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Ordinanza — n. 20742/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses railway worker's demotion damages claim, upholding lower court's full salary calculation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20742/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the railway company's appeal against a lower court ruling awarding damages for demotion to a lawyer. The appellate court found proven that the employee was isolated and assigned tasks significantly below his professional profile, justifying the full salary-based compensation. The supreme court affirmed this decision, rejecting the employer's arguments regarding the nature of previous duties and the methodology of damage calculation.

Regesto Legislator

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Art. 2103 c.c.; Art. 2697, 2729, 2750, 1226 c.c.: The court may award demotion damages based on full salary when the employee's complete inactivity and professional depauperation are clearly established, disregarding isolated tasks or lack of judicial attendance.

Parole chiave

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demotion damages professional depauperation salary calculation railway worker full inactivity restituzione dell'indennità per lavoro ridotto calcolo dell'indennità risarcitoria diminuzione di stipendio

Disposizioni normative citate

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Art. 2103 c.c.
Il motivo è infondato, alla luce del chiaro disposto dell’art. 2103 c.c. nel testo ratione temporis vigente.
Art. 2697 c.c.
Art. 2729 c.c.
Art. 2750 c.c.
Art. 1226 c.c.
DPR n.115/02, Art. 13, comma 1 quater
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il
articolo 2103 c.c
CONSIDERATO CHE: Il primo motivo deduce violazione dell’articolo 2103 c.c.
art. 2103 c.c
Il motivo è infondato, alla luce del chiaro disposto dell’art. 2103 c.c.
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Testo completo

5 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18099/2020 R.G. proposto da RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio dell’avvocato CORBO NICOLA (CRBNCL56E31H501Y) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro NOCERINO VINCENZO, elettivamente domiciliato in PEC DEL DIFENSORE DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato MARZIALE GIUSEPPE (MRZGPP55L21F839Y) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 6241/2019 depositata il 31/05/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/04/2025 dal Consigliere FRANCESCO BUFFA. RITENUTO CHE: Con sentenza del 27.11.19 la corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza di prime cure, che aveva accolto la domanda del lavoratore in epigrafe di risarcimento danni da demansionamento (quale avvocato delle Ferrovie). In particolare, valutate le prove, la corte territoriale ha ritenuto dimostrata la riduzione quantitativa e qualitativa delle pratiche assegnate fino alla completa inattività ed all’isolamento del lavoratore; ha ritenuto provato il danno e liquidato lo stesso con utilizzazione come parametro della retribuzione mensile (nel suo valore integrale), in considerazione anche del tempo del demansionamento e della incidenza crescente dello stesso.

Avverso tale sentenza ricorre il datore per cinque motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso il lavoratore. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. CONSIDERATO CHE: Il primo motivo deduce violazione dell’articolo 2103 c.c. per aver comparato le mansioni con precedenti svolte in distacco ormai cessato per ragioni oggettive di riduzione del contenzioso seriale e non in relazione alla qualifica. Il motivo è infondato, alla luce del chiaro disposto dell’art. 2103 c.c. nel testo ratione temporis vigente.

Invero la corte territoriale ha accertato che il lavoratore, a seguito del distacco, è stato adibito a mansioni diverse da quelle svolte in precedenza (per riorganizzazione dell’ufficio e drastica riduzione del contenzioso) ed inoltre non riconducibili al suo profilo professionale. In altri termini, i giudici di merito (conformi peraltro in tale accertamento) hanno constatato sia l’adibizione del lavoratore a mansioni di livello inferiore rispetto a quelli posseduti dal dipendente, sia l’adibizione a mansioni che, prescindendo dalla riconducibilità al livello di inquadramento attribuito, esprimono un rilevante depauperamento professionale.

Il secondo motivo deduce violazione dell’art. 2103 c.c. per avere trascurato che vari compiti erano stati assegnati al lavoratore al rientro dopo il distacco e che il lavoratore non aveva provato neppure di averli svolti. Il motivo è privo di pregio, considerato che il lavoratore aveva diritto ad altri compiti non inferiori alla qualifica, che il datore non ha dimostrato di aver assegnato. Il terzo motivo lamenta violazione della medesima norma e 360 n. 5 per non aver considerato un incarico rilevante assegnato a dicembre 2012 che ridurrebbe la durata del demansionamento che asseritamente va da ottobre 2011 ad aprile 2013.

Anche tale motivo va disatteso, atteso che la valutazione del demansionamento è complessiva e l’attribuzione di un singolo incarico, pur rilevante, non esclude la violazione dell’art. 2103 c.c. Il quarto motivo deduce violazione degli articoli 2697, 2729 2050, 1226 c.c. per avere liquidato il danno senza tener conto che non vi era frequentazione di uffici giudiziari, essendo ciò dipeso dal cambiamento dell’incarico per fine distacco, e trascurato l’assenza di prova del danno alla professionalità e all’immagine. Il motivo è infondato: la sentenza impugnata ha ben motivato sul punto, osservando da un lato che la prova dei danni alla professionalità ed all’immagine può essere raggiunta anche con presunzioni sulla base delle allegazioni della parte e, dall’altro lato, che nel caso il danno emergeva chiaramente in considerazione del depauperamento professionale del lavoratore, della sua completa inattività forzata, dal venir meno di rapporti con avvocati e magistrati, dal fatto che aveva la scrivania libera da documenti e che svolgeva attività priva di rilevo, dimostrando financo un certo disagio psicologico.

Il quinto motivo deduce violazione delle norme ora dette per avere quantificato il danno sulla base della retribuzione, senza considerare una sua percentuale e motivare su di essa. Occorre considerare che secondo la giurisprudenza di legittimità la liquidazione del danno alla professionalità può ben farsi utilizzando quale parametro la retribuzione unitamente ad altri parametri; per altro verso, il riferimento alla retribuzione nel suo totale ammontare e non in percentuale, come operato dalla corte territoriale, trova giustificazione e risulta congruo in relazione alla totale inattività del lavoratore per buona parte del periodo di lavoro per cui è causa.

Ne segue il rigetto del ricorso. Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 6000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge, con distrazione. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il