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Ordinanza — n. 20708/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; appellant ordered to pay litigation costs under virtual default rule.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20708/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished following the appellant's withdrawal of the case. Although the lower court had ruled in favor of the railway workers regarding holiday pay and various allowances, the appellant voluntarily abandoned the litigation. Consequently, the court applied the rule of virtual default, ordering the appellant to bear all litigation costs despite the withdrawal.

Regesto Legislator

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Art. 391, second and fourth comma, cod. proc. civ.; Withdrawal of appeal without acceptance by the respondent triggers virtual default, obligating the withdrawing party to pay litigation costs under Art. 391, excluding Art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust.

Parole chiave

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withdrawal of appeal virtual default rule litigation costs allocation extinguishment of proceedings railway employee benefits indennità di vacanze ferie retribuite sussidio per le spese di soggiornante settimanale

Disposizioni normative citate

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Art. 391, secondo e quarto comma, cod. proc. civ.
Art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust.
La declaratoria di estinzione esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., che consegue ai soli casi – tipici - di rigetto dell’ impugnazione o della sua declaratoria di inammissibilità o improcedibilità (cfr.

Giurisprudenza citata

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Cass. 5 dicembre 2023, n. 34025
Cass. 5 dicembre 2023, n. 34025; Cass.
Cass. 12 novembre 2015, n. 23175
34025; Cass. 12 novembre 2015, n. 23175).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 16630-2023 proposto da: TRENITALIA S.P.A. - Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO TOSI; -ricorrente - contro GRAZIANO DOMENCO, PESANTE GIUSEPPE, rappresentati e difesi dagli avvocati ALBA CHIARA ELENA CIVITELLI, VALENTINA CIVITELLI, FRANCESCA QUADRIO; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 90/2023 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 14/02/2023 R.G.N. 1181/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/06/2025 dal Consigliere Dott.

VALERIA PICCONE. Oggetto R.G.N.16630/2023 Cron. Rep. Ud.05/06/2025 RILEVATO che 1.La Corte d’Appello di Milano ha confermato la sentenza del locale Tribunale della che, in accoglimento del ricorso proposto dailavoratori indicat i in epigrafe, dipendent i di Trenitalia, aveva accertato il lorodiritto a percepire, durante il periodo di ferie, il trattamento economico commisurato a quello percepito per il lavoro ordinariamente svolto, e condannato la società al pagamento delle somme per ciascuno specificate.

2. La Corte territoriale, a fronte della domanda di computo nella retribuzione dovuta durante le ferie dell’indennità di assenza dalla residenza, dell’indennità di scorta vetture eccedenti, del premio scoperta irregolarità, dell’indennità di utilizzazione professionale (IUP) senza esclusione della parte variabile (ossia inferiore all’indennità di utilizzazione/condotta percepita nei periodi lavorati), ha confermato le statuizioni del Tribunale di accoglimento delle domande.

3. La società ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi, cui hanno resistito con controricorso i lavoratori. Entrambe le parti hanno presentato memorie. CONSIDERATO che 1.Attesa la ritualità della rinuncia va dichiarata l’estinzione del giudizio. L’assenza di accettazione della stessa rinuncia da parte del controricorrente induce – in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, in ragione del vasto contenziosi che ha visto la soccombenza della ricorrente in questa sede -a porre a carico della parte ricorrente le spese di lite, ai sensi dell’art. 391, secondo e quarto comma, cod. proc. civ..

La declaratoria di estinzione esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., che consegue ai soli casi – tipici - di rigetto dell’ impugnazione o della sua declaratoria di inammissibilità o improcedibilità (cfr. Cass. 5 dicembre 2023, n. 34025; Cass. 12 novembre 2015, n. 23175). P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 3000 ,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.

Così deciso nella Adunanza camerale del 5 giugno 2025. La Presidente Adriana Doron