivi, cui resiste con controricorso la società. Le parti hanno depositato memorie. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. CONSIDERATO CHE: Il primo motivo deduce, ex. n. 5 dell’art. 360, vizio di motivazione della sentenza impugnata per omesso esame della pattuizione del contratto collettivo che prevede gli scatti di anzianità. Il secondo motivo deduce violazione dell’articolo 2112 codice civile e 111 codice di procedura, per avere la corte territoriale escluso il trasferimento di azienda.

Il terzo motivo deduce violazione dell’articolo 6 del contratto collettivo nazionale del 30.4.03, che prevede il diritto al riconoscimento dell’anzianità nel caso di successione dei rapporti di lavoro. Il quarto motivo deduce violazione dell’articolo 29 del decreto legislativo 276 del 2000 e 3 e 30 della legge 122 del 2016, per avere la corte territoriale ritenuto la discontinuità delle imprese. Il quinto motivo deduce violazione dell’accordo 14.1.13 e dell’articolo 6 del contratto collettivo. Il sesto motivo deduce violazione di tali norme circa la decorrenza del rapporto del 2003, per aver trascurato la corte territoriale che l’annotazione dell’ufficio del lavoro circa la decorrenza del rapporto era stata ritualmente fatta.

Il primo motivo è inammissibile, in quanto non deduce un fatto e, come tale, invoca un controllo sulla motivazione non più previsto in sede di legittimità, tanto più in presenza di doppia pronuncia conforme di merito. E’ preliminare l’esame del motivo terzo e del motivo quinto, che possono essere esaminati insieme per la loro connessione: essi sono fondati. Invero, deve rilevarsi da un lato che l’anzianità dl lavoratore è un dato obiettivo e, dall’altro lato, che comunque la sentenza richiamata dalle parti ha efficacia riflessa nei confronti del terzo subentrato nell’appalto per effetto della portata del contratto collettivo e dell’accordo delle parti relativo al passaggio delle consegne.

Infatti, le dette norme contrattuali prevedono il riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata alle dipendenze delle imprese precedenti, con computo dunque dei relativi scatti di anzianità, ciò che non può non includere anche quelli riconosciuti per effetto di sentenza intervenuta tra i lavoratori ed il datore di lavoro dell’epoca. Tale diritto è direttamente previsto in favore dei lavoratori ed spetta loro a prescindere dall’eventuale riconoscimento dell’intervenuto trasferimento di azienda. I motivi secondo, quarto e sesto restano assorbiti.

La sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rinviata alla medesima corte territoriale in diversa composizione, anche al fine di accertare il valore dello scatto, ed anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla